IN POCHE PAROLE…

Gli arretrati contrattuali sono  esclusi dal calcolo della capacità assunzionale, con decorrenza dal 2022.


Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 e legge di conversione 79/2022


La L. 79/2022, di conversione del D.L. 36/2022, reca un’importante novità per le amministrazioni locali, rappresentata dalla possibilità di escludere gli arretrati contrattuali dalle spese (di personale) rilevanti ai fini della determinazione degli spazi assunzionali, sulla base quanto previsto dal D.M. 17.03.2020.

L’art. 3, emendato nella fase della conversione, stabilisce ora infatti che (comma 4-ter.) “a decorrere dall’anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019- 2021 e per i successivi rinnovi contrattuali, la spesa di personale conseguente ai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, riferita alla corresponsione degli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58”.

La questione era rilevante ed era collegata all’impatto negativo degli arretrati contrattuali sulle capacità assunzionali, per effetto della combinazione tra le modalità di calcolo degli spazi introdotte con il Dm 17 marzo 2020, che tengono conto del rapporto tra le spese di personale e le entrate correnti, queste ultime al netto dello stanziamento del fondo crediti di dubbi, e i criteri di contabilizzazione previsti dal principio contabile applicato n. 4/2.

Il decreto ministeriale emanato in attuazione del Dl 34/2019, sul fronte delle spese da computare, infatti, non prevede l’esclusione degli arretrati contrattuali (così come avviene per la diversa disciplina delle spese di personale, di cui alla L. 296/2006), mentre il principio contabile prevede l’impegno degli arretrati esclusivamente a seguito della sottoscrizione del contratto, con l’obbligo di accantonamento nel periodo (intermedio) della vacanza contrattuale.

Di conseguenza, nell’esercizio di erogazione degli arretrati, l’effetto sarebbe stato oltremodo penalizzante, in quanto la spesa per gli incrementi contrattuali avrebbe peggiorato la spesa rilevante non solo per la quota “corrente” dell’esercizio ma anche per le somme che erano state riportate nell’avanzo accantonato e che in tale esercizio sarebbero state applicate e, pertanto, impegnate.

Con la modifica ora introdotta si risolve la criticità, dal momento che si prevede esplicitamente che possono essere scomputate le somme corrispondenti agli “arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti”, con la conseguenza che il valore della spesa di personale rilevante sarà esclusivamente peggiorato dagli arretrati di competenza dell’esercizio di erogazione.

Tra l’altro, è rilevante sottolineare che la disposizione è strutturale, dal momento che si applica “a decorrere dall’anno 2022, per il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019- 2021 e per i successivi rinnovi contrattuali”.

Non avranno quindi effetto, e saranno così “sterilizzati” nelle determinazioni quantitative gli arretrati di competenza delle annualità precedenti all’anno di effettiva erogazione di tali emolumenti, che rappresentano le somme che dovrebbero essere correttamente rifluite nell’ambito delle quote accantonate del risultato di amministrazione.

La novella normativa è sicuramente utile, dal momento che consente di realizzare una dinamica più razionale, evitando la formazione di “picchi” di spesa (nell’esercizio di erogazione degli arretrati) che sono destinati a ridurre, ed eventualmente ad annullare, la capacità assunzionale in determinati esercizi, per poi progressivamente generare un riallineamento ed una riespansione, entrando gli stessi arretrati a regime.

Negli anni successivi, infatti, la spesa sarebbe stata poi gravata esclusivamente delle quote di arretrati dell’esercizio, ossia dal maggiore onere strutturale che permane a carico dell’ente, in funzione della crescita della spesa di personale derivante dai rinnovi riferiti ad ogni (singolo) esercizio.

Proprio in questi termini si produce l’effetto della modifica normativa (particolarmente attesa dagli enti nella prospettiva del rinnovo contrattuale 2019/2021) che, pertanto, garantirà una lettura più logica dell’effetto in termini di spesa rilevante ai fini degli spazi assunzionali degli arretrati contrattuali, superando le criticità precedenti e che non potevano essere risolte in via interpretativa, dal momento che anche la magistratura contabile aveva sempre escluso margini di discrezionalità nella determinazione dei parametri (in ultimo si veda il parere n° 96/2022 della Sezione della Lombardia).

Marco Rossi, dottore commercialista

 

 


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