IN POCHE PAROLE…

L’ARAN conferma che l’incarico di PO può essere assegnato al personale di categoria C anche in presenza di dipendenti di categoria D, ma solo in via temporanea e eccezionale e in presenza di determinati presupposti e a certe condizioni.


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CCNL 2018

Ipotesi di CCNL 2022


Il quesito

Il 21 luglio 2022, nella categoria “Nuova disciplina delle posizioni organizzative”,  l’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN), ha pubblicato la seguente risposta ad uno specifico quesito [CFL162]:

D. E’ possibile attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D?

R. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 17, commi 3 e 4 del CCNL del 21.05.2018, in deroga a quanto previsto dall’art. 13, comma 2, dello stesso CCNL, nei comuni privi di posizioni dirigenziali, in cui, pure essendo in servizio dipendenti inquadrati in categoria “D”, non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste, al fine di garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali, è possibile, in via eccezionale e temporanea, conferire l’incarico di posizione organizzativa anche a personale della categoria “C”, purché in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali. Questa facoltà può essere esercitata per una sola volta, salvo il caso in cui una eventuale reiterazione sia giustificata dalla circostanza che siano già state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria “D”.”

La risposta fornita dall’ARAN fa espresso riferimento al CCNL 2016-2018 per il personale del comparo ” Funzioni Locali” del 21 maggio 2018, che, agli articoli da 13 a 18 del Titolo III, “Ordinamento professionale”, prevede la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa.

La disciplina nel CCNL del 2018

Com’è noto, l’istituto delle posizioni organizzative è descritto al comma 1 dell’articolo 13 del vigente CCNL, secondo il quale gli enti istituiscono “posizioni di lavoro”, denominate “posizioni organizzative”, che richiedono assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato per lo svolgimento:

a) di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;

b) di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l’iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica.

L’articolo 13, comma 2, prevede poi che tali posizioni possano essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D.

Nel caso di enti privi di posizioni di categoria D, il medesimo comma 2 prevede che gli incarichi possano essere affidati, presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B e, presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C.

La regola – La regola, in sintesi, è la seguente:

  1. gli incarichi di posizione organizzativa devono essere assegnati ai dipendenti classificati nella categoria D;
  2. soltanto negli enti privi di posizioni di categoria D, si può ricorrere al personale di categoria inferiore (nei Comuni al personale di categoria C e B, nelle ASP e nelle IPAB solo al personale di categoria C).

La deroga – La deroga alle suddette regole, ossia la possibilità di attribuire un incarico di posizione organizzativa ad un dipendente inquadrato in categoria C, pur in presenza di personale inquadrato in categoria D, come ricorda la risposta dell’ARAN al quesito, è contenuta nell’articolo 17, commi 3 e 4, del suddetto CCNL del 2018.

E’ opportuno sottolineare che la deroga nei comuni privi di posizioni dirigenziali, la cui dotazione organica preveda posti di categoria “D” è possibile, come ricorda l’ARAN, a condizione che:

  • non siano in servizio dipendenti di categoria D, oppure

  • siano presenti in servizio dipendenti di categoria D, ma non sia possibile attribuire agli stessi un incarico ad interim di posizione organizzativa per la carenza delle competenze professionali richieste per l’incarico da conferire;

  • sia finalizzata a garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali;
  •  sia utilizzata solo in via eccezionale e temporanea.
  • riguardi personale della categoria “C” in possesso delle necessarie capacità ed esperienze professionali;
  • sia utilizzata una sola volta, salva la possibilità di reiterarla se sono state avviate le procedure per l’acquisizione di personale della categoria D;

L’assegnazione dell’incarico può prevedere la revoca anticipata , una volta acquisito il personale di categoria D.

La disciplina nell’Ipotesi di CCNL del 2022

Analoghe disposizioni sono contenute nell’Ipotesi di Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, sottoscritto il 4 agosto 2022.

In questo caso, occorre però fare riferimento alla disciplina degli incarichi di “Elevata Qualificazione”, di cui agli articoli 16 e seguenti del Capo II.

Nell’Ipotesi del contratto da poco sottoscritta è stato, infatti, introdotto un nuovo sistema di classificazione. L’articolo 12, in particolare, prevede che tale sistema sia articolato in quattro aree che corrispondono a quattro differenti livelli di conoscenze, abilità e competenze professionali denominate, rispettivamente: Area degli Operatori; Area degli Operatori esperti; Area degli Istruttori; Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione.

Le aree corrispondono a livelli omogenei di competenze, conoscenze e capacità necessarie allespletamento di una vasta e diversificata gamma di attività lavorative, definite nell’Allegato A all’Ipotesi. Il comma 2 dello stesso articolo 12 prevede che al personale inquadrato nell’area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione possono essere conferiti gli incarichi di Elevata Qualificazione.

L’articolo 16 dell’Ipotesi, rubricato “Incarichi di Elevata Qualificazione” prevede che tali incarichi possano essere affidati a personale inquadrato nell’area dei “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, ovvero a personale acquisito dall’esterno e inquadrato nella medesima area. Quest’ultima previsione è del tutto innovativa rispetto alla previgente disciplina contrattuale.

Nel caso in cui gli Enti siano privi di personale dell’area dei “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione”, gli incarichi possono essere affidati, presso i comuni, ai dipendenti classificati nell’area degli “Istruttori” o degli “Operatori esperti”, e presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nell’area degli “Istruttori”.

La disposizione che ripropone la deroga richiamata dall’ARAN nella risposta in commento è ora prevista dai commi 2 e 3 dell’articolo 19, “Disposizioni particolari sugli incarichi di EQ”.

Questi commi sono l’esatta riproduzione dei commi 3 e 4 dell’articolo 17 del CCNL del 21 maggio 2018, richiamati dall’ARAN. In essi, tuttavia, non si fa più riferimento alla categoria D ma all’area dei “Funzionari e dell’Elevata Qualificazione” e gli incarichi di Elevata Qualificazione, nel caso in cui sussistano i presupposti per derogare alla regola generale, possono essere affidati, in via eccezionale e temporanea, a personale dell’area degli “Istruttori”.

dott.ssa Marina Ferrara, già vicesegretario generale di ente locale


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