IN POCHE PAROLE…

La “modifica sostanziale” della procedura concorsuale che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande comporta il differimento del termine utile per il conseguimento dei requisiti di partecipazione.


Tar Lazio, sez. I-bis, sentenza 19 settembre 2022, n. 7793, Presidente Savoia, Estensore Vallorani


A margine

Il caso Un candidato interessato a partecipare al concorso “per titoli ed esami, per la copertura di posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni”, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e pubblicato – impugna, deducendone l’illegittimità dell’articolo del bando di rettifica che, riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione fino al 29 agosto 2021 (in ossequio all’art. 10, co. 3, del d.l. n. 44 del 2021), stabilisce che la partecipazione dei candidati che non avevano presentato domanda entro la scadenza del termine originario, era subordinata all’ aver conseguito i requisiti di partecipazione ivi compreso, dunque, il titolo di laurea (non entro la nuova scadenza ma) entro la scadenza contemplata dal bando originario (30 luglio 2020).

La sentenza

Il Tar accoglie il ricorso evidenziando che il bando de quo è stato non solo differito nel termine di scadenza ma anche modificato sostanzialmente sotto altri profili (articolazione delle prove, numero dei posti banditi, etc) ritenendo la preclusione nei confronti di coloro che hanno conseguito il titolo prima della scadenza del termine rinnovato “irragionevolmente penalizzante e contraria al principio della massima partecipazione e concorrenzialità”.

Il possesso del titolo – Ad avviso del collegio appare contrario al principio di matrice europea della proporzionalità avere escluso dalla procedura tutti coloro che, come il ricorrente, hanno maturato il possesso dei requisiti richiesti alla nuova data di scadenza fissata dal bando di rettifica.

Infatti, come già chiarito dalla giurisprudenza, “costituisce regola generale, derivante dai principi di imparzialità e trasparenza dell’azione amministrativa, che, alla modifica sostanziale di una procedura concorsuale, debba far seguito la riapertura dei termini per la presentazione delle domande. La “modifica sostanziale” della procedura concorsuale, che impone la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, corrisponde, in particolare, all’allargamento della potenziale platea di partecipanti; in tal caso, in ragione della nuova modalità di tutela del pubblico interesse volto alla selezione dei candidati “migliori”, la riapertura dei termini costituisce atto logicamente consequenziale per consentire la partecipazione anche a coloro i quali, pur potenzialmente interessati, non avevano potuto presentare una domanda ammissibile in quanto sprovvisti dei requisiti richiesti dal bando, successivamente ampliati” (cfr. Cons. St., sez. IV, 12 ottobre 2017, n. 4731).

D’altro canto la regola generale in materia è sancita dall’art. 2, comma 7, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 : i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso. Ove questo termine sia spostato in avanti ed a ciò si accompagnino modifiche sostanziali della disciplina del concorso, non appare né giustificato né motivato impedire la partecipazione di coloro che abbiano maturato i requisiti in una data successiva alla scadenza originaria.

Peraltro, la partecipazione è stata comunque ampliata dal bando di rettifica che l’ha estesa a coloro che non avevano presentato alcuna domanda entro la scadenza originaria, pur possedendo i titoli prima di tale scadenza.

L’ampliamento della platea dei concorrenti con riguardo ai nuovi laureati nel tempo intercorso tra i due termini, da un lato corrisponde ad un interesse della P.A. ad una maggiore e più ampia concorrenzialità e, dall’altro, non provoca alcuna lesione della “par condicio” rispetto ai partecipanti iniziali, proprio perché nella specie non si è trattato di una mera modifica procedurale o di un differimento di termini (come accade ad es. quando è spostata nel tempo la data di una o più prove di un concorso in corso di svolgimento), ma di una rinnovazione sostanziale della disciplina del concorso.


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