IN POCHE PAROLE….

Sussiste sempre l’obbligo, prima dell’aggiudicazione, di controllare che i costi siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali.


Tar Lombardia, Brescia, sez. III, sentenza 21 marzo 2022, n. 648 – Pres. Nunziata, Est. Marongiu


Le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione, hanno l’obbligo di controllare che i costi indicati dall’operatore economico non siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, anche nelle procedure con il criterio del minor prezzo ai sensi del DL 76/2020.

Nell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021 è consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

A margine

Una impresa esclusa da una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b), del d.lgs n. 50/2016, per l’affidamento, presso un ospedale, di un servizio “squadre di emergenza antincendio e primo intervento” per difformità dei costi della manodopera rispetto ai CCNL vigenti, impugna il provvedimento di aggiudicazione della relativa gara, svolta mediante RDO su SINTEL, con applicazione del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso.

La ricorrente lamenta l’illegittimità dell’esclusione automatica della sua offerta, non prevista dagli atti di gara, né introducibile ex post, per contrasto con le norme di cui all’art. 97 del d.lgs n. 50/2016, e con i principi anche giurisprudenziali in materia, che consentono agli operatori economici di giustificare il discostamento della propria offerta dai costi del lavoro di cui alle Tabelle relativi ai CCNL di settore. L’esclusione sarebbe stata disposta sulla base di un criterio non previsto negli atti di gara e surrettiziamente introdotto solo a valle della proposizione delle offerte.

Inoltre, la stazione appaltante avrebbe erroneamente applicato alla gara il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso in luogo di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa (a suo dire imposto dal fatto che si tratterebbe di affidamento di servizi ad alta intensità di manodopera), così rendendo illegittima l’intera gara, che andrebbe pertanto annullata.

La sentenza

Il giudice respinge il ricorso evidenziando, in relazione al primo motivo, che la giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che le stazioni appaltanti, ai sensi dell’art. 95, comma 10, secondo periodo, del d.lgs n. 50/2016, prima dell’aggiudicazione hanno obbligo di controllare che i costi siano inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle tabelle ministeriali, senza che per tale verifica la disposizione richieda alcun contraddittorio né, men che meno, che venga attivato il procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse.

La norma di rinvio è contenuta nell’art. 97 del d.lgs n. 50/2016, che disciplina tale procedimento, ma il rinvio è limitato al disposto di cui al comma 5, lett. d) di tale articolo, sicché non può essere interpretato nel senso che occorre attivare comunque il procedimento citato; il rinvio in questione va, invece, interpretato nel senso che prima dell’aggiudicazione le stazioni appaltanti devono verificare il rispetto, da parte dell’offerta vincitrice, dei minimi salariali indicati nelle tabelle ministeriali.

Laddove la verifica dia esito negativo la disposizione di cui al richiamato art. 95, comma 10, non prevede l’istituzione di alcun contraddittorio e deve quindi ritenersi che l’offerta vada irrimediabilmente esclusa, come previsto dall’art. 97, comma 5 (cui rinvia l’art. 95, comma 10), a norma del quale l’accertamento che l’anomalia dell’offerta deriva da un costo del personale inferiore ai minimi tabellari ne determina senz’altro l’esclusione (T.A.R. Toscana – Firenze, Sez. II, n. 165/2019).

Quanto al secondo motivo, il giudice ricorda che:

– l’art. 1, lett. a) del d.l. n. 76/2020, come convertito nella l. n. 120/2020 e modificato dal d.l. n. 77/2021, consente l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;

– nella fattispecie la stazione appaltante ha fatto ricorso (al di là delle espressioni utilizzate e dei riferimenti normativi adoperati) ad un affidamento diretto e non già ad una procedura negoziata, venendo in rilievo un appalto il cui importo veniva stimato in € 125.000,00 oltre IVA, per la durata temporale del servizio di tre mesi decorrenti dall’1.7.2021 all’1.10.2021 in relazione al quale, difatti, sono stati consultati solo quattro operatori;

– in tale ipotesi, in deroga alla normativa in materia richiamata da parte ricorrente, è consentito, ai sensi del comma 5 dell’art. 1 del citato d.l. n. 76/2020, l’utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, nella fattispecie applicato dalla stazione appaltante.

 


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