IN BREVE
In Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022 il decreto ministeriale con i limiti e le condizioni per l’operatività della causa di esclusione dalla procedura d’appalto degli operatori economici per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale
LINK UTILI
decreto ministeriale 28 settembre 2022
articolo 80, D.Lgs. n. 50/2016
Nella Gazzetta Ufficiale, n. 239, del 12 ottobre scorso, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 28 settembre 2022, ad oggetto “Disposizioni in materia di possibile esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto per gravi violazioni in materia fiscale non definitivamente accertate.”
Il suddetto decreto dà attuazione alle disposizioni inserite al comma 4 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici, dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020” .
La disposizione del Codice dei contratti pubblici
L‘articolo 80, comma 4, quinto periodo, come sostituito dalla cosiddetta legge comunitaria sopra indicata, stabilisce che un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali.
Il settimo periodo del medesimo comma 4 dell’articolo 80 del Codice prevede, inoltre, che costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell’appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro.
Le previsioni del decreto ministeriale
Il decreto pubblicato ora in Gazzetta stabilisce limiti e condizioni per l’operatività della causa di esclusione
La violazione si considera grave quando comporta l’inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell’appalto.
Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l’operatore economico concorre.
In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico.
In ogni caso, l’importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.
La violazione grave si considera non definitivamente accertata, e pertanto valutabile dalla stazione appaltante per l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all’obbligo di pagamento e l’atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.
Le violazioni non rilevano ai fini dell’esclusione dell’operatore economico dalla partecipazione alla procedura d’appalto se in relazione alle stesse è intervenuta una pronuncia giurisdizionale favorevole all’operatore economico non passata in giudicato, sino all’eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.