IN POCHE PAROLE …
Illegittima la legge regionale della Liguria che vieta per soli tre anni, l’esercizio dell’attività venatoria nei boschi interessati da incendi, in violazione della legge statale che fissa la durata minima del divieto in dieci anni.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2022, n. 144 – Pres. Amato, Red. Prosperetti.
E’ illegittimo l’art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4, e s.m., recante norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico, secondo cui nei boschi percorsi da incendi è vietato per tre anni l’esercizio dell’attività venatoria, qualora la superficie bruciata sia superiore ad un ettaro e i boschi siano opportunamente tabellati, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 5, secondo periodo, della stessa Legge regionale 4/1999, che prevede l’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.
A margine
Alcune associazioni di protezione ambientale impugnano dinanzi al TAR Liguria la circolare del 23 dicembre 2019 (prot. n. 376978) dal dirigente del settore fauna selvatica, caccia e vigilanza venatoria del Dipartimento agricoltura, turismo, formazione e lavoro della Regione Liguria, con la quale questi ha fornito indicazioni alle
autorità e ai soggetti preposti all’attività di vigilanza faunistico-venatoria relativamente alla soluzione dell’«antinomia
riscontrata tra normativa regionale e normativa statale in materia di divieto di caccia in terreni boscati percorsi dal
fuoco», evidenziando che «l’unica disposizione applicabile in territorio ligure è quella speciale contenuta nella legge
regionale n. 35/2008», che fissa in tre anni la durata del divieto di attività venatoria nei boschi percorsi da incendi.
La stessa circolare precisa che «affinché si possa validamente contestare la violazione della norma di cui all’art. 46, comma 5, della legge regionale n. 4/1999, occorre che i soprassuoli percorsi dal fuoco, sui quali viene rilevato il comportamento illecito, risultino preventivamente perimetrati e censiti nell’apposito catasto comunale di cui all’art. 10, comma 1 della legge 21 novembre 2000, n. 353, nonché opportunamente tabellati.
Il TAR Liguria, con ordinanza, n. 172, del 1° giugno 2021, solleva la questione di legittimità costituzionale dell’art. 46, comma 5, della legge della Regione Liguria 22 gennaio 1999, n. 4, relativa all’interdizione dalla caccia per soli tre anni, anziché dieci, nelle zone interessate da incendi, qualora la superficie bruciata sia superiore ad ettari uno e i boschi siano opportunamente tabellati.
La sentenza della Corte costituzionale
Durata del divieto di attività venatoria nei boschi percorsi da incendi – La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal TAR Lazio.
Secondo il Giudice delle leggi, infatti, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 (legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), la tutela dell’ambiente rientra nella competenza esclusiva dello Stato e, parallelamente, la caccia ha assunto il ruolo di competenza residuale regionale.
La Corte ha ribadito, in particolare, che l’ambiente «delinea una sorta di materia “trasversale”, in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, che ben possono essere regionali, spettando [invece] allo Stato le determinazioni che rispondono ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale (sentenza n. 407 del 2002)» (sentenza n. 158 del 2021), e le Regioni, nell’esercizio delle loro competenze, sono tenute al rispetto delle prescrizioni statali e possono adottare norme che interferiscono con la tutela ambientale solo se elevano lo standard di protezione previsto dalla legislazione nazionale, che funziona, quindi, da limite minimo di salvaguardia dell’ambiente, legittimando interventi normativi regionali solo nel senso dell’innalzamento della tutela (ex multis, sentenze n. 291 e n. 7 del 2019, n. 174 e n. 74 del 2017).
Ne consegue che la legge quadro, n. 353, del 2000, modificata da ultimo dall’art. 5, comma 1, lett. e) del D.L. 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, nella L n. 155/2021, secondo cui è fatto divieto della caccia per dieci anni dei soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco (art. 10, comma 1), ponendo una norma di principio per la difesa del patrimonio boschivo nazionale, non è derogabile dalla legislazione concorrente regionale in materia di caccia per i suoi aspetti collegati all’ambiente, salvo l’innalzamento possibile, da parte delle Regioni, del livello di tutela.
Obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi – Al contrario, per il Giudice delle leggi non è fondata la questione sollevata sull’art. 46, comma 5, secondo periodo, della stessa legge regionale n. 4/1999, che prevede l’obbligo di tabellazione dei boschi percorsi da incendi.
Ciò in quanto l’obbligo di tabellazione previsto dalla norma censurata trova riscontro nel comma 2 dell’art. 10 della legge n. 353 del 2000, che rimette ai Comuni l’obbligo di censire i soprassuoli percorsi dal fuoco e, comunque, non condiziona il divieto di attività venatoria, limitandosi a prescrivere un adempimento in carico alla pubblica amministrazione funzionale alla individuazione delle aree percorse dal fuoco.