IN POCHE PAROLE…

Dall’art. 32 comma 4 del d. lgs. n. 50 del 2016 non è possibile derivare la regola per cui la decorrenza del termine sull’efficacia temporale delle offerte le privi di ogni vincolatività e renda necessaria “la previa acquisizione della conferma delle offerte da parte di tutti gli operatori partecipanti alla procedura”.

CGARS, sez giurisdizionale, sentenza 9 febbraio 2023, n. 23, Pres. De Nictolis, Est. Molinaro

Detto termine è funzionale a mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l’efficacia dell’offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell’Amministrazione.

Il procedimento risulterebbe infatti aggravato se si imponesse alla stazione appaltante di chiedere conferma del perdurante interesse alla presentazione dell’offerta.

La scadenza del termine di cui all’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 non produce effetti sulla legittimità degli atti della procedura.

A margine

Il caso – In seguito alla sentenza del Tar Palermo n. 1503/2022 di rigetto del ricorso di primo grado, l’impresa esclusa da una procedura di gara per la prestazione di servizi integrati relativi alla gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali per le Aziende sanitarie ed ospedaliere di una Regione, suddivisa in 4 lotti territoriali, si appella al CGARS contestando la propria esclusione anche a fronte dell’eccessiva durata della procedura di gara caratterizzata dall’attivazione di molteplici ricorsi giurisdizionali.

La sentenza

Il CGARS respinge il motivo di ricorso evidenziando che la tempistica di espletamento della gara non inficia la legittimità dei provvedimenti assunti nell’ambito della medesima, e quindi anche del provvedimento escludente impugnato, secondo la regola generale per la quale il tempo di espletamento del procedimento non si riverbera sulla legittimità dell’atto, pur non essendo indifferente per l’ordinamento incidendo sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile, sulla valutazione del dirigente e del funzionario e sulla responsabilità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 2-bis della legge n. 241 del 1990.

Nello stesso senso si pone altresì la disciplina delle fattispecie di silenzio significativo, volte ad assicurare, prima di ogni altra cosa, la formazione del titolo abilitante in concomitanza allo scadere del termine del procedimento.

Con specifico riferimento, nell’ambito della censura relativa alla tempistica della gara, “all’offerta scaduta presentata nel 2017” si rileva che la scadenza del termine di cui all’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 (“l’offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione”) non produce effetti sulla legittimità degli atti della procedura.

Detto termine è funzionale a mantenere ferma l’offerta per tutto il periodo di presumibile durata della gara, e non di limitare nel tempo la validità o, meglio, l’efficacia dell’offerta, non corrispondendo certamente tale limitazione ad un interesse dell’Amministrazione: “una volta scaduto il termine di validità opposto in ossequio alle disposizioni degli atti di gara non possono, in assenza di una univoca manifestazione di volontà in tal senso da parte degli interessati, considerarsi private di efficacia” (Cons. St., sez. III, 13 novembre 2020 n. 6989). Il procedimento de quo risulterebbe infatti aggravato se si imponesse alla stazione appaltante di chiedere conferma del perdurante interesse alla presentazione dell’offerta.

Del resto tale termine si inserisce in una presumibile programmazione temporale della gara che indica quale termine di conclusione del procedimento i centottanta giorni indicati nell’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, salva diversa indicazione del bando.

Sul termine di conclusione della procedura di gara Per quanto sopra si stabilisce in via presuntiva un termine di conclusione del procedimento.

L’intervallo che si viene a creare fra l’inizio e la fine del procedimento amministrativo è disciplinato in via generale dal legislatore in termini acceleratori, prevedendo un termine massimo di durata, la cui violazione non determina però, come visto sopra, l’illegittimità dell’atto.

È pertanto privo di rilievo il richiamo alla scadenza dell’offerta, non potendosi ricavare dall’art. 32 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 la regola per cui la decorrenza del termine sull’efficacia temporale delle offerte le privi di ogni vincolatività e renda necessaria “la previa acquisizione della conferma delle offerte da parte di tutti gli operatori partecipanti alla procedura”.

 


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