IN POCHE PAROLE….

Come motivare correttamente la decisione di deroga al principio di rotazione in procedura negoziata senza bando svoltasi mediante RdO su Mepa con invito esteso a tutti gli operatori


Tar Campania, Napoli, sez. IV, sentenza 14 febbraio 2022, n. 978 – Pres. Biancofiore, Estensore Raiola


La violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) non opera se la Stazione Appaltante motiva adeguatamente la deroga evidenziando, nella determina a contrarre, l’ottimo livello del servizio offerto dall’operatore uscente e la notevole soddisfazione dell’utenza.

La circostanza può essere attestata anche dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato dalla SA per i servizi svolti.


A margine

In seguito ad una indagine di mercato mediante acquisizione di manifestazioni di interesse, una stazione appaltante invita tutti gli operatori che avevano manifestato interesse a partecipare ad una procedura negoziata senza bando mediante RdO su Mepa, per la concessione di servizi di ristoro a mezzo distributori automatici di alimenti e bevande.

A fronte dell’aggiudicazione finale a favore dell’operatore uscente, la ditta seconda classificata propone ricorso affermando la violazione del principio di rotazione degli inviti e che non sarebbe stato condotto correttamente il giudizio valutativo sull’attendibilità e la affidabilità dell’offerta della aggiudicataria.

La sentenza

Il giudice ritiene che la violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016 non sussista, avendo la Stazione Appaltante specificamente e adeguatamente motivato l’operata deroga al principio in parola, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d’appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media. Ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato dalla SA per i servizi svolti” (in tal senso depongono le Linee guida n. 4 dell’ANAC e la prevalente giurisprudenza amministrativa, cfr., ex multis, Consiglio di Stato sez. V, 31/03/2020, n. 2182, T.A.R. Genova, sez. II, 17/07/2020, n. 505; T.A.R. Cagliari, sez. II, 15/02/2021, n. 94).

Ritiene, invece, fondato il secondo motivo di ricorso, atteso che il giudizio sull’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, alla luce delle allegazioni e della produzione documentale della difesa erariale, si è svolto in maniera irregolare, non essendo prova della correttezza delle modalità di acquisizione del documento denominato “Tabella prezzi unitari dell’offerta” (il cui contenuto è stato determinante nella formazione della volontà della Commissione di gara di aggiudicare la gara all’affidatario uscente).

Pertanto il ricorso è accolto conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato.

di Simonetta Fabris


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