IN POCHE PAROLE…
Non può sostenersi che il fatto che il Rup abbia proceduto direttamente alla verifica di anomalia costituisca ex se un vizio di legittimità della procedura.
Tar Lazio, Roma, sez. I-quater, sentenza 9 febbraio 2023, n. 2190, Pres. Anastasi, Est. Romano
Anche nella vigenza del D.Lgs. n. 50/2016 il legislatore ha rimesso al Rup ogni valutazione in ordine al soggetto cui affidare la verifica sull’anomalia dell’offerta, non escludendo che, a seconda dei casi, possa ritenere sufficienti e adeguate le competenze degli uffici e organismi della stazione appaltante, o invece concludere nel senso della necessità di un nuovo coinvolgimento della commissione aggiudicatrice.
A margine
Il caso – L’impresa seconda classificata di una procedura di gara europea da aggiudicarsi con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura e installazione di strumentazione da laboratorio e relativo servizio di assistenza tecnica, impugna l’aggiudicazione finale contestando, tra l’altro, il verbale di gara con il quale sono state espresse le valutazioni in merito alle giustificazioni dell’anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria poiché sottoscritto dal solo RUP senza alcun coinvolgimento della commissione di gara e perché carente sotto il profilo motivazionale.
La sentenza
Il Tar respinge il motivo di ricorso evidenziando che, come affermato costantemente dalla giurisprudenza, (ex multis, Cons. Stato, V, 13 novembre 2019, n. 7805; Cons. St., III, 5 giugno 2020, n. 3602; Cons. St., V, 9 marzo 2020, n.1655) il sub-procedimento di anomalia è di competenza del Rup e non della commissione di gara, le cui incombenze si esauriscono con la “valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico” ex art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016 , di talché è del tutto fisiologico che tale attività possa svolgersi anche una volta conclusa quella di competenza della commissione, ossia una volta che quest’ultima abbia presentato la proposta di aggiudicazione (che dà in effetti avvio alle verifiche propedeutiche all’adozione del provvedimento di aggiudicazione).
Sul punto è stato altresì precisato che nelle procedure concorsuali da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Rup ha la facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla Commissione giudicatrice (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 29 novembre 2012, n. 36; V, 24 luglio 2017, n. 3646).
Pertanto, la scelta del Rup, nella procedura de qua, di svolgere personalmente le valutazioni in merito all’anomalia dell’offerta deve considerarsi pienamente legittima.
Sulla motivazione del provvedimento di verifica dell’anomalia – il Tar condivide il principio secondo cui in sede di verifica delle offerte sospettate di essere anomale la valutazione favorevole circa le giustificazioni fornite non richiede un particolare onere motivazionale, che invece va assolto nel caso in cui la stazione appaltante ritenga di non condividere le giustificazioni offerte dall’impresa, in tal modo disponendone l’esclusione (ex multis, Cons. Stato, III, 18 settembre 2018, n. 5444).