IN POCHE PAROLE…

L’appalto di servizi standardizzati d’importo inferiore a 40.000 euro è soggetto al criterio del minor prezzo, solo se la lex specialis descrive in modo dettagliato tutti gli elementi dell’appalto, inclusa l’organizzazione del lavoro e le prestazioni richieste, senza lasciare spazio all’interpretazione dell’impresa appaltatrice.


Tar Trentino Alto Adige, Bolzano, sez. II, sentenza 15 febbraio 2023, n. 38, Pres. Menestrina, Est. Dellantonio

Per gli appalti di importo inferiore a 40.000 euro, si è in presenza di servizi standardizzati e può essere utilizzato il criterio del minor prezzo quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa.

Quando l’oggetto dell’affidamento è predeterminato in modo sufficientemente preciso, la stazione appaltante può non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, essendo l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione.

A margine

Il caso –  L’ Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d’Anagrafe (ANUSCA S.r.l.) propone ricorso per l’annullamento di una procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, con il criterio del minor prezzo, per l’affidamento di un appalto di servizi per un importo inferiore a 40.000 euro, consistente in un corso di formazione/abilitazione di 50 ore, riservato al personale dello stato civile, della relativa graduatoria e aggiudicazione e di tutti gli altri atti prodromici e consequenziali.

L’impresa si duole del criterio del minor prezzo scelto dall’Amministrazione che ritiene inapplicabile all’appalto in oggetto perché relativo a un servizio di natura intellettuale, “avente ad oggetto una prestazione formativa personalizzata e perfino individualizzata”, dunque non standardizzata, che non consente alcun apprezzamento della qualità formativa proposta dagli offerenti ai fini del miglior soddisfacimento dell’interesse pubblico perseguito.

La stazione appaltante evidenzia che la normativa in essere consente di avvalersi del criterio del minor prezzo, trattandosi di un appalto di valore ampiamente sotto la soglia dei € 40.000 di cui all’art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e comunque inerente a una prestazione con caratteristiche standardizzate.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso ricordando che secondo l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente art. 35 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione, specifica per gli appalti sotto soglia, consente alla stazione appaltante di avvalersi alternativamente del criterio del minor prezzo o di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza imporle, a differenza di quanto prevede in linea di principio generale l’art. 95, comma 5, alcun onere di motivazione per il caso in cui la scelta ricada sul criterio del minor prezzo, fatto salvo l’obbligo, anche nel caso di affidamenti sotto soglia, di procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all’art. 95, comma, 3.

In altre parole, quando si tratta di un affidamento sotto soglia, esso può essere disposto alternativamente in base al criterio del minor prezzo oppure a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza alcun onere di motivazione per il caso che la stazione appaltante si avvalga del criterio del minor prezzo, salvo il caso in cui si tratti di affidamenti rientranti fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 95, per i quali rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti di aggiudicare esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Posto che il servizio oggetto dell’affidamento dedotto in lite ha natura intellettuale, e considerato che il relativo importo è ampiamente inferiore a 40.000 € (il costo unitario massimo previsto dalla stazione appaltante ammonta a soli 10.000 €), esso non rientra tra quelli di cui all’art. 95, comma 3 cit., poiché i servizi di natura intellettuale, che a mente della citata disposizione vengono aggiudicati esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono quelli “di importo pari o superiore a 40.000 euro” (cfr. lett. b) del comma 3, art. 95 cit.).

La decisione di avvalersi, per l’affidamento di un appalto, dell’uno o dell’altro criterio di aggiudicazione appartiene pertanto all’ambito dell’ampia discrezionalità riservata alla stazione appaltante per meglio perseguire l’interesse pubblico. Come tale essa è sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo allorché sia macroscopicamente illogica, irragionevole e irrazionale.

Nel caso in esame, sulla scorta dei vincoli già predefiniti, la stazione appaltante ha, quindi, descritto puntualmente le caratteristiche del servizio da erogare, senza lasciare alla discrezionalità dell’operatore economico margini di rilievo per quel che concerne l’adempimento delle proprie prestazioni.

In definitiva, dunque, si è in presenza di un servizio del quale tutti gli elementi erano puntualmente predefiniti e individuati in modo preciso, dalla modalità di organizzazione del corso, ai requisiti che devono avere i docenti, alla durata e al contenuto della formazione, al numero dei partecipanti.

In simili casi, dunque, quando l’oggetto dell’affidamento è predeterminato in modo sufficientemente preciso, la stazione appaltante può non avere interesse a valorizzare gli aspetti qualitativi dell’offerta, essendo l’esecuzione del contratto secondo i mezzi, le modalità ed i tempi previsti nella documentazione di gara già di per sé in grado di soddisfare nel modo migliore possibile l’esigenza dell’Amministrazione.

La scelta, di natura discrezionale, circa il criterio di aggiudicazione, effettuata dalla stazione appaltante sulla base del minor prezzo è legittima considerato che le prestazioni oggetto dell’affidamento sono dettagliate al punto tale da potere essere, nella sostanza, considerate come standardizzate.

Ha affermato, infatti, il Consiglio di Stato che “si è in presenza di servizi standardizzati quando la lex specialis descrive puntualmente tutti gli elementi, individuando in modo preciso sia la concreta organizzazione del lavoro sia le prestazioni dovute senza lasciare margini di definizione dell’appalto in capo all’iniziativa dell’impresa (Cons. Stato, sez. V, 12 febbraio 2020, n. 1063; III, 13 agosto 2018, n. 1609)” (così C.d.S., sez. V, sentenza n. 3210/2020).


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