IN POCHE PAROLE…

Ai fini della legittimità dell’esclusione del candidato dal concorso per falsità della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione, rileva la conoscenza o meno del fatto dichiarato. I


Tar Lazio, Roma, sezione II stralcio, sentenza 12 dicembre 2022 n. 16793, Presidente Mezzacapo, estensore Viggiano

Se l’interessato viene direttamente informato dall’amministrazione del procedimento penale, non può affermare di non essere a conoscenza nel momento in cui deve rendere la dichiarazione.

E’ illegittima l’esclusione se il privato non poteva oggettivamente conoscere dell’esistenza di un procedimento penale


A margine

Il caso – Un concorrente escluso da un concorso di funzionario presso l’Agenzia delle Entrate con conseguente modifica della graduatoria finale per falsità della dichiarazione resa in sede di domanda di partecipazione, propone ricorso al Tar dichiarando l’incolpevolezza della falsa dichiarazione, avendo  ricevuto notizia dell’esistenza del procedimento penale solo a seguito di accesso agli atti operato successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

In ogni caso, la successiva archiviazione intervenuta per il procedimento penale de qua eliminerebbe ogni eventuale profilo ostativo, atteso che tra i requisiti di accesso non era prevista l’assenza di condanne penali.

La sentenza

Acclarato che al momento della presentazione della domanda pendeva un procedimento penale a carico del ricorrente, il Collegio passa a verificare se l’interessato avesse conoscenza del procedimento penale nel momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Sul punto rileva precisare che i fatti per i quali si procedeva all’iscrizione della notizia di reato che ha determinato l’apertura del procedimento penale, venivano posti alla base anche di una contestazione disciplinare (per atti compiuti sul posto di lavoro nei confronti di alcune colleghe); nondimeno, quest’ultimo procedimento, però, veniva sospeso in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria penale.

Di tali circostanze il ricorrente veniva tempestivamente informato, come desumibile dallo scambio di email prodotti dall’amministrazione.

Smentita l’asserita mancata conoscenza del procedimento penale a a carico, il Collegio reputa corretto il giudizio di falsità formulato dall’amministrazione e  respinge il ricorso.

La  conoscenza del procedimento penale – Contrariamente al caso deciso dal Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 6 agosto 2015 n. 3860 (relativo ad atti dai quali il privato non poteva oggettivamente conoscere dell’esistenza di un procedimento penale), nella vicenda oggetto della sentenza annotata, l’interessato veniva direttamente informato dall’amministrazione del procedimento penale, con puntuale indicazione dei fatti denunciati.

 


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