IN POCHE PAROLE…
Esclusi dal “tetto” del fondo risorse decentrate l’incremento disposto di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31 dicembre 2018 e quello dello 0,22% del monte salari 2018, e più discrezionalità nella determinazione della parte variabile.
Preintesa CCNL, novità sulla differenziazione
L’art.79 della preintesa del 4 agosto 2022 definisce l’importante disciplina contrattuale della costituzione del fondo risorse decentrate dal 2023, confermando l’impostazione dell’art. 67 del precedente contratto (disposizione disapplicata con eccezione delle parti richiamate), con la distinzione tra parte “stabile” e parte “variabile” ed alcune significative novità.
Tali risorse devono sempre rispettare i limiti dettati, complessivamente, dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, con la precisazione che il contratto esplicitamente esclude dal “tetto” sia l’incremento disposto di 84,50 euro per ogni dipendente in servizio al 31.12.2018 sia l’incremento dello 0,22% del monte salari 2018.
La parte stabile è determinata inizialmente dalle componenti consolidate che rinvengono dal precedente CCNL, che non riportano le risorse legate agli incrementi delle dotazioni organiche, per cui è fornita comunque distinta evidenza ai fini del concorso al fondo.
A tale quota iniziale devono aggiungersi (con effetto dall’1.01.2021) l’importo di € 84,50 per le unità di personale, anche a tempo determinato, in essere alla data del 31 dicembre 2018 nonché le risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, al fine di sostenere i maggiori oneri del trattamento accessorio (anche, ma non solo, in applicazione delle regole del D.M. 17.03.2020).
Ancora, devono concorrere alla determinazione della componente stabile i differenziali tra gli incrementi a regime riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali nonché (a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, ossia 5 mesi dopo la sottoscrizione definitiva) la quota di risorse già a carico del bilancio per le differenze stipendiali tra B3 e B1.
La parte variabile di anno in anno, parimenti, riprende il dato contrattuale precedente – art. 67, comma 3, lettere a), b), c) d), f), g) j), g), j) e k) – a cui è possibile aggiungere il “solito” 1,2% (su base annua del monte salari 1997) e le eventuali somme residue, dell’anno precedente, accertate a consuntivo derivanti dall’applicazione della disciplina dello straordinario (art. 14 CCNL 1.04.1999).
In tale quadro è da registrare la novità legata agli incrementi più discrezionali della parte variabile (cd. “ex 15 comma 5”), che nel contratto precedente erano finalizzati a favorire il “conseguimento di obiettivi dell’ente, anche di mantenimento, definiti dal piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione” e che ora sono correlati a “risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad asssunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa”, con una formulazione che si presenta indubbiamente più ampia.
Fermo quanto sopra, le risorse per il trattamento accessorio possono, altresì, essere incrementate dal 2022, in attuazione di quanto disposto dall’art. 1, comma 604, della L. 234/2021, in deroga ai limiti, per un ammontare non superiore allo 0,22% del monte salari 2018. E’ interessante sottolineare, in proposito, che tale incremento (assumendo le grandezze base 2021) deve essere ripartito proporzionalmente a vantaggio del fondo del comparto e dello stanziamento per le posizioni organizzative e deve essere impiegato per corrispondere compensi correlativi a specifiche esigenze della protezione civile.
Secondo quanto indicato in premessa la disciplina indicata concerne la costituzione dei fondi per le risorse decentrate dall’anno 2023, con la conseguenza che, in tale esercizio, le componenti di competenza (in quanto maturate e non computate) negli anni 2021 e 2022 concorreranno quali risorse variabili ed una tantum – appunto – nel fondo afferente l’esercizio 2023.
Tuttavia, è consentito in via transitoria, e per gli enti che non hanno ancora definito la contrattazione per il 2022, computare già in quest’ultimo esercizio tanto l’incremento di € 84,50 per ogni unità di personale (per il 2021 e per il 2022) quanto l’incremento dello 0,22% (solo per il 2022) in funzione del monte salari del personale relativo al 2018.
Marco Rossi