IN POCHE PAROLE…

L’incompatibilità del componente di commissione di concorso non sussiste, se difetta la prova sulla circostanza idonea a incidere sul neutrale svolgimento del concorso.


Tar Lazio, Roma, sezione III-bis, sentenza 12 dicembre 2022 n. 16697 Presidente Sapone, estensore Caputi


L’incompatibilità del componente di commissione di concorso non sussiste, se difetta la prova sulla circostanza idonea a incidere sul neutrale svolgimento del concorso, ma  viene denunciata solo come effetto della carica politica o sindacale rivestita o  dell’attività di formazione svolta.

La causa d’incompatibilità a ricoprire il ruolo di commissario di concorso può essere estesa anche a soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l’attività esercitabile da colui che ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l’influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati.

Allo stesso modo, l’incompatibilità  di alcuni commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso, sussiste solo se viene fornita la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice.

A margine

Il caso – Un concorrente impugna il verbale con cui, in esito alle prove scritte, viene escluso dalle prove di un concorso per dirigenti scolastici lamentando, tra i diversi motivi, l’incompatibilità di uno dei commissari di concorso per rivestire la carica di Sindaco di un Comune e di altri commissari per aver svolto attività di formazione rivolta ad altri candidati al concorso.

Pertanto. il candidato ricorre al Tar per violazione dell’art. 35 del d.lgs. n. 165/01 e dell’art. 9, comma 2, del d.p.r. n. 487/94.

La sentenza

Il Tar rigetta il ricorso ricordando che l’incompatibilità può essere estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a condizione che vi sia un qualche elemento di collegamento significativo tra l’attività esercitabile da chi ricopre la carica e l’attività dell’ente che indice il concorso, da cui si possa inferire l’influenza di un componente della commissione per favorire alcuni candidati. Nel caso in esame tale elemento non è provato.

In particolare, è necessaria la dimostrazione della possibilità del soggetto di incidere sul neutrale svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita (cfr. sentt. 395 e 396 del 2021 della VI sez. del Consiglio di Stato; Tar Lazio, sez. III bis, 24 gennaio 2022, n. 783; 28 gennaio 2022, n. 1030).

In relazione alla dedotta incompatibilità di alcuni Commissari per aver svolto corsi di preparazione al concorso in esame, difetta la prova dello svolgimento di attività di formazione incompatibili con la veste di componente della commissione esaminatrice, né
risultano allegate circostanze concrete da cui inferire che la sua partecipazione abbia potuto influire sulla formazione della volontà
dell’organo collegiale nel senso di favorire taluni candidati in danno di altri.

Composizione della commissione di concorsoAi sensi dell’art. 35 del d.lgs. 165/2001, le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano al principio della “composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali”.


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