IN POCHE PAROLE….

Senza accordo l’ente può rifiutare di mettere a disposizione le  graduatorie di concorso.


Tar Lazio, Roma, sez. III-quater, sentenza 4 aprile 2022, n. 3824 Pres. Quiligotti, Est. Lattanzi


In assenza di accordo tra due PP.AA. l’ente può legittimamente rifiutare di mettere a disposizione le proprie graduatorie di concorso.

Il ricorso avverso il provvedimento di diniego all’utilizzo della graduatoria da parte dell’interessato sospende la procedura di assunzione.

A margine

Una ASL manifesta ad un’azienda sanitaria di altre regione la propria intenzione di procedere all’assunzione a tempo indeterminato della ricorrente mediante l’utilizzo di una graduatoria di concorso per l’assunzione di n. 23 infermieri, approvata da quest’ultima, ai sensi dell’art. 15 Legge 214/90 e s.m.i. dell’art. 31 – comma 61 – della Legge 350/2003, essendo la ricorrente già dipendente a tempo determinato con il profilo Infermiere presso l’ASL istante.

In risposta alla richiesta, l’ASL precisa che non è possibile concedere l’autorizzazione all’utilizzo, dovendo l’azienda soddisfare prioritariamente il proprio fabbisogno assistenziale, legato sia all’elevato turn over di personale infermieristico che alla situazione di emergenza sanitaria da diffusione del virus COVID-19 non ancora esauritasi.

Pertanto l’infermiera la cui assunzione si discute, propone ricorso al Tar avverso il provvedimento di diniego all’utilizzo della graduatoria evidenziando che la graduatoria in oggetto comprende 319 concorrenti, laddove i posti di collaboratore professionale sanitario messi a concorso, sono soltanto 23, dal che deriva che la stessa Azienda ben potrebbe soddisfare il proprio fabbisogno assistenziale mediante il semplice scorrimento della predetta graduatoria.

Rileva inoltre il diverso comportamento tenuto dall’ASL in altri casi simili, laddove ha consentito il ricorso a proprie graduatorie da parte di altri enti.

Da ultimo, la ricorrente viene cancellata dalla graduatoria per non essersi presentata per la visita medica di idoneità alla presa servizio. Pertanto propone ricorso anche avverso il provvedimento di cancellazione.

La sentenza

Il giudice ritiene infondate le censure avverso il diniego all’utilizzo della graduatoria ricordando che l’art. 9, l. n. 3/2003, ha disposto che le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici “possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del medesimo comparto di contrattazione” rinviando ad apposito regolamento l’attuazione di detta disposizione.

L’art. 3, comma 61, l. n. 350/2003, ha stabilito che in attesa del regolamento di cui all’art. 9 L. n. 3/2003, le amministrazioni pubbliche “possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate”.

Nel caso in esame, è incontestato che non sussiste tra le due ASL alcun accordo, con la conseguente legittimità del provvedimento che ha negato l’utilizzo della graduatoria.

Inoltre l’amministrazione ha motivato adeguatamente in relazione al diniego specificando che allo stato attuale, a fronte di un fabbisogno di n. 70 di infermieri rideterminato a seguito di n.32 nuove dimissioni intervenute successivamente al primo scorrimento, la graduatoria in esame è stata scorsa sino alla posizione 250 e sono state raccolte: a) n. 84 accettazioni; b) n. 43 utilizzi concessi ad altre aziende sanitarie regionali; c) n.114 rinunce; che l’attuale graduatoria è ormai prossima all’esaurimento, considerato l’alto numero di rinunce che si stanno registrando sia durante lo scorrimento della graduatoria che nel corso dell’iter della procedura assuntiva.

L’ASST ha poi precisato di essere a conoscenza della situazione familiare descritta dalla ricorrente a sostegno della richiesta presso l’altra Asl, così come è a conoscenza di analoghe situazioni di difficoltà familiare poste in rilievo da altri candidati a motivazione della loro richiesta di stabilizzazione presso altre aziende. Pare del tutto rispettoso dei principi di buona amministrazione non procedere a selezionare le richieste di utilizzo da parte di altre Amministrazioni in base a un giudizio sul grado di gravità delle situazioni rappresentate e documentate che rischia di creare disparità di trattamento, optando per la loro reiezione.

Sono invece fondati i motivi avverso la cancellazione dalla graduatoria della ricorrente la quale ha dapprima comunicato l’accettazione alla chiamata non presentandosi alla visita medica per il fatto che, con ordinanza del Tribunale è stata accolta la domanda cautelare ai fini del riesame del presente ricorso, con la conseguenza che la procedura di assunzione doveva ritenersi sospesa sino all’esito del giudizio.

Pertanto, nessuna inadempienza è ravvisabile nel comportamento della ricorrente, con la conseguente illegittimità del provvedimento di cancellazione dalla graduatoria.

 

 


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