IN POCHE PAROLE…

L’offerta tecnica può contenere alcuni elementi declinati in termini economici se resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire e  tali da non consentire la ricostruzione complessiva dell’offerta economica.

TAR Toscana, sez. prima, sentenza 19 ottobre 2022, n.1175 –  Pres. R. Pupilella – Est. R. Gisondi


Il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara.

Possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara, purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell’appalto.


A margine

Il caso – Un RTI partecipante a una procedura per l’affidamento in concessione del complesso immobiliare di proprietà del Comune, viene escluso, in quanto a dire della stazione appaltante, avrebbe violato il c.d. divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica.

La violazione sarebbe intervenuta a seguito dell’inserimento nel cronoprogramma di elementi tali da rivelare anticipatamente il contenuto della proposta economica.

La sentenza

L’Amministrazione autrice del provvedimento di esclusione, dapprima eccepisce la tardività del ricorso sul presupposto che, trattandosi nella sostanza non di concessione di beni ma di concessione di servizi, si applicherebbero i termini dimidiati previsti dal codice del processo amministrativo  per gli appalti pubblici.

I giudici amministrativi  hanno invece una diversa teoria, precisando che, non è sufficiente inserire nel contratto con cui si dispone l’affidamento di un bene a regime pubblicistico, l’esecuzione di alcuni servizi per trasformare una concessione di beni in una concessione di servizi.

Proseguono affermando che tale trasformazione per essere sorretta, necessita del trasferimento in capo al concessionario un rischio operativo derivante dalla gestione del servizio; il che accade allorché gli obiettivi di fondo perseguiti dall’Amministrazione travalicano il mero utilizzo ordinario del bene; condizioni che non sono presenti in questo caso di specie.


Leggi in questa Rivista

Principio di separazione dell’offerta in caso di gare a minor prezzo

Sul divieto di interferenze tra offerta tecnica e offerta economica


L’interpretazione del principioVenendo al merito del ricorso, il Collegio ripercorrendo i vari orientamenti giurisprudenziali formatosi sul tema, ribadisce che il principio di separazione tra offerta tecnica ed offerta economica non può essere interpretato in maniera indiscriminata, al punto da eliminare ogni possibilità di obiettiva interferenza tra l’aspetto tecnico e quello economico dell’appalto posto a gara, attesa l’insussistenza di una norma di legge che vieti l’inserimento di elementi economici nell’offerta tecnica, a meno che uno specifico divieto non sia espressamente ed inequivocabilmente contenuto nella legge di gara.

In particolare, possono essere inseriti nell’offerta tecnica voci a connotazione (anche) economica o elementi tecnici declinabili in termini economici se rappresentativi di soluzioni realizzative dell’opera o del servizio oggetto di gara (cfr. Cons. Stato, III, sent.  9 gennaio 2020, n. 167,)

Il TAR  per le motivazioni espresse in premessa, accoglie il ricorso, dichiarando ammissibile l’indicazione nell’offerta tecnica di alcuni elementi economici, resi necessari dagli elementi qualitativi da fornire, purché tali elementi economici non consentano di ricostruire la complessiva offerta economica o purché non venga anticipatamente reso noto il prezzo dell’appalto (Cons.  Stato, V, sent. 2 agosto 2021, n.5645).

dott. Vincenzo Giangreco


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