IN POCHE PAROLE…

Nel settore dei beni culturali, il consorzio stabile può indicare, come esecutore delle opere, solo il consorziato che possieda in proprio tutte le qualificazioni richieste. 

TAR  Salerno, sez. I,  sentenza n. 692, 27 marzo 2023. Pres. L. Pasanisi Est. Fabio Di Lorenzo


Nel settore dei beni culturali, sussiste un rapporto indissolubile  tra possesso della qualificazione ed esecuzione delle lavorazioni, per cui solo l’operatore qualificato per tale tipologia di lavori può in via personale e diretta eseguire i lavori.

In tale tipologia di appalti, il consorzio stabile può indicare, come esecutore delle opere, solo il consorziato che possieda in proprio le qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento, dovendosi escludere che in questo ambito i consorzi stabili possano qualificarsi con lo strumento del c.d.
“cumulo alla rinfusa”.


A margine

Il caso – Un Raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) è stato escluso dalla gara per l’affidamento dei “lavori di restauro e valorizzazione relativi all’intervento VELIA, CITTA’ DELLE ACQUE – LOTTO III”, per aver designato quale consorziata esecutrice un’impresa risultata non in possesso dell’attestazione SOA relativa alla categoria OG 13, necessaria per eseguire le prestazioni oggetto di gara.

La ricostruzione di parte ricorrente richiama il c.d. cumulo alla rinfusa, da cui deriverebbe, secondo la tesi difensiva, che sia sufficiente che il possesso della categoria per cui è causa sia in capo ad altro operatore non consorziato, anche se non indicato come esecutore.

In particolare, il RTI ha impugnato l’esclusione, sostenendo che il meccanismo del cumulo alla rinfusa per i consorzi stabili non può essere applicato alla categoria OG 13, e che l’esclusione è illegittima per violazione degli artt. 47 e 48 del Codice dei contratti pubblici.

La sentenza

Il TAR ha respinto il ricorso. Chiara la motivazione.

Il Giudice amministrativo, facendo riferimento all’interpretazione dell’art. 47 del codice dei contratti pubblici consolidata dall’Adunanza Plenaria (Cons. Stato, Ad. Plen., 18 marzo 2021, n. 5),  seguita da diverse decisioni giudiziarie, ha ritenuto che nel settore dei beni culturali il consorzio stabile può indicare come esecutore delle opere solo il consorziato che possieda in proprio le qualificazioni richieste dalla lex specialis per l’esecuzione dei lavori oggetto di affidamento.

Inoltre, la Sezione ha sottolineato che l’art. 146 del Codice dei contratti pubblici prevede un ineliminabile rapporto tra la concreta esecuzione dei lavori e la relativa qualificazione, e che soltanto l’operatore effettivamente qualificato per i lavori di una determinata categoria è abilitato all’esecuzione degli stessi.

Il TAR ha concluso ,quindi, che per la qualificazione per tutte le lavorazioni per cui è causa occorre applicare il regime speciale dei beni culturali di qualificazione “in proprio”. In base a questo principio, l’affidamento congiunto dei lavori previsto dall’art. 148, comma 1 del Codice può avvenire solo se i soggetti esecutori dei lavori sono in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal  Capo III dello stesso codice per gli appalti nel settore dei beni culturali (ex multis, Cons. St., sez. V, sent. 7 marzo 2022, n 1615.)

Infine, il TAR ha sottolineato l’indissolubile connessione tra le tipologie di lavorazioni oggetto di gara, affermando che tutte le qualificazioni devono essere possedute da chi in concreto svolge la prestazione.

Avv. Giulia De Paolis, Associate Studio legale internazionale “Gianni & Origoni”.


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