IN POCHE PAROLE…
Il SAL e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non sono documenti equivalenti, adempiendo ciascuno a funzioni diverse.
Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 7 settembre 2022, n. 7793, Presidente Caringella, Estensore Rovelli
Il SAL è documento contabile non idoneo a comprovare la corretta esecuzione dei lavori, certificazione che compete solo al collaudo o alla regolare esecuzione.
I SAl intermedi, pertanto, non possono attestare la corretta esecuzione delle analoghe esperienze in possesso dei concorrenti, richieste dal bando.
A margine
Il caso – Una impresa si appella contro la sentenza del Tar Lecce 1002/2022 che respinge il proprio ricorso nell’ambito di una gara per l’affidamento di lavori di “Adeguamento recapiti finali di fognatura pluviale e realizzazione collettori” in relazione al riconoscimento del punteggio relativo ad un criterio di valutazione.
La questione riguarda i SAL intermedi prodotti in gara dalla ricorrente, che, secondo la ricostruzione del TAR, non potrebbero essere considerati “documentazione equivalente a comprovare la corretta esecuzione delle “analoghe esperienze lavorative”, ai fini della valorizzazione del punteggio per il criterio qualitativo”, e ciò in quanto i SAL sarebbero documenti che, diversamente dal “certificato di collaudo”, avrebbero “natura contabile” e, come tali, sarebbero “inidonei ad attestare la corretta esecuzione” della parte di lavori rendicontata.
La sentenza
Il Consiglio di Stato respinge l’appello richiamando la previsione del bando che richiede, in relazione al criterio oggetto di valutazione, “Esperienze pregresse. Saranno valutate positivamente le analoghe esperienze lavorative eseguite direttamente dall’impresa concorrente. In dettaglio dovrà essere stata eseguita, nel triennio antecedente la pubblicazione del bando di gara, almeno una commessa di importo almeno pari a quello del presente appalto; a tal fine dovrà essere prodotto il Certificato di collaudo o l’attestazione/certificazione di buon esito di esecuzione o altra documentazione equivalente. p.ti 5”.
La “buona esecuzione” – Ad avviso del collegio l’appellante confonde l’esecuzione di un lavoro con la “buona esecuzione”.
Sul punto si rammenta che il collaudo ha la funzione di verificare e certificare che l’opera sia stata eseguita a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità al contratto, alle sue eventuali varianti e ai conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. La verifica include il fatto che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, non soltanto per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste utilizzati. Il certificato di collaudo rappresenta l’atto conclusivo recante l’accertamento tecnico sulla rispondenza dell’opera al dovuto e la verifica del credito finale dell’appaltatore.
In sostanza il collaudo svolge una duplice funzione:
a) di accertamento della conformità della prestazione alle regole dell’arte e alle prescrizioni contrattuali;
b) di accertamento della corrispondenza dei dati risultanti dalla contabilità con le risultanze di fatto, ai fini del pagamento del corrispettivo; nell’appalto pubblico non esiste la mera consegna dell’opera intesa come atto istantaneo, il quale, seguendo l’ultimazione dei lavori, implica, per il committente che voglia evitare di essere ritenuto accettante, l’insorgere dell’onere di una precisa formulazione di riserve.
Tali considerazioni possono essere estese al certificato di regolare esecuzione che sostituisce il collaudo, in base agli importi dei lavori, servizi e forniture.
Le statuizioni del TAR sono dunque condivise posto che è pacifico che ai fini dell’attribuzione del punteggio non potesse valere la generica esecuzione di lavori di importo pari a quello dell’appalto senza che vi fosse l’attestazione del buon esito degli stessi.
Che lo stato di avanzamento lavori e il certificato di collaudo o di regolare esecuzione non siano equivalenti è questione pacifica. Lo stato di avanzamento lavori infatti è un atto, ricavato dal registro di contabilità, funzionale al pagamento di rate di acconto. In esso sono riassunte tutte le lavorazioni eseguite dall’inizio dell’appalto fino al momento di emissione. Il direttore dei lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori, attraverso la compilazione dei documenti contabili. Egli provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP.
Pertanto, il certificato SAL intermedio non poteva dimostrare nulla che potesse essere utilizzato per ottenere il punteggio previsto al criterio in esame.