In assenza di una previsione della lex specialis che preveda l’esclusione nel caso di mancanza dell’attestato di equipollenza del titolo di studio estero, la stazione appaltante è tenuta, nella fase di gara e nel caso di omessa produzione del documento, a disporre il soccorso istruttorio concedendo termine per la sua produzione o, ancora, a richiedere la sostituzione della risorsa, ove prevista.
Il soccorso istruttorio quale “successiva correzione o integrazione documentale” va ammesso quale fattispecie volta ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, comprovate dalla Società mediante l’allegazione di altro curriculum vitae di soggetto già proprio dipendente al momento della domanda di partecipazione.
IN POCHE PAROLE…
CGA Sicilia, sentenza 2 gennaio 2023, n. 4 – Pres. De Nictolis , Est. Caponigro
A margine
Il caso – Una impresa viene esclusa da una procedura negoziata per l’affidamento di un servizio di digitalizzazione di fascicoli giudiziari a fronte della mancanza della comprova dell’equipollenza del titolo di studio estero (requisito della laurea magistrale) relativo alla capacità tecnico professionale, non sanabile attraverso il soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, d.lgs. n. 50 del 2016.
In seguito al rigetto del ricorso da parte del Tar Sicilia (sentenza 13 settembre 2022, n. 2563) l’impresa si appella al CGA Sicilia affermando che l’attestazione di equipollenza che, secondo la sentenza appellata, il titolare avrebbe dovuto chiedere ed ottenere entro il termine di presentazione delle offerte, non era minimamente richiesta dalla lex specialis ai fini della partecipazione, né il suo difetto sarebbe stato indicato tra le cause espulsive.
Peraltro, se il Capitolato avesse espressamente richiesto una dichiarazione di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all’estero, l’impresa avrebbe indicato come “mezzo di prova” altra risorsa – già proprio dipendente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte – che, oltre ad avere tutti i requisiti, ha anche il titolo di studio “nazionale” della laurea.
Infine, nemmeno la legge n. 148 del 2002 richiamata dal Tar in via suppletiva a fondamento della legittimità dell’esclusione attraverso lo strumento dell’eterointegrazione quale “ previsione di rango legislativo primario” sarebbe stata richiamata dalla lex specialis, né lo avrebbe fatto la stazione appaltante in sede di soccorso istruttorio e comprova.
La sentenza
Il Tar accoglie il ricorso evidenziando che, se la lex specialis non contiene la clausola escludente, il soccorso istruttorio va ammesso di mancanza di attestazione di equipollenza del titolo estero.
Più in particolare, in tale caso, la stazione appaltante è tenuta, nella fase di gara e nel caso di omessa produzione del documento, a disporre il soccorso istruttorio concedendo termine per la sua produzione o, ancora, a richiedere la sostituzione della risorsa, ove prevista.
Tali previsioni esplicitano la differenza tra requisiti mancanti, ipotesi non suscettibile di soccorso istruttorio e determinante l’esclusione dalla gara, e la documentazione incompleta a comprova dei requisiti, che ammette il soccorso istruttorio.
La successiva correzione o integrazione documentale – Il C.g.a. ha riconosciuto che il caso in questione rientrasse proprio nella fattispecie di “successiva correzione o integrazione documentale” volta ad attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, comprovate dalla Società mediante l’allegazione di altro curriculum vitae di soggetto già dipendente al momento della domanda di partecipazione.