IN POCHE PAROLE…
Il budget per le spese elettorali del Comune deve essere determinato prima dello svolgimento delle elezioni.
Tar Piemonte, sez. II, sentenza 9 dicembre 2022, n.1098– Pres. De Falco – Est. Arrivi
La determinazione del budget per il rimborso delle spese elettorali di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.
Al contrario, la determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative; dall’altro, compromette il principio dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni delegate dallo Stato.
A margine
Il caso – Nella fattispecie, la Prefettura determina l’importo massimo del rimborso delle spese elettorali spettante ad un Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi.
Pertanto, il Comune ricorre al Tar.
La sentenza
Il Tar accoglie il ricorso rilevando che la nota ministeriale che fissa l’importo massimo rimborsabile al Comune emessa prima che il Comune presentasse il proprio rendiconto, inibisce l’ente dal pretendere la corresponsione di somme superiori al budget ad esso assegnato, quand’anche i costi sopportati per lo svolgimento del referendum costituzionale siano superiori.
Le disposizioni di riferimento prevedono da un lato, che tutte le spese elettorali sostenute dai comuni debbano essere rimborsate (art. 17, co.1, l. 136/1976) e, dall’altro, alla luce delle aggiunte introdotte all’art. 17 con la l. 147/2013, che ciò abbia luogo nei limiti fissati con decreto ministeriale, conformemente alle assegnazioni di bilancio, fatta eccezione per le spese per il trattamento economico dei componenti dei seggi, che sono prestabilite in base a compensi normativamente definiti.
Nel caso di specie la Prefettura ha stabilito l’importo massimo del rimborso spettante al Comune a consultazioni elettorali già effettuate e senza consentire a quest’ultimo di interloquire e dimostrare la spettanza di ulteriori rimborsi. Lo stesso provvedimento impugnato mostra la contraddittorietà della fissazione del budget in via successiva alle operazioni referendarie: il provvedimento conclude statuendo che «il limite di spesa massimo assegnato a codesto Ente è di €. 75.712,69 entro cui dovranno essere contenute le spese elettorali connesse alla consultazione elettorale», ma è, all’evidenza, impossibile allineare le spese elettorali al budget dopo che le elezioni si sono già tenute.
Le violazioni procedurali interessano anche il decreto ministeriale che ha stanziato il budget relativo al territorio della Prefettura in esame appena due giorni prima delle consultazioni elettorali, senza aver incamerato le informazioni utili per stabilire le effettive esigenze finanziarie dei comuni. Viene ad evidenza un’inversione procedurale, posto che il confronto istruttorio con i comuni delegati alle operazioni elettorali dovrebbe essere assicurato, dalle prefetture, prima che il Ministero si determini, a norma dell’art. 17, co. 9, l. 136/1976, sullo stanziamento della spesa di competenza delle stesse.
L’omesso riconoscimento delle garanzie partecipative comunali si riflette anche sul piano motivazionale, dato che il tetto massimo apposto al rimborso del Comune viene giustificato in base alla mera corrispondenza di questo rispetto alla somma assegnata alla Prefettura al Ministero con il decreto. Nessun cenno, per converso, viene dedicato alla contrapposta esigenza comunale di ottenere un rimborso idoneo ad assorbire le spese necessarie per l’espletazione della consultazione elettorale, perché tale esigenza non è stata ab origine incamerata nel procedimento amministrativo né tenuta in considerazione ai fini della determinazione del budget.
Pertanto la determinazione del budget di ciascun comune deve precedere lo svolgimento delle elezioni, perché solo in tal modo può consentirsi all’ente locale di adottare i sistemi virtuosi di razionalizzazione dei servizi prescritti dall’art. 55, comma 8, legge n. 449 del 1997, al fine di allineare le spese con l’importo finanziato dallo Stato.
Quanto alla congruità dei costi affrontati dal Comune, queste attengono alla fase liquidatoria, la quale si apre a seguito della presentazione, da parte dei comuni, del rendiconto delle spese, secondo il procedimento descritto all’art. 17, co. 8, l. 136/1976.
Per le medesime ragioni non può procedersi ad accertare la somma dovuta al Comune, perché tale accertamento deve essere espletato dall’amministrazione nel procedimento di cui all’art. 17, co. 8, l. 136/1976.
La determinazione del budget – Una determinazione postuma dell’ammontare massimo del rimborso, da un lato, viola le garanzie partecipative, stante la mancata esplicazione dell’ineludibile dialettica procedimentale; dall’altro, compromette il principio, costituzionalmente tutelato, dell’autonomia finanziaria degli enti locali, atteso che, in caso di superamento del tetto di spesa, questi si vedrebbero costretti a finanziarie, con le proprie risorse, funzioni amministrative loro delegate dallo Stato.