IN POCHE PAROLE…

Senza la previsione dell’intesa con la Conferenza permanente Stato- Regioni, è costituzionalmente illegittima la legge statale che prevede un fondo vincolato da  assegnare alle associazioni e società sportive dilettantistiche a sostegno della loro attività durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Corte Costituzionale 11 gennaio 2022 n. 40, Presidente G. Amato,  Redattore L. Antonini.

Decret o – legge 28 ottobre 2020, n. 137


Il riconoscimento di una più ampia autonomia finanziaria di spesa alle Regioni nel novellato art. 119 Cost. preclude allo Stato la possibilità di istituire fondi a destinazione vincolata in materie concorrenti o residuali regionali, anche se a favore di soggetti privati, salvo nella specifica ipotesi del quinto comma dell’art. 119 o al verificarsi di esigenze di gestione unitaria che giustificano un’attrazione in sussidiarietà.

La Regione ha competenza in materia di ordinamento sportivo per la ripartizione dei fondi statali di finanziamento dello sport

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118, 119 e 120 Cost., l’art. 3, comma 2, del d.l. n. 137 del 2020, nella parte in cui non prevede che sia adottato d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella determinazione, con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.


  1. Introduzione

Dalla data di entrata in vigore della Legge costituzionale n. 3/2001 e con essa delle novità introdotte nel Titolo V della Parte II della Costituzione repubblicana, la Corte Costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su molteplici questioni inerenti al riparto di competenza tra Stato e Regioni, rappresentando i suoi interventi un significativo contributo ermeneutico ricostruttivo dei differenti aspetti più complessi della riforma.

Il punto di partenza di questa fase di avvio e di svolgimento dei giudizi di legittimità costituzionale viene storicamente fatta risalire alla sentenza della Corte Costituzionale n. 303/2003. L’inizio di un filone di carattere giurisprudenziale molto articolato, che ha negli anni apportato un’estensione, fondata sul principio di sussidiarietà, dei confini della competenza statale rispetto alla lettera della Costituzione, contribuendo al contempo alla promozione di forme di concentrazione e collaborazione con le Regioni, a tutela delle differenti attribuzioni loro conferite.

Nella pronuncia poc’anzi richiamata, i giudici hanno avuto modo di esplicitare la necessità di una lettura sistematica del testo costituzionale, capace di coniugare il riparto di competenze legislative, così come definito dall’art. 117 Cost., con il principio di sussidiarietà di cui al successivo art. 118.

È proprio sulla base di quest’ultimo principio che la giurisprudenza della Corte Costituzionale ha giustificato interventi statali in casi in cui non si versava in ambiti di competenza legislativa esclusiva, nonché in ipotesi in cui vi fosse un concorso di competenze di diversa natura, subordinando però l’intervento statale all’individuazione delle sedi e delle procedure di cooperazione e concentrazione con le Regioni per l’assunzione delle decisioni che investivano le loro competenze […]

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