IN POCHE PAROLE…
Il diritto di accesso documentale non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale
Tar Sicilia, Catania, sez. I, sentenza 22 dicembre 2022, n. 3376 – Pres. Savasta – Est. Barone
Il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l’istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
A margine
Il caso – Il ricorrente chiede l’accesso alle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza istallato presso il parcheggio di un ospedale al fine di individuare il responsabile dei danni cagionati alla propria auto.
L’azienda sanitaria nega l’accesso indicando che “l’accesso alle immagini della videosorveglianza in uso a questa struttura pubblica è consentito all’Autorità Giudiziaria e/o alle Forze dell’Ordine. Si rileva, altresì, che l’art. 22 della L.241/90, citato a sostegno della superiore richiesta, rientra nell’ambito dell’accesso documentale”.
Pertanto l’interessato si rivolge al Tar affermando che l’amministrazione avrebbe errato sia nel ritenere che l’accesso alle immagini di videosorveglianza sia consentito solo alle Forze dell’Ordine o all’Autorità Giudiziaria, sia nel ritenere le immagini di videosorveglianza non rientrerebbero tra i documenti amministrativi, dato che l’art. 22 della legge n. 241/1990 ricomprende tra i documenti amministrativi “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti…”.
La sentenza
Il Tar respinge il ricorso affermando che – in disparte la questione della dubbia riconducibilità dell’attività di videosorveglianza del parcheggio di una struttura sanitaria ad attività di pubblico interesse dell’Azienda (trattandosi piuttosto di una forma di tutela passiva e di vigilanza dell’immobile) – ove l’istanza stessa non sia finalizzata all’ostensione un documento/atto già esistente e nel possesso del soggetto intimato, bensì ad ottenere una informazione circa un mero fatto (verosimilmente ripreso dalle telecamere di sicurezza) occorso, essa non ha ad oggetto documenti amministrativi specifici ed esistenti, con conseguente insussistenza del diritto di accesso.
In proposito l’art. 22, comma 4, della legge n. 241/1990 dispone che “Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono”.
Ne consegue che il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo non può essere esercitato per promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste, né per ottenere informazioni non veicolate da documenti amministrativi (tra le tante Cons. Stato, sez. III, 11 ottobre 2021, n. 6822; Cons. Stato, sez. VI, 9 marzo 2021, n. 2005; Cons. Stato, sez. V, 28 febbraio 2020, n. 1464; T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 1 dicembre 2020, n. 3228).
Pertanto, il diritto di accesso garantito dalla legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 non può essere esercitato nei confronti delle immagini riprese da un impianto di videosorveglianza installato presso il parcheggio di un ospedale, atteso che l’istanza non ha ad oggetto un documento già esistente e nel possesso del soggetto intimato ma è finalizzata a promuovere la formazione di nuovi documenti destinati a contenere le informazioni richieste.
La definizione di documento amministrativo – L’art. 22 della legge n. 241/1990 definisce, al comma 1° lett. d), la nozione di documento amministrativo come “ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.