IN POCHE PAROLE…

La legge  31 agosto 2022, n. 130, sulla c.d. “riforma della giustizia tributaria, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° settembre 2022, ed entrerà in vigore il 16 dello stesso mese.

Prevede la rottamazione graduale per raggiunti limiti di età dei giudici  tributari in servizio e diverse altre disposizioni con entrata in vigore  differita al 1° gennaio 2023.


LINK UTILI

L. 31 agosto 2022, n. 130

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 545

Riforma giustizia tributaria, la protesta dei magistrati.

Riforma tributaria: il vizietto del “condono fiscale” 

MEF, approvata la riforma della giustizia tributaria


E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale,  n. 204, dell’1 settembre 2022  la legge 31 agosto 2022, n. 130, recante ” Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

La legge 130 introduce la riforma tributaria con la tecnica delle modifiche al D.Lgs. n. 545/1992, sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione, e al D.Lgs. 546/1992,  sul processo tributario.

La legge – che si compone di otto  articoli, zeppi di commi,  e di un allegato con due tabelle in aggiunta a quelle già inserite nel D.Lgs. 545/1992 – entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta, ossia il prossimo 16 settembre.

Il testo legislativo sarà ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022, per corredarlo delle relative note, omesse nella pubblicazione del 1° settembre, stante l’urgenza di pubblicare la legge.

Iter parlamentare della riforma

L’iter parlamentare della riforma è stato molto veloce, stante l’obiettivo di dovere rispettare le scadenze previste dal PNRR.

Il disegno di legge, presentato al Senato  il 1° giugno 2022 dal Ministro dell’economia e finanze, Daniele Franco, e dal Ministro della giustizia, Marta Cartabia, è stato approvato dall’Assemblea di Palazzo Madama il 4 agosto scorso (A.S. 2636) e licenziato dalla Camera dei deputati il 9 dello steso mese (A.C. 3703).

L’urgenza dovuta all’esigenza oggettiva di rispettare i termini imposti dal PNRR non giustifica, di certo, il drafting approssimativo e, fra l’altro, la discrasia fra il comma 1 e il comma 4  dell’art. 5 della legge  su cosa debba intendersi per liti pendenti innanzi alla Cassazione, ai fini della definizione agevolata delle liti, discrasia eliminabile, com’è ovvio, solo con un’ulteriore  novella legislativa (leggi  Riforma tributaria: il vizietto del “condono fiscale” ).

Cessazione dei giudici in servizio per limiti di età

Il nuovo limite di età di 70 anni per i magistrati e i giudici tributari, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. n), punto 2.2. della legge con la modifica dell’art. 9, comma 2, del D.Lgs 545/1992, entrerà in vigore il 1° gennaio 2027, mentre gli attuali giudici  cesseranno dal servizio per raggiunti limiti di età in modo graduale, con inizio dal 1° gennaio 2023 per i più anziani.

In particolare, il novellato art. 9, comma 2, del D.Lgs. 545/1992 stabilisce che i giudici presenti nel ruolo unico e i nuovi magistrati tributari cessano dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Tuttavia, ai sensi della disposizione transitoria dell’art. 8, comma 1, l’abbassamento del limite di età da 75 a 70 anni per gli attuali giudici avverrà secondo la seguente tempistica:

 il 1° gennaio 2023, se hanno compiuto settantaquattro anni di età entro il 31 dicembre 2022, ovvero al compimento del settantaquattresimo anno di età nel corso dell’anno 2023;
 il 1° gennaio 2024, se hanno compiuto settantatré anni di età entro il 31 dicembre 2023, ovvero al compimento del settantatreesimo anno di età nel corso dell’anno 2024;
 il 1° gennaio 2025,  se hanno compiuto settantadue anni di età entro il 31 dicembre 2024, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di età nel corso dell’anno 2025;
 il 1° gennaio 2026, se hanno compiuto settantuno anni di età entro il 31 dicembre 2025, ovvero al compimento del settantunesimo anno di età nel corso dell’anno 2026.

La graduale riduzione dell’età massima per la cessazione dall’incarico da parte degli attuali giudici tributari è uno dei punti contestati dall’Associazione Magistrati Tributari (AMT), con la proclamazione dello sciopero nel periodo dal 19 al 23 settembre.

L’AMT è critica, nello specifico, sulla mancata previsione di un indennizzo economico a favore dei giudici tributari che, confidando nella durata dell’incarico fino a settantacinque anni, hanno rinunciato alle attività professionali, si sono sottoposti a onerosi trasferimenti di sede e svolgono anche a  tempo pieno l’attività.

Sarebbe stato opportuno che la riforma avesse previsto la cessazione dal servizio degli attuali giudici  al raggiungimento del limite di età di settantacinque anni, senza introdurre per l’obbligatoria uscita una scaletta di graduazione dell’anzianità, che rischia di ridurre il numero dei giudici prima dell’immissione in organico dei nuovi magistrati professionali, a causa dei prevedibili tempi non brevi per lo svolgimento del concorso pubblico, per l’immissione in carriera e  per la procedura di nomina dei vincitori, cui si aggiunge il  tirocinio  di sei mesi per i neoassunti.

Ufficio ispettivo
La legge n. 130 prevede, dal 1° gennaio 2023,  l’istituzione di un Ufficio Ispettivo, cui sono attribuiti poteri di vigilanza nei confronti del personale giudicante.
I poteri, quindi, del Consiglio di Presidenza vengono potenziati, ma  con l’indebita presenza del MEF.
L’autonomia e l’indipendenza,  espressamente assicurate all’Ufficio ispettivo dal comma 2-bis del novellato art. 24  del D.Lgs.  n. 546/1992 (art. 1, lett q) L. 130/2022),  sembrano, però, offuscate dalla previsione del supporto nell’esercizio delle funzioni di vigilanza della Direzione della Giustizia Tributaria del Dipartimento delle Finanze presso il MEF. Tale previsione contribuisce ad accentuare i rischi di incostituzionalità che  gravano pesantemente sia sul nuovo ordinamento giudiziario che sulle modifiche al processo tributario, inseriti anch’esse fra le criticità denunciate dall’AMT con la proclamazione dello sciopero.
Ufficio del Massimario Nazionale
Sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2023, la riforma prevede  l’istituzione,  presso il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria,  dell’Ufficio del Massimario Nazionale (art. 24 bis,  D.Lgs.  n. 546/2022, aggiunto dall’art. 1, lett. r) L. 130/2022).
L’Ufficio del Massimario avrà il compito di  rilevare, classificare e ordinare in massime le decisioni delle Corti di Giustizia Tributaria di secondo grado e le più significative pronunce emesse dalle Corti di Giustizia Tributaria di primo grado.
L’organico del nuovo Ufficio sarà costituito da un direttore, che ne è il responsabile, e da quindici magistrati o giudici tributari, nominati dal Consiglio di Presidenza fra i componenti delle Corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
I candidati all’incarico devono avere maturato  non meno di sette anni di effettivo esercizio nelle funzioni giurisdizionali.
L’incarico del direttore e dei componenti dell’Ufficio ha durata quinquennale e non è rinnovabile.
Non manca neppure in questo caso la presenza  “pervasiva” del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Infatti,  l’Ufficio del Massimario  dovrà avvalersi delle  risorse e dei servizi informatici del sistema informativo della fiscalità del MEF.
Le massime redatte da questo Ufficio alimenteranno la banca dati della giurisprudenza di merito gestita dallo stesso Ministero.
Giudice monocratico 
Con l’introduzione dell’art. 4 bis nel D.Lgs.  546/1992 (art. 4, comma 1, lett.  b), dal 1° gennaio 2023, le controversie di valore fino a 3.000 euro (escluse quelle di valore indeterminabile),  saranno affidate, alla competenza del Corti di Giustizia Tributaria di primo grado in composizione  monocratica. Si tratta delle controversie in cui le parti possono stare in giudizio, senza assistenza tecnica.
Com’è noto, il valore della controversia si calcola ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 545/1992, cui rinvia, con una aggiunta, il nuovo art. 4-bis. Per determinare il valore, quindi, occorre  considerare l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato, mentre se la lite è relativa all’irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma delle sanzioni stesse.
La disposizione novellata aggiunge che,  per determinare il valore, occorre tenere conto anche dell’imposta virtuale calcolata a seguito della rettifica di perdite.

L’obiettivo dell’introduzione del giudice monocratico è di deflazionare il contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado. Il risultato, però, sarà rilevante solo nelle commissioni dove si registra ancora un elevato numero di ricorsi d’importo fino a 3.000 euro,  ma non presso quelle dove il numero delle controversie di così modico valore non è significativo.

Un più apprezzabile esito deflattivo del contenzioso  si sarebbe potuto raggiungere elevando l’importo delle controversie di competenza del giudice monocratico a 10.000 euro, o almeno  a  5.000 euro in analogia con quanto da tempo previsto per la competenza per valore del giudice di pace.
E’ probabile che il giudice monocratico  si dovrà interessare soprattutto di controversie sulla tassa automobilistica o di tributi locali (IMU, canone di occupazione, ecc).
Aumento dei compensi fissi per i giudici
Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2023, gli importi dei compensi fissi di cui all’articolo 13, comma 1, del D.Lgs.  n. 545/1992, individuati dal decreto del MEF 20 giugno 2019 saranno aumentati del 130 per cento.
Nel contempo, è abolito il compenso premiale  a favore delle Commissioni più virtuose, ossia quelle che riescono ad eliminare il 10% dell’arretrato dell’anno precedente, fino al 31 dicembre 2022 finanziato con il contributo unificato  e destinato per il 50% ai giudici tributari.
L’insufficienza dell’aumento del compenso fisso  e l’abrogazione del compenso premiale sono  altre criticità contestate dall’Associazione Magistrati Tributari (AMT), con la proclamazione dello sciopero.
Udienze a distanza
Trovano applicazione  per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato con decorrenza dal 1° settembre 2023, le nuove regole  per le udienze a distanza,  che, fra l’altro, potranno tenersi solo se la richiesta dell’udienza pubblica da remoto è formulata da tutte le parti costituite nel processo, trovando altrimenti applicazione la disciplina dell’udienza da tenersi presso la sede delle Corti di Giustizia Tributaria ex art. 34,  n. 546/1992 (si rinvia a Riforma tributaria: il vizietto del “condono fiscale e udienze a distanza” ).
Altre modifiche al codice del processo tributario.
Trovano applicazione, invece,  per i giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato dal 16 settembre 2022, data di entrata in vigore della legge 130/2022,  le modifiche al processo tributario relative alla possibilità per il giudice tributario di ammettere la prova testimoniale, in forma scritta, al ricorrere di specifici presupposti (art. 4, comma 1, lett. c); la maggiorazione del 50  per cento delle spese di giudizio per la parte che dopo non aver accettato una proposta di conciliazione per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro, si veda riconosciuta nel merito una pretesa inferiore a quanto previsto in sede di conciliazione (art. 4, comma 1, lett. d); la responsabilità amministrativa, per la condanna al pagamento delle spese di soccombenza,  del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione obbligatorio per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro (art. 4, comma 1, lett. e).

 

 

 

 

 


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