IN POCHE PAROLE…

Condizioni per il riconoscimento del diritto di preferenza nelle procedure di concessione di usi civici  a imprese o società agricole a prevalente o totale partecipazione giovanile o femminile.

Tar Veneto, sez. I, sentenza 8 febbraio 2023, n. 241 – Pres. Filippi-Est. Dallari


La gara per l’affidamento in concessione dei beni appartenenti al demanio civico deve essere riservata ai giovani imprenditori agricoli. 

Della suddetta riserva possono beneficiare anche le persone giuridiche solo allorquando il giovane imprenditore o la donna eserciti un controllo effettivo e duraturo sulla società.

La comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto, in base all’art. 13 della L. n. 241/1990,  non si applicano nei procedimenti ad evidenza pubblica. 


A margine

La sentenza annotata si caratterizza per la novità del caso affrontato.

La pronuncia sviluppa e chiarisce condizioni e limiti alle quali il diritto di precedenza accordato ai giovani imprenditori agricoli sia riconosciuto anche alle persone giuridiche. Inoltre, consolida il rapporto tra l’istituto della riserva, attribuita ai giovani imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 6, comma 4-bis del decreto legislativo n. 228 del 2001, introdotto nel dicembre 2013 e il diritto di prelazione al conduttore uscente ex. art. 4-bis della L. 1982/203.

Il caso – Un Consorzio per la gestione del demanio civico prima pubblica un bando per la concessione di tre malghe, poi lo annulla in autotutela perché in contrasto con l’art. 6, comma 4-bis del d.lgs. n. 228/2001 che attribuisce un diritto di precedenza ai giovani imprenditori agricoli.
A seguito di avviso di manifestazione di interesse, la nuova procedura si conclude con il sorteggio tra i due soli operatori in gara, con esito favorevole al ricorrente.

Tuttavia, in esito ai controlli effettuati dall’Amministrazione,  sulla base della segnalazione dell’altro concorrente che lamentava il mancato possesso della qualifica di giovane imprenditore agricolo in capo alla ricorrente, il Consorzio esclude la ditta sorteggiata, con le seguenti motivazioni:
a) il titolare delle quote societarie non è stato ritenut0 in possesso del diritto di uso civico, criterio preferenziale per la concessione del bene;
b) la società non è stata qualificata giovane imprenditore agricolo poiché non rinvenuto tra i soci alcun giovane di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della predetta qualifica;
c) alcun giovane imprenditore agricolo avrebbe esercitato il controllo effettivo e duraturo sulla società.
La ditta esclusa , pertanto, impugna la determinazione di aggiudicazione della concessione, sostenendo che l’amministratore e legale rappresentante della società fosse in possesso della qualità di giovane imprenditore agricolo e che tale qualifica soggettiva doveva intendersi trasferita alla società in base all’art. 1 del decreto legislativo n. 99/2004.

La sentenza

Il Tar Veneto, ricostruita la normativa, di derivazione comunitaria, che attribuisce un criterio di preferenza ai giovani imprenditori agricoli, alla luce della normativa e della giurisprudenza comunitaria e nazionale, affronta la questione, sostanzialmente nuova e dai connotati molto specialistici, delle condizioni alla stregua delle quali la qualità di giovane imprenditore agricolo possa essere riconosciuta alle persone giuridiche.

Il Giudice amministrativo ricorda che, secondo la Corte di Giustizia, le forme di aiuto e di incentivo riconosciute dall’Unione Europea devono essere assegnate alla persona che detiene il potere decisionale e assume i rischi e i benefici connessi all’attività agricola (Corte giust. UE, 14 ottobre 2010, in C-61/09 Landkreis Bad Durkheim).

In particolare, secondo il giudice comunitario  le condizioni soggettive in parola sono soddisfatte dalle persone fisiche che esercitano un controllo effettivo e duraturo sulla persona giuridica (Corte giust. UE, 25 ottobre 2012, in C-592/11, Anssi Ketelae).
L’art. 49 del Regolamento UE n. 639/2014, modificato dal Regolamento UE n. 141/2016 statuisce che è giovane agricoltore colui che ha il potere di assumere decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari.

Il Tar conclude che il giovane imprenditore agricolo non solo deve disporre di poteri decisionali, essere l’effettivo amministratore e rappresentante della società, ma deve anche essere socio della stessa, in quanto il collegamento con la società deve essere duraturo, non creato in vista della partecipazione alla procedura e deve implicare l’assunzione del rischio derivante dall’esercizio dell’attività agricola.

In applicazione di un principio espresso dal Cons. Stato, Sez. III, 10 agosto 2018, n. 490, il Tar ha ritenuto determinante che la qualità di giovane imprenditore agricolo sussista dalla data di insediamento come socio. Ciò per evitare un uso distorto dell’istituto di carattere eccezionale, in chiave sostanziale e non formalistica del regolamento di gara, a tutela delle finalità perseguite dall’ordinamento nazionale e comunitario.
Nel caso concreto la ricorrente non è stata ritenuta in possesso della qualifica di giovane imprenditore agricolo, sia perché è stata nominata amministratore dopo la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, sia perché l’amministratore in parola non è socia della società e, pertanto, non si è assunta il rischio di gestione dell’attività agricola, né si è realizzata la condizione essenziale di un duraturo collegamento con la società.

La sentenza in commento ha, inoltre, il pregio di aver ribadito la natura di vera e propria riserva a favore dei giovani imprenditori agricoli, disposta dall’art. 6, comma 4-bis d.lgs. n. 228/2001, a fronte di un mero diritto di prelazione previsto dall’art. 4-bis della L. n. 203/1982 a favore del precedente conduttore, consolidando una giurisprudenza solo recentemente affermatasi (Tar Veneto, Sez. I, sentenza 27 ottobre 2021, n. 1291; Cons. Stato, sentenza 22 ottobre 2018, n. 6929).

Si annota, infine, che la sentenza ribadisce che  la comunicazione di avvio del procedimento e il preavviso di rigetto non si applicano nei procedimenti ad evidenza pubblica e bandi di gara, in base all’art. 13 della L. n. 241/1990.

Conclusioni

In conclusione, giova sintetizzare alcune indicazioni operative:
a) occorre impostare la procedura per l’affidamento in concessione dei beni appartenenti al demanio civico come gara riservata ai giovani imprenditori agricoli, da risolvere, in caso di più partecipanti, con il sorteggio;
b) per ammettere le persone giuridiche a beneficiare della predetta riserva si può fare applicazione:
b1- dell’art. 10-bis del decreto legislativo n. 185/2000, ritenuto compatibile dal Tar Veneto con la disciplina comunitaria, secondo il quale le società devono essere composte, per oltre la metà delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni o da donne;
b2- della circolare n. 142/2015 dell’Agenzia per l’Erogazione in Agricoltura, secondo cui, ai fini della verifica che il giovane agricoltore eserciti un controllo effettivo sulla persona giuridica, occorre che il soggetto:
– possieda oltre il 50% del capitale sociale e  eserciti poteri di gestione dell’attività ordinaria amministrazione in qualità di consigliere, da visura camerale;
– possieda una quota del capitale sociale pari o inferiore al 50% e rivesta cariche di tipo gestionale per le quali è investito della rappresentanza legale, quali Amministratore unico, Amministratore delegato o Presidente del consiglio di amministrazione;
c) sussista la qualità di socio e di giovane imprenditore agricolo  alla data di pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse.


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