IN POCHE PAROLE… 

Escluse dall’obbligo le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici

Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022


In seguito a numerose richieste di chiarimento, con comunicato del 16.11.2022, l’ANAC ha chiarito che l’obbligo, in vigore dal 9 novembre scorso, di utilizzo del Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE) per verificare il possesso dei requisiti di partecipazione agli appalti pubblici non riguarda tutti.

Al momento, il sistema consente l’utilizzo del FVOE soltanto previa acquisizione del CIG.

Stazioni appaltanti non obbligate

Sono invece escluse le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, le SOA e le stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici. Con successivo provvedimento dell’Autorità saranno disciplinate le modalità per l’accesso al fascicolo: da parte delle piattaforme telematiche di negoziazione, mediante servizi di interoperabilità; delle SOA, per la verifica in capo agli operatori economici che abbiano sottoscritto un contratto di attestazione; delle stazioni appaltanti che gestiscono elenchi di operatori economici; degli operatori economici, con riferimento ai propri dati.

Le stazioni appaltante escluse dall’obbligo possono continuare a svolgere tali verifiche, in via transitoria, con le modalità tradizionali previste dall’articolo 40 comma 1 del decreto del presidente della Repubblica n. 445 del 2000, acquisendo d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive.

ANAC ribadisce, infine, che, in via transitoria, i dati e i documenti a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario non disponibili nel FVOE sono inseriti nel sistema dagli operatori economici.


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