Il Consiglio di Stato, con sentenza del 6 marzo 2013 ritorna a pronunciarsi sull’istituto dell’avvalimento affermando che la certificazione di qualità alla capacità tecnica dell’imprenditore è coerente all’istituto dell’avvalimento quale disciplinato con l’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006

Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013, n. 1368, Pres. Stefano Baccarini, Est. Doris Durante

CdS 1368 del 2013.

Il caso

L’appellante assume che la sentenza impugnata erroneamente avrebbe ritenuto ammissibile il contratto di avvalimento anche per la certificazione di qualità. Ritiene  , infatti, la parte ricorrente che il disciplinare di gara limiterebbe l’avvalimento soltanto ai requisiti tecnici ed economici, tra i quali non sarebbe compresa la certificazione di qualità.

La sentenza

Il Consiglio di Stato, con la pronuncia in commento ha ricordato che l’avvalimento è un istituto di matrice comunitaria, finalizzato a consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese. Precisa, inoltre, che tale istituto è stato trasfuso nell’art. 49 del d.lgs. n. 163/2006 il quale stabilisce che il concorrente “…può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell’attestazione SOA di altro soggetto”.
Rileva il Consiglio di Stato, in aderenza ad un suo precedente indirizzo giurisprudenziale, che la formulazione di cui all’art. 49 del Dlgs 163/2006, contenente il suddetto principio, ha una portata ampia di immediata e generale applicazione e non prevede alcun divieto, pertanto l’avvalimento, contrariamente a quanto preteso dall’appellante, può riguardare anche la certificazione di qualità di un altro operatore economico in quanto direttamente afferente ai requisiti di capacità tecnica.
All’uopo, con la sentenza in commento si è precisato che la certificazione di qualità, essendo connotata dal precipuo fine di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione complessiva, è da considerarsi anch’essa requisito di idoneità tecnico organizzativa dell’impresa, da inserirsi tra gli elementi idonei a dimostrare la capacità tecnico professionale di un’impresa, assicurando che l’impresa cui sarà affidato il servizio o la fornitura sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità accertato da un organismo a ciò predisposto (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459).
I Giudici di Palazzo Spada con la pronuncia in esame si pongono nuovamente in contrasto con la linea di pensiero dell’Avcp ribadita di recente nella determinazione n. 2 del 1 agosto 2012, ma si pone in coerenza con un condivisibile e consolidato indirizzo giurisprudenziale.
Alla luce delle considerazioni di cui sopra il Consiglio di Stato precisa che non sussiste, in conseguenza, il lamentato travisamento della censura di violazione della lex specialis di gara, avendo il TAR aderito all’opzione ermeneutica, che si condivide, che annovera la certificazione di qualità tra i requisiti speciali di carattere tecnico organizzativo, suscettibile di avvalimento e ciò anche ai sensi del disciplinare di gara, che all’ultimo capoverso del punto 11 (offerta economica) ammette la possibilità di utilizzare l’avvalimento per i requisiti tecnici ed economici.

Conclusioni

In sintesi, con la pronuncia in esame i Consiglio di Stato precisato che il fine del certificato di qualità è quello di valorizzare gli elementi di eccellenza dell’organizzazione di un’impresa e di conseguenza le capacità della medesima e la sua affidabilità nell’espletamento delle prestazioni secondo certi criteri accertati da un organismo terzo a ciò predisposto, e in quanto tale rientra tra i requisiti di idoneità tecnico organizzativa e pertanto oggetto di avvalimento di cui all’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006.

La giurisprudenza più recente ammette il ricorso all’istituto dell’avvallimento anche allo scopo di dimostrare il possesso della certificazione di qualità (cfr. T.A.R. Marche 3374/2010; T.A.R. Piemonte, Sezione I – Sentenza 16/06/2011 n. 631; T.A.R. Lazio, Sezione I ter – Sentenza 12/05/2011 n. 285; T.A.R. Basilicata Potenza, sez. I, 03/05/2010, n. 220; T.A.R. Campania Salerno, sez. I, 28/07/2011, n. 1398; T.A.R. Lazio Latina, sez. I 09/02/2012 n. 99; Consiglio di Stato sez. III n. 2344/2011; Consiglio di Stato, sez. V 15/11/2010 n. 8043; Cons. Stato III, 18 aprile 2011 e V, 23 maggio 2011, n. 3066; Cons. Stato V, 23.10.2012, n. 5408)

Katia Maretto*
Stefano Pozzer**

* avvocato ente locale

** responsabile servizio gare di ente locale

 


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