IN POCHE PAROLE…

Le competenze professionali dei componenti delle commissioni di gara devono essere, nel loro complesso, idonee ad esprimere le necessarie valutazioni sui progetti dei servizi presentate dai concorrenti, in relazione alla complessiva prestazione da affidare

Tar Brescia, sez, I, sentenza 2 gennaio 2023, n. 6 – Pres. Gabbricci, Est. Tagliasacchi

La mancata predeterminazione dei criteri di scelta dei commissari non determina l’illegittimità  della nomina della commissione di gara, trattandosi di una mera irregolarità non viziante laddove in concreto non siano mancate le condizioni di trasparenza e competenza (cfr., C.d.S., Sez. III, sentenza n. 6818/2020).

Il requisito richiesto dall’art, 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016 del possesso da parte dei commissari di gara di esperienza nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto deve essere inteso in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere.

Non è necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni.

A margine

Il caso – In esito ad una procedura aperta, da svolgersi in modalità telematica, per l’aggiudicazione, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di un appalto quinquennale di servizi integrati ausiliari di pulizia e igiene ambientale e di servizi accessori presso le sedi di una Università, l’impresa quinta classificata, gestore uscente, impugna l’aggiudicazione finale contestando, tra l’altro, la nomina della commissione giudicatrice, per mancanza di predeterminazione dei criteri di competenza e di trasparenza sulla base dei quali effettuare la scelta dei commissari e per l’inesperienza di tutti i soggetti nominati nel settore oggetto di appalto.

Tale ultimo profilo sarebbe dimostrato:

  • dall’appiattimento dei punteggi assegnati alle offerte tecniche, sicché di fatto l’appalto sarebbe stato assegnato sulla base dell’offerta economica;
  • dalla valutazione collegiale delle offerte, anziché singolare di ciascun commissario, così come previsto dalla legge di gara.

La sentenza

Il Tar respinge il ricorso evidenziando, sotto il primo profilo, che seppur la stazione appaltante non ha predeterminato i criteri di scelta dei commissari, non per questo la nomina è da ritenersi illegittima, trattandosi di una mera irregolarità non viziante laddove in concreto non siano mancate le condizioni di trasparenza e competenza (C.d.S., Sez. III, sentenza n. 6818/2020).

Il che è esattamente quanto avvenuto nel caso di specie, avendo l’Università pubblicato i curricula dei commissari e avendo questi dichiarato di non versare in una situazione di incompatibilità.

Quanto alla tesi della ricorrente della incompetenza dei commissari, questa è smentita dall’esame dei curricula dei commissari.

Sul punto si precisa che il requisito richiesto dall’articolo 77, comma 1, D.Lgs. n. 50/2016, del possesso di esperienza nel settore cui afferisce l’oggetto del contratto, deve essere inteso «in modo coerente con la poliedricità delle competenze richieste in relazione alla complessiva prestazione da affidare, considerando anche, secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata, le professionalità occorrenti a valutare sia le esigenze dell’amministrazione sia i concreti aspetti gestionali ed organizzativi sui quali i criteri valutativi siano destinati ad incidere. Non è in proposito necessario che l’esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti oggetto della gara, potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente, in modo da completare ed arricchire il patrimonio di cognizioni della commissione, purché idoneo, nel suo insieme, ad esprimere le necessarie valutazioni» (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, sentenza n. 3687/2022).

Ebbene, nel caso di specie, dei tre commissari, uno è professore ordinario presso la facoltà di ingegneria, gli altri due sono professori associati, uno presso la medesima facoltà, l’altro presso la facoltà di economia, e tutti per il corso di studi e l’attività di ricerca svolta negli anni sono dotati di idonee competenze per valutare progetti di servizi, a bassa complessità, quali quelli messi a gara.

Valutazione appiattita e collegiale – Per il TAR Lombardo, la circostanza che la valutazione delle offerte tecniche si sia mantenuta in un intervallo di punteggio limitato non significa nulla, se non che le sei offerte (su ventotto in gara) che hanno superato la soglia di sbarramento fissata a 45 punti, erano assai simili. Peraltro, la ricorrente non ha allegato l’esistenza di elementi che avrebbero macroscopicamente differenziato le offerte.

La documentazione prodotta in giudizio dalla controinteressata poi sconfessa l’assunto della ricorrente per cui i commissari, violando la legge di gara, abbiano valutato le offerte collegialmente, anziché singolarmente. Infatti, anche sotto questo profilo le operazioni di valutazione delle offerte si sono svolte correttamente.


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