IN POCHE PAROLE…
I profili normativi e giurisprudenziali, e gli aspetti pratici di due istituti c.d. “pro-concorrenziali” per favorire la partecipare alle gare delle PMI.
I DOCUMENTI
Il codice dei contratti pubblici del 2016
Il codice dei contratti pubblici del 2006
La preferenza per la suddivisione dei lavori, servizi e beni in lotti funzionali o prestazionali è un principio generale che deve essere applicato nei settori ordinari e speciali, sotto e sopra soglia di rilevanza comunitaria, per gli appalti e le concessioni, a tutela della libera concorrenza e per favorire le piccole imprese.
L’obbligo di suddivisione resta nel codice del 2016, come nel vecchio codice, nell’ambito della discrezionalità dell’amministrazione, censurabile in sede giurisdizionale solo sotto l’aspetto della ragionevolezza e proporzionalità e dell’adeguatezza dell’istruttoria, e non per meri criteri di opportunità.
La scelta di mantenere aggregato l’appalto necessita di un’articolata motivazione.
La possibilità di frazionamento in lotti è consentita, in ogni caso, fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria.
Le stazioni appaltanti devono scrivere nel bando o nella lettera di invito clausole corrette e chiare relativamente suddivisione in lotti, alcune obbligatorie e altre facoltative.
Com’è noto, il codice dei contratti pubblici del 2016 pone diverse regole a tutela del principio di libera concorrenza, non discriminazione e proporzionalità ed individua vari istituti a loro garanzia (c.d. pro-concorrenziali), di derivazione comunitaria, anche con disposizioni dirette ad incoraggiare le stazioni appaltanti a favorire l’accesso agli appalti delle micro, piccole e medie imprese, prescrivendo obblighi puntuali e divieti elusivi dei principi e delle conseguenti regole comunitarie.
In questo approfondimento, l’attenzione è posta su due importanti istituti: il divieto di frazionamento artificioso e l’obbligo di suddivisione in lotti, come interpretati dalla più recente copiosa giurisprudenza del Consiglio di Stato.
DIVIETO DI FRAZIONAMENTO
Nella progettazione degli acquisti di beni, servizi e lavori, le stazioni appaltanti devono rispettare il divieto di «frazionamento artificioso», prescritto per gli appalti e per le concessioni[1] fra le disposizioni che dettano la metodologia di stima del valore dei contratti pubblici[2], a difesa dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di derivazione comunitaria[3].
Analoghe regole erano contenute nel precedente codice degli appalti del 2006, che, dopo la novella del 2011[4], raggruppava in un unico articolo metodologia di calcolo del valore del contratto, divieto di frazionamento e obbligo di suddivisione in lotti, prevedendo, a certe condizioni e solo per i lotti inferiori a determinate soglie, deroghe alla regola del cumulo degli importi dei singoli lotti ai fini dell’applicazione delle regole comunitarie.
I singoli divieti – Innanzitutto, il nuovo codice inserisce fra i principi generali da osservare per l’aggiudicazione dei contratti il divieto di limitare artificiosamente la concorrenza allo scopo di favorire o svantaggiare in modo indebito taluni operatori economici o, nelle procedure di aggiudicazione delle concessioni, compresa la stima del valore, taluni lavori, forniture o servizi (art. 30, comma 2).
Il codice, poi, vieta un’applicazione strumentale del criterio di calcolo del valore di un appalto, con una disposizione di chiusura ostativa alla scelta di un metodologia voluta allo scopo di escludere l’appalto dall’applicazione delle regole del codice relative alle soglie europee (art. 35, comma 6, primo periodo).
Vieta, ancora, di frazionare intenzionalmente un appalto per evitare l’applicazione delle norme del codice relative alle soglie europee, salvo che non sussistano oggettive ragioni giustificative (art. 35, comma 6, ultimo periodo) [5].
Cosa ne pensa l’ANAC – Per l’Autorità anticorruzione, al fine di evitare il frazionamento artificioso degli appalti volto ad eludere la disciplina comunitaria, le disposizioni dell’art. 35 si applicano anche agli appalti di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 dello stesso codice.
Più precisamente, l’ANAC nelle Linee guida n.4/2016 sugli appalti sotto-soglia scrive che «al fine di evitare un artificioso frazionamento dell’appalto, volto a eludere la disciplina comunitaria, le stazioni appaltanti devono prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all’oggetto degli appalti, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell’affidamento nel tempo»[6].
Per l’Autorità il principio poi assume valenza generale per gli appalti sopra soglia, in virtù della prescrizione che mira a reprimere pratiche elusive volte a confezionare appalti su misura da assegnare con affidamenti diretti. Incorre, secondo l’Autorità, nel divieto di artificioso frazionamento, ad esempio, l’amministrazione che fraziona un’unica prestazione di servizi di durata pluriennale avente un valore complessivo che, rapportato al tempo del primo affidamento, risulta superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, al fine di mantenerla nel limite di valore che consente il ricorso all’affidamento diretto, anziché progettare un contratto pluriennale, inserendo la previsione di adeguate penali per inadempimento e clausole di rescissione, strumenti che nei contratti frazionati nel tempo possono essere adoperati marginalmente e con scarsa o nulla effettività[7].
Il divieto di artificioso frazionamento, prescritto dall’art. 35, è ripreso nella disciplina dei lotti, che non solo vieta di disaggregare a fine elusivi ma anche di aggregare artificiosamente gli appalti: «E’ fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti» (art. 51, comma 1, ultimo periodo).
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L’ANAC ha pure chiarito che la possibilità di frazionamento in lotti si pone, sotto il profilo normativo, “in funzione di dialettica contrapposizione con l’espresso divieto di artificioso frazionamento dell’oggetto dell’appalto. In altri termini, il frazionamento in lotti appare consentito fino al limite del divieto volto a evitare elusioni della disciplina comunitaria da parte delle stazioni appaltanti che potrebbero suddividere un unico contratto di valore pari o superiore alla soglia comunitaria, al fine di ottenere lotti di valore inferiore, che astrattamente potrebbero essere aggiudicati con procedure meno competitive di quelle previste per i contratti “sopra soglia”. (…) La stazione appaltante, pertanto, pur essendo libera di frazionare l’appalto, deve considerare i lotti come parte di un progetto di acquisizione unitario al fine di determinare la soglia comunitaria e la connessa procedura di gara. La stazione appaltante, in particolare, dovrà fare riferimento alle procedure corrispondenti al valore complessivo dell’affidamento, dato dalla somma del valore dei singoli lotti (art. 29, commi 7 e 8; cfr. Cons St, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1681; Cons. St, sez. IV, 13 marzo 2008, n. 1101; Cons. St., sez. V, n. 4767 del 2 ottobre 2008; Tar Lazio, sez. III, n. 1722 del 7 marzo 2006)” [8].
SUDDIVISIONE IN LOTTI
Il codice dei contratti del 2016, da un lato prescrive, come abbiamo visto, il divieto di frazionamento artificioso; dall’altro introduce, all’art. 51, l’obbligo della suddivisione in lotti degli appalti, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso alle piccole e medie imprese [9]–[10] e la libera concorrenza.
L’istituto della suddivisione in lotti si inserisce, quindi, nel lungo elenco degli istituti e delle regole di derivazione comunitaria posti a garanzia dei principi di libera concorrenza, favor partecipationis, non discriminazione, proporzionalità, al quale appartengono diversi altri istituti, quali avvalimento, subappalto, partecipazione in aggregazione, soccorso istruttorio, tassatività delle cause di esclusione, requisiti da richiedere in modo da non penalizzare le piccole e medie imprese .
Direttiva UE – L’art. 46 della direttiva 2014/24/UE indica una preferenza per la suddivisione in lotti, lasciando, però, alle stazioni appaltanti una certa discrezionalità nella scelta delle dimensioni e dell’oggetto: “Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di aggiudicare un appalto sotto forma di lotti separati e possono determinare le dimensioni e l’oggetto dei tali lotti”.
Art. 2 del codice del 2006 – Lo stesso principio era contenuto nell’art. 2 del precedente codice degli appalti del 2006, che rimetteva l’applicazione ad una valutazione discrezionale di possibilità e convenienza economica: “Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, al fine di favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti devono, ove possibile ed economicamente conveniente, suddividere gli appalti in lotti funzionali. Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti.[…] [11].
Art. 51 del codice del 2016 – La formulazione utilizzata dall’art. 51 del nuovo codice del 2016 è parzialmente diversa da quella impiegata dall’art. 2 del vecchio codice. Prevede, infatti, l’art. 51: «1. Nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera qq), ovvero in lotti prestazionali di cui all’articolo 3, comma 1, lettera ggggg) in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell’appalto in lotti nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli articoli 99 e 139. Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimporese, piccole e medie imprese. È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l’aggregazione artificiosa degli appalti».
Vecchio e nuovo a confronto – Le differenze fra vecchio e nuovo codice riguardano in particolare: (i) l’espresso riferimento ai settori ordinari e speciali, mancante nel vecchio codice; (ii) l’utilizzo dell’espressione “le stazioni appaltanti suddividono gli appalti” che sostituisce quella precedente “devono, ove possibile ed economicamente conveniente”; (iv) il luogo fisico dove la stazione appaltante deve descivere le ragioni della mancata suddivisione, individuandolo nel bando o lettera di invito e non più nella determinazione a contrarre.
Tuttavia, nonostante la sostituzione nel nuovo testo dell’art. 51 con “devono” della precedente espressione “devono, ove possibile ed economicamente conveniente”, la giurisprudenza ha ritenuto che la stazione appaltante, dopo il 19 aprile 2016, abbia mantenuto inalterata la discrezionalità di scelta sul frazionamento o meno in lotti dell’appalto, già riconosciuta dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (così TAR Campania, sez. III, sent. 1° dicembre 2016, n. 5550, che richiama i precedenti arresti del Consiglio di Stato in vigenza del vecchio codice: sez. V, sent. 16 marzo 2016, n. 1081 e sez. VI, sent. 28 maggio 2015, n. 2682).
Ambito soggettivo – Destinatari delle disposizioni dell’art. 51 del codice sono le stazioni appaltanti, ossia, secondo la definizione del codice, le amministrazioni aggiudicatrici costituite, secondo la definizione dell’art. 3, comma 1, da amministrazione dello Stato, enti pubblici territoriali, altri enti pubblici non economici, organismi diritto pubblico, enti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori.
Ambito oggettivo – La disciplina codicistica sulla suddivisione in lotti contenuta nell’art. 51 è espressamente riferita agli affidamenti dei contratti di appalto. Tuttavia, il Consiglio di Stato ne ha riconosciuta la compatibilità anche con la natura concessoria dell’affidamento (in tal senso Cons. Stato, sez. III, sent. 22 novembre 2018, n. 6611), in quanto il principio rappresenta uno strumento posto a tutela della concorrenza mirando a favorire la massima partecipazione alle gare (Cons. Stato, V, sent. 7 febbraio 2020, n. 973; idem 26 giugno 2017, n. 3110; idem, sez. III, 21 marzo 2019, n. 1857).
Avvalora questa interpretazione anche l’art. 164 del D.Lgs. 507/2016, secondo cui alle procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di lavori pubblici o servizi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella parte I e nella parte II del codice dei contratti, per quanto rigurda, fra l’altro, le modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi, ritenendosi che così sia stata stabilita l’applicabilità dell’art. 51 anche alle procedure di affidamento delle concessioni (TAR Sicilia, Catania, sez. iv, sentenza 7 gennaio 2022, n. 33)
Tipologie di lotto – Giova ricordare che la suddivisione deve essere necessariamente effettuata per «lotti funzionali» o «lotti prestazionali», da individuare sulla base delle definizioni dello stesso codice, non sempre di semplice applicazione specie con riferimento ai servizi e ancora più alle forniture:
– il «lotto funzionale» riguarda «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura fruibile e utilizzabile, indipendentemente dalla realizzazione di altri lotti», (art. 3,comma 1, lett. aa) codice)[12], ossia, per usare le parole dell’ANAC “il lotto la cui progettazione e realizzazione assicura funzionalità, fruibilità, fattibilità indipendentemente dalla realizzazione di altre parti”[13];
– il «lotto prestazionale» consiste in «uno specifico oggetto di appalto da aggiudicare anche con separata ed autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto» (art. 3, comma 1, lett. ggggg).
Alcuni esempi
□ In un progetto di opere a rete (strade, autostrade, rete ferroviaria, reti fognarie e acquedottistiche, ecc), il lotto è qualificabile «funzionale» solo se, una volta ultimato, possa svolgere la sua funzione, ossia possa essere consegnato alla collettività che lo può utilizzare anche in mancanza dell’avvenuta realizzazione delle altre parti del progetto (ad esempio, un tratto di strada da frazione a capoluogo; di autostrada da casello a casello, o di ferrovia da stazione a stazione, potendo questi lotti svolgere la loro funzione indipendentemente dall’operatività di altri parti di tracciato); per le opere puntuali, ad esempio, in un appalto di costruzione di un edificio scolastico, non è funzionale il lotto che riguarda solo la realizzazione delle opere murarie al grezzo, senza gli impianti previsti in altri lotti, mentre potrebbe essere funzionale e, quindi, da aggiudicare anche separatamente, il lotto che prevede la completa realizzazione solo dell’edificio scolastico, ma non anche della palestra da progettare e realizzare in un altro lotto; allo stesso modo non possono essere qualificati come funzionali: la costruzione di una galleria di collegamento fra due comuni, senza le opere di raccordo con le viabilità comunali; di un impianto di depurazione delle acque reflue senza la realizzazione degli interventi di collegamento ad almeno una parte della rete fognaria comunale, ecc.).
□ L’ANAC ha ritenuto non frazionabile il progetto del servizio di monitoraggio quali-quantitativo dei corpi idrici superficiali e sotterranei nel territorio regionale, respingendo in sede precontenziosa l’eccezione del ricorrente di violazione della disposizione sull’obbligo della suddivisione in lotti (allora art. 2 del D.Lgs. n. 163/2006 “Nella determina a contrarre le stazioni appaltanti indicano la motivazione circa la mancata suddivisione dell’appalto in lotti”). In detta fattispecie, l’Autorità ha condiviso la scelta regionale di non suddividere in lotti l’appalto, ritenendola ragionevole e condivisibile in quanto giustificata con la finalità del progetto, funzionale nella sua interità all’elaborazione del piano di tutela, strumento di programmazione delle misure di salvaguardia dei corpi idrici del territorio[14].
□ I servizi OIL (distribuzione di prodotti carbolubrificanti tradizionali) e quelli NON OIL (shop/c.store/bar-ristorazione), sebbene tra loro qualitativamente differenti e potenzialmente autonomi l’uno dall’altro, sono strettamente connessi in ragione dell’offerta complessiva dei servizi resi ai viaggiatori, per cui è legittimo il loro congiunto affidamento (TAR Sicilia, sent. n. 333/2022, cit.; in questa rivista “Affidamento in concessione in unico lotto di servizi OIL e non OIL”). E’ da annotare, però, che sul punto la Cassazione non è dello stesso avviso. Secondo gli Ermellini, infatti, la gara ad evidenza pubblica per concessione autostradale è obbligatoria solo per i servizi necessari all’esecuzione della concessione stessa e non per le prestazioni accessorie e complementari non consistenti in servizi pertinenti e strumentali all’oggetto della concessione, come appunto le prestazioni comprese nei servizi Non Oil, “servizio di ristoro e di attività commerciali”, in quanto attività collaterali non rientranti, in alcun modo, nell’ambito dei servizi propri della concessione autostradale, essendo svolte, in via meramente eventuale, su richiesta ed autonoma remunerazione da parte del cliente (Cass. SS.UU, sentenza 30 aprile 2019, n. 11508).
□ E’ stata ritenuta legittima la scelta della stazione appaltante di accorpare in un lotto unico i servizi attinenti all’appalto integrato di partenariato, vigilanza e altri, motivata dalle esigenze organizzative della stazione appaltante, volte a garantire il miglior coordinamento e l’omogeneità tecnico-operativa delle prestazioni dell’Ente, e di semplificazione e riduzione dei costi di transazione connessi alla gestione dei rapporti contrattuali dell’Azienda ospedaliera, che può cosi interfacciarsi con un unico interlocutore (unico Fornitore aggiudicatario (Cons. Stato, sent. n 1138/2018, cit.).
Disciplina codicistica, in breve
La disciplina contenuta nell’art. 51 del codice 2016, in sintesi, prevede:
a) la possibilità di evitare la suddivisione a seguito di una motivazione articolata, che giustifichi la scelta con la congrua illustrazione delle ragioni sottese, da esplicitare nei relativi documenti di gara (bando di gara o lettera di invito e relazione unica di cui agli articoli 99 e 139 del codice dei contratti); il considerando 78 della direttiva UE 2014/24/UE suggerisce, fra i motivi a base della scelta di non frazionare il progetto e mantenerlo aggregato, il «fatto che l’amministrazione aggiudicatrice ritiene che tale suddivisione possa rischiare di limitare la concorrenza o di rendere l’esecuzione dell’appalto eccessivamente difficile dal punto di vista tecnico o troppo costosa, ovvero che l’esigenza di coordinare i diversi operatori economici per i lotti possa rischiare seriamente di pregiudicare la corretta esecuzione dell’appalto» .
b) l’adeguatezza degli importi di ciascun lotto, in modo da garantire l’effettiva possibilità di partecipazione da parte delle micro, piccole e medie imprese;
c) il divieto di suddividere in lotti l’appalto al solo fine di eludere l’applicazione delle disposizioni del codice dei contratti, per impedire, dietro un formale ossequio al disposto normativo, la violazione dei principi comunitari, e anche il veto di aggregare artificiosamente gli appalti.
Cosa ne pensa il Consiglio di Stato – I principi espressi sull’istituto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, relativi all’interpretazione dell’art. 51 del D.Lgs n. 50/2016, sono ben riassunti nella sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, sent. 28 dicembre 2020 n. 8440, di conferma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, sez. III, n. 207/2020 (tra le precedenti decisioni richiamate nella stessa sentenza, cfr. Cons. Stato, sez. V, sent. 27 novembre 2020, n. 7455; sez. III n. 5746/2020; sez. III n. 7962/2020).
In particolare, nella su richiamata pronuncia n. 8440/2020, la Quinta sezione, sulla base del dettato normativo, letto in combinato disposto all’art. 46 e al considerando 59 e 78 della direttiva 2014/24/UE, conferma i seguenti principi già espressi dai Giudici di Palazzo Spada della stessa e di altre sezioni:
– la preferenza per la suddivisione in lotti in materia di appalti pubblici è principio di carattere generale, in quanto diretto a favorire la partecipazione alle gare delle piccole e medie imprese (Cons. St., sez. V, 7 febbraio 2020, n. 973);
– tuttavia, tale principio, come recepito all’art. 51 del codice dei contratti, non costituisce una regola tassativa; infatti, la norma consente alla stazione appaltante di derogarvi per giustificati motivi, che devono essere puntualmente espressi nel bando o nella lettera di invito, essendo il precetto della ripartizione in lotti funzionale alla tutela della concorrenza (es. Cons. Stato, sent. n. 973/2020, cit.; idem, 26 n. 3110/2017, cit.; idem, sez. III, sent. 4 marzo 2019, n. 1857).
– tale scelta discrezionale costituisce una decisione normalmente ancorata a valutazioni di carattere tecnico-economico; con incontestabile ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito, confinando il suo sindacato giurisdizionale nei limiti rappresentati dai canoni generali dell’agire amministrativo, ovvero ragionevolezza, proporzionalità della decisione e adeguatezza dell’istruttoria (da ultimo, sulla legittimità della motivazione della scelta discrezionale di suddividere in tre macro-lotti l’appalto del servizio di portierato, di assistenza alle aule per le strutture in una sede e di gestione e manutenzione degli impianti antintrusione e videosorveglianza delle strutture in altra sede, Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 gennaio 2020, n. 25; idem, sez. III sent. n.1857/2019, cit.; in riferimento all’affidamento del servizio integrato riguardante vigilanza armata, portierato ed altri, Cons. Stato, sez. III, sent. 22 febbraio 2018, n. 1138; idem, sez. III, sent. 13 novembre 2017, n. 5224);
– in ogni caso l’ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione in questo ambito non è suscettibile di essere censurato in base a meri criteri di opportunità (Cons. Stato, n. 1138/2018, cit.);
– non è preclusa alla stazione appaltante neppure la scelta di suddividere l’appalto in maxi-lotti di importo elevato, se la decisione è funzionalmente coerente con il complesso degli interessi pubblici e privati coinvolti dal procedimento di appalto, da valutarsi nel quadro complessivo dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza” (così, Cons. Stato, sez. III, sent. 4 marzo 2019, n. 1491; idem, sent. 26 settembre 2018, n. 5534; idem, sez. V, sent. 3 aprile 2018, n. 2044);
– l’attenzione espressa dalla direttiva UE 2019/24/UE all’accesso alle gare da parte delle piccole e medie imprese, che si ravvisa nei considerando n. 2, 59, 78 e 124, non implica il venir meno della discrezionalità della stazione appaltante nella scelta di suddividere la gara in lotti e nella determinazione dell’oggetto e delle loro dimensioni, come recita in modo chiaro l’art. 46 della stessa direttiva; anzi l’attenzione espressa dalla direttiva all’accesso alle gare da parte delle PMI non implica il venir meno della discrezionalità della stazione appaltante nella scelta di suddividere la gara in lotti e nella determinazione dell’oggetto e delle loro dimensioni, come recita in modo chiaro l’art. 46 citato.
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In base a tali consolidati arresti giurisprudenziali, il Collegio riepiloga nella su richiamata pronuncia n. 8440/2020 che:
«- la suddivisione in lotti non è obbligatoria; è incentivata dalla direttiva UE per consentire l’accesso al mercato delle PMI, ma le amministrazioni aggiudicatrici possono derogarvi sulla scorta di una congrua motivazione ed una ragionevole ed equilibrata ponderazione degli interessi in gioco;
– in caso di frazionamento le amministrazioni aggiudicatrici non sono tenute a dimensionare i lotti a misura delle PMI, in quanto il considerando 78 e l’art. 46 della direttiva riconoscono alle stazioni appaltanti la libertà di decidere l’oggetto e la dimensione dei lotti; il considerando 78, infine, prevede esemplificativamente ipotesi nelle quali è giustificata la mancata ripartizione in lotti;
– tale principio si applica, analogicamente, anche ai casi in cui, per le caratteristiche intrinseche dell’appalto e, in particolare, per la sua complessità, non è concretamente ipotizzabile un frazionamento in lotti tale da consentire la partecipazione delle PMI in via autonoma (senza cioè ricorrere a RTI ovvero al subappalto)».
Si aggiunge che la tutela della concorrenza cui è preordinata la regola della disaggregazione dell’appalto sarebbe violata, secondo il Consiglio di Stato (sez. V, sent. 20 settembre 2021, n. 6402), in caso di previsione di lotti di importo spropositato (Cons. Stato, V, 1038/2017,cit.)e riferiti ad ambiti territorialmente incongrui.” (Cons. Stato, sez. V, sent. 27 novembre 2020, n. 7455; idem sez. III, 21 gennaio 2021, n. 4762; idem, se. III, sent. 12 febbraio 2020, n. 1076; idem, sez V, 11 gennaio 2018, n. 123).
ALCUNE QUESTIONI
(a) Obbligo motivazionale – L’amministrazione è tenuta a motivare la suddivisione in lotti o solo la scelta di non suddividere?
Secondo parte della giurisprudenza, la stazione appaltante sarebbe tenuta a motivare solo la scelta di non suddividere in lotti ma non anche quella di frazionare, dato che “l’art.51 del codice è costruito in modo precettivo e impone alla stazione appaltante di rispettare il dovere di suddividere in lotti, incorrendo altrimenti in un provvedimento illegittimo e dunque annullabile; occorre considerare, infatti, che “per principio (di teoria) generale (del diritto) a chi si adegua ad un precetto non si può richiedere (né è lecito attendersi) alcuna giustificazione perché la condotta conforme al precetto è la forma con la quale il destinatario manifesta la sua adesione ad esso. Al contrario, è colui che non si adegua che deve giustificarsi per evitare la sanzione. E la giustificazione può consistere nella prova di trovarsi in uno dei casi in cui la regola fa eccezione” (così, Cons. Stato, sez. V, n. 6402/2021, cit.).
Secondo altro orientamento (.) «affinché […] l’agire della stazione appaltante possa considerarsi legittimo, è necessario, “verificare se l’Amministrazione ha osservato il “protocollo” operativo, così come enucleato dalla giurisprudenza, che consente di ritenere che il suo modus operandi è comunque conforme al modello legale, […], subordinatamente: 1) all’osservanza dell’obbligo motivazionale, mediante la congrua illustrazione delle ragioni sottese alla suddivisione in lotti concretamente disposta; 2) alla verifica della logicità e plausibilità delle stesse, in rapporto all’interesse pubblico perseguito in concreto» (Cons. Stato, n. 8440/2020, cit.; idem, n. 5534/2018, cit.).
Il secondo orientamento sembra da preferire, anche in considerazione, da un lato, dell’obbligo generale di motivazione delle scelte ammnistrative, imposto dall’art. 3 della legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990[15], in modo più stringente, per consolidato orientamento, in relazione all’ampiezza del margine di valutazione attribuito all’amministrazione e, dall’altro, della necessità di dimostrare che il frazionamento, nella fattispecie concreta, non sia elusivo del divieto di violare le regole comunitarie (come espressamente richiamato nell’art. 51, comma 1, ultimo periodo).
(b) Unica gara o tante gare – Un bando di gara suddiviso in lotti è un atto ad unico o a plurimo oggetto? Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, si tratta di bando di gara ad oggetto plurimo che determina l’indizione non di un’unica gara, ma di tante gare, per ognuna delle quali vi è un’autonoma procedura che si conclude con un’aggiudicazione (Cons. Stato, sez. III, sent. 31 dicembre 2021, n. 8749; Cons. Stato, sez V, sent., 12 febbraio 2020, n. 1070; idem, sent. 26 giugno 2015, n. 3241; idem, 12 gennaio 2017, n. 52; idem, sez. V, n. 6402/2021, cit.; in senso sostanzialmente conforme, Cons. St, sez. III, sent. 31 dicembre 2021, n. 8749).
Se la gara è suddivisa in lotti, ossia plurima, ne consegue che non trova applicazione la regola dell’estensione del giudicato seppure a maturato non nell’ambito della medesima vicenda processuale ma in altro e distinto e costituente, dunque, un dato esterno al processo. Dunque, ogni gara non subisce interferenze per effetto delle vicende che attengono agli altri lotti, per cui l’annullamento dell’aggiudicazione di un lotto non travolge quella di un altro lotto per la sola circostanza che le parti sono le stesse, ma solo quando il motivo di annullamento non è comune alle due gare, ossia quando il vizio di legittimità non è lo stesso (Cons. Stato, 8749/2021, cit.). In altri termini il giudicato esterno presuppone una perfetta coincidenza del petitum, della causa petendi e delle parti che dal quel giudicato restano vincolate (Cons. Stato, sez. III, 9 luglio 2021, n. 5238; id., sez. V, 1 ottobre 2018, n. 5605).
Peraltro, lo stesso codice del processo amministrativo prevede che “Nel caso di presentazione di offerte per più lotti, l’impugnazione si propone con ricorso cumulativo solo se vengono dedotti identici motivi di ricorso avverso lo stesso atto”[16].
(c) Unica commissione giudicatrice – L’unicità della gara non esclude, però, la previsione di un’unica Commissione giudicatrice, in quanto «l’indizione di una gara suddivisa in lotti … è finalizzata anche a ridurre i costi che la stazione appaltante deve sostenere per l’affidamento di più contratti fra loro analoghi», sicché «sarebbe … illogico moltiplicare il numero delle commissioni giudicatrici e, con queste, le spese necessarie al loro funzionamento» (così, Cons. Stato, Sez. V, 12 gennaio 2017, n. 52; in senso conforme, più di recente, TAR Catanzaro, sez. II, sent. 07/10/2021, n.1717; idem, sent. 16 ottobre 2020, n. 1630).
Tuttavia, la commissione aggiudicatrice, “pur essendo composta dagli stessi soggetti, è una per ogni lotto e, cioè, per ciascuna procedura di gara; la commissione valuta singolarmente le offerte prodotte dagli operatori economici concorrenti alla singola procedura, senza che possa rilevare, in senso contrario, la circostanza che l’esame è effettuato (…) nella stessa seduta e riportato in un unico verbale (Cons. Stato, 8749/2021, cit. ; idem, n. 6402/2021, cit.).
(d) Aggregazione degli acquisti e procedure centralizzate– Determinati acquisiti devono essere aggregati obbligatoriamente, quando superano determinate soglie e salvo che ricorra la fattispecie derogatoria che consente l’acquisizione in autonomia.
In questi casi la scelta di aggregazione dei beni e servizi e di procedura centralizzata è stata effettuata a monte, una volta per tutte, dal legislatore per ragioni di razionalizzazione della spesa pubblica.
1° fattispecie – Le amministrazioni statali, centrali e periferiche (ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie), le regioni e gli enti regionali, gli enti locali e loro consorzi e associazioni, e gli enti del SSN devono acquistare alcuni beni e di servizi, se di valore superiore a determinate soglie, mediante ricorso a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori. Per tali categorie di beni e servizi, individuati da appositi decreti, l’ANAC non rilascia CIG alle stazioni appaltanti che, in violazione di tali commi, non ricorrano a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore.
Tuttavia, nel caso non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o di soggetti aggregatori, le suddette amministrazioni pubbliche possono procedere, in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso, l’ANAC rilascia il CIG [17].
2° fattispecie – Inoltre, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato – cd. elenco annuale ISTAT[18] – devono acquistare gas, energia, carburanti, combustibili a rete e da riscaldamento, telefonia mobile e fissa, servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto[19] facendo ricorso a Consip o centrali di committenza regionale[20].
Lo stesso vale per gli acquisti di beni e servizi informatici[21], salvo le deroghe introdotte nel periodo pandemico fino al 31 dicembre 2020 [22] e per gli acquisiti strumentali alla realizzazione del PNRR[23].
L’organo di vertice dell’amministrazione interessa può autorizzare il ricorso ad autonome procedure o ad altre centrali di committenza, a specifiche condizioni procedurali ed economiche: se si procede con gare ad evidenza pubblica e si ottengano corrispettivi inferiori a quelli indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali.
Di regola, gli acquisti devono essere effettuati da Consip e dagli altri soggetti aggregatori o da centrali di committenza regionale, con lo scopo di razionalizzare la spesa pubblica, con strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati attraverso bandi che necessariamente devono prevedere maxi-lotti suddivisi per categorie di beni e per zone geografiche.
Per completezza si ricorda che la legge di bilancio 2020[24] ha previsto la possibilità di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione centralizzati anche con riferimento ai lavori pubblici, la possibilità di svolgere procedure di aggiudicazione di contratti di concessione di servizi e l’introduzione sia della facoltà di attivazione di convenzione quadro riservate ad alcune PP.AA. o per specifici ambiti territoriali sia di aggiudicazione di convenzioni quadro mediante l’utilizzo del sistema dinamico[25].
3° fattispecie – Il codice dei contratti del 2016, infine, al fine di ridurre i costi di gestione e di far ottenere risparmi di spesa, prevede di concentrare le procedure ad evidenza pubblica, stabilendo per i comuni non capoluogo, per l’attività di procurement, l’obbligo di centralizzazione, d’importo superiore a 40.000 per beni e servizi e 150.000 per i lavori. I comuni non capoluogo hanno a disposizione una pluralità di opzioni e, in ragione della peculiare situazione, possono scegliere l’aggregazione che meglio soddisfi le proprie esigenze (centrale di committenza, soggetto aggregatore, unione di comuni o stazione unica appaltante presso la provincia o città metropolitana)[26].
(e) Affidatario di un lotto e partecipazione alla gara di altro lotto. In questa fattispecie opera la causa di esclusione per conflitto di interesse per la partecipazione alla gara dell’altro lotto? Il Consiglio di Stato ha risposto con un “secco” no: l’impresa affidataria di un lotto di lavori non versa in alcuna situazione di conflitto di interessi in relazione alla gara per l’affidamento di un altro lotto di lavori da eseguire sul medesimo immobile. I Giudici di Palazzo Spada scrivono, in particolare, che in detta fattispecie: “ Non è ravvisabile, …, l’elemento soggettivo della fattispecie del conflitto di interessi, il quale, a norma dell’art. 42, 2° comma, D.Lgs. n. 50/2016, riguarda il personale della stazione appaltante che interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione. Difetta, altresì, l’elemento oggettivo del conflitto di interessi, in quanto non vi è alcuna norma o clausola della lex specialis che precluda la partecipazione alla gara dell’operatore che ha eseguito un precedente appalto di lavori relativo al medesimo immobile[…]. In ogni caso, pur essendo quella sul conflitto di interessi una norma di pericolo, la sussistenza della fattispecie deve essere verificata in concreto sulla base di prove specifiche che, nel caso di specie, mancano” (Cons. Stato sez. V, sent. 11 dicembre 2020, n. 7943; idem Cons. Stato, III, 20 agosto 2020, n. 5151)
La soluzione del quesito, quindi, è che l’impresa può legittimamente partecipare alla gara per l’altro lotto, senza che nei suoi confronti possa operare la causa di esclusione prevista dall’art. 80, comma 5, lett. d), D.Lgs. n. 50/2016, che fa riferimento a situazioni di conflitto di interessi che, da un lato, pur afferendo ai concorrenti alle gare, in realtà chiama in causa il personale della stazione appaltante, e, dall’altro, devono essere provate nel caso concreto (Tar Piemonte, sez. I, sent. 26 gennaio 2022, n. 58).
Cosa scrivere nel bando o nella lettera di invito
Questo ultimo paragrafo è dedicato alcune tracce per motivare la scelta della stazione appaltante e a un «memo» su cosa non può mancare nel bando o lettera d’invito, relativamente all’istituto in esame.
a) motivazione di non suddividere o di disaggregare l’appalto in lotti.
□ Scelta di non suddividere in lotti.
– Esempio n. 1: “Ritenuto di non dovere suddividere l’appalto in lotti, in quanto la scelta di disaggregare l’interezza dell’intervento/delle prestazioni, tenuto conto della natura e del valore del contratto, sarebbe non giustificata da ragioni tecniche o economiche e si configurerebbe come un mero frazionamento per eludere le procedure previste per il sottosoglia per <lavori/servizi e forniture> d’importo pari o superiore a < > [27], come illustrato, nello specifico, dal RUP, signor <… > nella relazione del < …>”.
– Esempio n. 2: “ Ritenuto di dovere mantenere l’unitarietà dell’appalto di gestione del servizio di < >, in quanto le attività di cui si compone sono strettamente collegate e interconnesse tra loro ed è, pertanto, maggiormente efficace l’esecuzione di tutti i servizi in capo ad un unico soggetto, che ne risponde globalmente, facilitando anche le attività di controllo da parte della stazione appaltante e le eventuali azioni correttive, come più ampiamente illustrato dal RUP, signor < > nella relazione in data < >”;
– Esempio n. 3 “Ritenuto di non dovere frazionare in lotti l’appalto del servizio di < >, in considerazione delle difficoltà operative di separare le prestazioni principali di < > da quelle secondarie di < >, strettamente connesse in ragione dell’offerta complessiva dei servizi da rendere agli utenti, come precisato, più in dettaglio, dal RUP signor < > nella relazione istruttoria in data < >.”
– Esempio n. 4: “Ritenuto di dovere mantenere l’unitarietà del progetto di < >, dato che le prestazioni principali e secondarie sono inscindibilmente collegate e richiedono una gestione coordinata e integrata, e che è stata valutata più efficace l’esecuzione di tutti i servizi da parte di un unico operatore economico, che ne risponde globalmente, così facilitando anche le attività di controllo da parte del direttore dell’esecuzione e l’adozione, d’intesa con il RUP, delle eventuali azioni correttive”, come da relazione istruttoria dello stesso RUP signor < > in data < >.
– Esempio n. 5 “Ritenuto di non dovere suddividere in lotti l’appalto di < >, in considerazione della finalità del progetto, funzionale, solo nella sua completezza, alla realizzazione dell’interesse pubblico da perseguire, come risulta, più in dettaglio, dalla relazione del RUP signor < > in data < > e dal progetto.”
– Esempio n. 6 “Considerato che la mancata suddivisione in lotti è imposta dallo stesso oggetto dell’appalto e dalle modalità esecutive, da svolgere nel rispetto di specifici accorgimenti tecnici per adeguare gli impianti alla particolare situazione dei luoghi e alle norme a tutela dell’ambiente, come risulta, più in dettaglio, dalla relazione del RUP signor < > in data < > in ragione dei documenti di progetto.
– Esempio n. 7 “Considerato che la mancata suddivisione in lotti è giustificata dalla esigenza di evitare il rischio di limitare la concorrenza, in considerazione della particolare composizione del mercato nel settore, caratterizzato dalla presenza di un numero limitato di operatori economici, e anche in ragione del risparmio di spesa che l’esecuzione unitaria comporta, come relazionato dal RUP, signor < >, con documento in data < >.
□ Scelta di frazionare in lotti.
– Esempio 1 “Considerato che la scelta di suddividere in < > lotti l’appalto di < > è giustificata dalla circostanza che ciascun lotto, singolarmente considerato, possiede un’autonoma funzionalità tecnica e può essere consegnato, una volta ultimato, alla collettività per il suo utilizzo, potendo svolgere la sua funzione, anche in mancanza dell’avvenuta realizzazione delle restanti parti del progetto, come spiegato nella relazione del RUP, signor < >, in data < >”.
Esempio n. 2 “Ritenuto di dovere suddividere in < > lotti l’appalto di < >, al fine di soddisfare l’esigenza di assicurare la più ampia concorrenza e garantire la possibilità di partecipazione da parte delle piccole imprese, e, in contempo, l’autonomia funzionale ed organizzativa dello specifico servizio da affidare, come risulta, più in dettaglio, dalla relazione del RUP signor < >in data < >”.
Esempio 3 “Considerato che la scelta di suddividere in < > lotti il progetto di < > è motivata dalla natura delle prestazioni, consistenti in attività collaterali qualitativamente differenti l’uno dall’altro, essendo svolte, in via meramente eventuale e su richiesta ed autonoma remunerazione da parte degli utenti, come risulta, più in dettaglio, dalla relazione istruttoria del RUP signor < > in data < >”.
Esempio n. 4 “Considerato che la scelta di suddividere in solo in due maxi-lotti il progetto di < > è motivata dalla natura delle prestazioni consistenti in attività di < >, come risulta, più in dettaglio, dalla relazione istruttoria del RUP signor < > in data < > e dai documenti di progetto.
b) da ricordare …
E’ opportuno ricordare che le stazioni appaltanti, in caso di suddivisione in lotti, devono inserire le seguenti informazioni nel bando o nell’invito a confermare interesse, a presentare offerte o a negoziare:
- il numero di lotto di riferimento, l’oggetto del lotto, il CIG e l’importo, e il dettaglio delle prestazioni riferite ad ogni lotto, con l’importo complessivo a base di gara al netto di Iva, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze;
- se le offerte possono essere presentate per un solo lotto, per alcuni lotti o per tutti i lotti in gara, con relativo criterio per l’individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione;
- l’eventuale numero massimo di lotti aggiudicabile allo stesso offerente,;
- le regole o i criteri oggettivi e non discriminatori che si intendono applicare per determinare quali lotti saranno aggiudicati, nel caso in cui l’applicazione dei criteri comporti l’aggiudicazione ad un solo offerente di un numero di lotti superiore al numero massimo.
- i lotti o i gruppi di lotti che possono essere associati, nonché le modalità mediante cui sarà effettuata la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti.
Per le formule facoltative (v. precedenti lettere c), d), e), che le stazioni appaltanti possono inserire per limitare la partecipazione o l’aggiudicazione ad un numero massimo di lotti, i lotti o gruppi di lotti che possono essere associati, si consiglia di consultare lo schema di disciplinare di gara – tipo 1/2021 dell’ANAC relativo alla “Procedura aperta telematica per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”[28]
Riepilogo finale
Ricapitolando quanto detto sugli istituti in esame, giova evidenziare evidenziare che la preferenza per suddivisione in lotti “funzionali” o “prestazionali”, inserita nel vecchio codice del 2006 con una novella del 2011 e confermata dal codice del 2016, è un principio generale a tutela della libera concorrenza finalizzato a favorire la partecipazione delle microimprese, delle piccole e medie imprese e, in ogni caso, ad assicurare la più ampia partecipazione alle procedure di affidamento.
Tale principio, però, è derogabile da parte della stazione appaltante, cui è rimessa la scelta discrezionale di frazionare o meno in lotti l’appalto, non censurabile in sede giurisdizionale per meri motivi di opportunità ma solo per illogicità o irragionevolezza.
In ogni caso la suddivisione in lotti non può essere utilizzata per eludere le regole imposte dalla normativa comunitaria (cd. divieto si frazionamento artificioso).
La stazione appaltante deve scrivere nei bandi o avvisi di gara le giustificazioni a base della scelta discrezionale effettuata, in termini tecnico-economici, di frazionare, con numero, oggetto e dimensione di ciascun lotto, oppure di mantenere l’unitarietà dell’acquisto.
Un bando per lotti determina una pluralità di gare, cui, però, può provvedere una commissione giudicatrice composta dagli stessi componenti, che deve procedere, però, separatamente all’aggiudicazione delle singole gare relative ai diversi lotti, anche nella stessa seduta e con un unico verbale. Tuttavia, solo in caso di denuncia degli stessi vizi, è possibile il ricorso cumulativo al giudice amministrativo, come previsto dal codice del processo amministrativo.
Giuseppe Panassidi, avvocato
NOTE
[1] Art. 35 e art. 167, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.
[2] In www.moltocomuni.it sulla sima del valore dei contratti “Stima del valore del contratto e nuove soglie UE”.
[3] ANAC, delibera 08/09/2021, n. 62., secondo cui il frazionamento artificioso dell’appalto, oltre ad essere vietato dal codice dei contratti, viola i principi di libera concorrenza, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, stabiliti dal diritto comunitario.
[4] L’art.2 comma 1 bis, del D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall’art. 44, comma 7 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (poi abrogato dall’art. 217 del D.Lgs, n. 50/2016).
[5] Tale divieto è ripreso all’ art. 31, comma 11, art. 51, comma 1, e. 167, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016.
[6] ANAC Linee guida n. 4/2016 approvate con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e successivamente aggiornate nel 2018 e nel 2019.
[7] ANAC, deliberazione n. 658 del 18 luglio 2018. V. anche delibera 62/ 2021 cit. supra in nota 3.
[8] ANAC deliberazione n. 658/2018, v. supra sub nota 7.
[9] Per la definizione delle micro, piccole e medie imprese, vedi art. 3, comma 1, lett. aa), del D.Lgs. n.50/2016.
[10] L’art. 30 prevede il favor per le MPMI disponendo, al comma 7, che «i criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le microimprese, le piccole e medie imprese».
[11] L’art.2 comma 1 bis, D.Lgs. n.163/2006, come modificato dall’art. 44, comma 7 del D.L. n. 201/2011, cit. supra, sub nota 4.
[12] ANAC parere precontenzioso, delibera, n. 73, del 10/4/2014; determina ex AVCP, n. 5, del 9 giugno 2005.
[13] ANAC (allora Avcp) determinazione n. 5 del 9 giugno 2005.
[14] ANAC (Allora Avcp), parere n. 73 del 10 aprile 2014.
[15] Art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241, a mente del quale «1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, …. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.»
[16] Art. 120, comma 11-bis, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
[17] Art. 9, commi 3 e 3bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 89/2014. I beni soggetti allobbligo sono stati individuati con DPCM 11-7-2018 (in GU 16-8-2018, n. 189) (ex DPCM 24/12/2015, in GU 9/2/2016, n. 32).
[18] Art. 1, comma 2, L. 31 dicembre 2009, n.196.
[19] Per i buoni mensa, v. Decreto 22 -12 2015.
[20] art. 1, c. 7 – 13 D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 135/2012.
[21]Art. 1, comma 512, L. 28 dicembre 2015, n. 208
[22] Art. 75 D.L. 7 marzo 2020, n. 18, c.d. “Cura italia”, tra le misure straordinarie finalizzate a fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, prevedeva, fino al 31 dicembre 2020 e poi prrogato per tutto il 2021, specifiche misure di semplificazione volte a potenziare la dotazione di infrastrutture e servizi informatici per la pubblica amministrazione.
[23] Art. 53 del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, relativo alla semplificazione degli acquisti dei beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR (Next Generation EU prevede che il 20% dei fondi sia destinato alla trasformazione digitale).
[24] L. 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi 581, 582, 583, 585, 586 e 587.
[25] Programma di razionalizzazione degli acquisti nella pubblica Amministrazione – Linee guida triennali 2021 – 2023.
[26] Art. 37, comma 4, D.Lgs n.50/2016 (obbligo di aggregazione degli acquisiti).
[27] Nel periodo transitorio, ossia fino al 30 giugno 2023, occorre fare riferimento all’art. 1, comma 2, lett. a) e b) del D.L. 76/2020 (cd. “Decreto Semplificazioni 1”.
[28] Il disciplinare è stato approvato dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 773 del 24 novembre 2021.