IN POCHE PAROLE….

Ad oggi, non v’è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga degli impedimenti soggettivi dei concorrenti a prender parte alle prove, neanche in ragione dell’intervenuta pandemia da Covid-19.


Tar Puglia, Bari, sez. I, sentenza 26 gennaio 2022, n. 152 – Pres. Corradino, Estensore Zonno


Il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà d’adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove concorsuali, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli.

A margine

Una concorrente di un concorso pubblico per titoli ed esami, per n. 60 posti di C.P.S. – “tecnico della prevenzione 2 nell’ambiente e nei luoghi di lavoro” presso un’ASL, si rivolge al Tar contestando il bando di concorso nella parte in cui non prevede la possibilità di effettuare delle sessioni suppletive delle prove concorsuali, in modalità da remoto od altra modalità idonea, per quei candidati impossibilitati a parteciparvi perché colpiti da infezione da Covid-19 ma anzi prevede l’esclusione dei concorrenti non presenti il giorno di svolgimento delle prove.

L’Amministrazione, ignorando la richiesta del ricorrente, ha svolto le fasi concorsuali, non permettendo alla stesso di prender parte alle prove teorico-pratiche, in quanto posto in isolamento fiduciario.

Nelle proprie difese, l’Asl evidenzia che la selezione in esame è mirata all’assunzione di nuove risorse in ambito sanitario, proprio in ragione delle carenze emerse in costanza del grave stato pandemico e che, quindi, viste le eccezionali circostanze in cui la procedura ha avuto corso nonché l’urgenza di assunzioni in organico, risultano incompatibili le ristrette tempistiche in cui concludere l’iter e le richieste formulate dal ricorrente.

La sentenza

Il giudice richiama l’orientamento formatosi in materia sulla possibilità di prove suppletive (Cons. di Stato, ordinanza, 9.4.2021, n. 1865; TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 12.5.2021, n. 5666; id., 15.12.2021, n. 12988) ritenendo tuttavia, di non potervi dare continuità.

In prima battuta, riporta il principio d’ordine generale, immanente nel sistema eprevisto nella lex specialis del concorso, secondo cui gli impedimenti soggettivi dei concorrenti, anche causati da caso fortuito o forza maggiore, sono irrilevanti ai fini della procedura e, quindi, non giustificano l’assenza del candidato, così escluso dalla selezione.

Detto principio riposa, a sua volta, sul principio di contestualità delle prove che informa le procedure concorsuali e selettive: esso costituisce un corollario della par condicio tra candidati, secondo cui, per questi ultimi, devono valere le medesime condizioni, temporalmente coincidenti, di espletamento e valutazione delle prove.

Tanto è a presidio dei diversi -ed ugualmente fondamentali- principi di imparzialità e buon andamento dell’Amministrazione, atteso che qualora le prove si svolgessero in modalità asincrona e diversificata, non solo, per ovvie ragioni, non vi sarebbe identità tra le relative tracce/domande/richieste poste ai candidati, ma neppure potrebbe essere garantito l’anonimato nella correzione e valutazione delle stesse; dunque, non si potrebbe assicurare un giudizio terzo ed oggettivo, mirato ad individuare i più meritevoli.

Infine, tra i cardini della materia concorsuale, deve pur ricordarsi che, affinché la procedura sortisca gli effetti sperati al momento della sua indizione, essa deve essere tempestivamente conclusa, evitando che le circostanze fondanti l’iniziativa concorsuale mutino considerevolmente ovvero che l’Amministrazione perda interesse nell’obiettivo della selezione, divenuta inadeguata alle evolutesi esigenze. Ciò si mostra, per logica deduzione, in contrapposizione con l’eventuale calendarizzazione di ulteriori sessioni di prove, destinate a quei candidati che siano risultati assenti nelle giornate prestabilite.

Ciò premesso, il giudice chiarisce che, ad oggi, non v’è alcuna disposizione di sistema idonea ad imporre una deroga degli impedimenti soggettivi dei concorrenti a prender parte alle prove, neanche in ragione dell’intervenuta pandemia da Covid-19.

Nello specifico, non convince l’assunto ricorsuale secondo cui l’art.10 co.2 d.l. n. 44/2021 rappresenterebbe una disposizione idonea a fondare – sia pure per la specifica ipotesi emergenziale e sanitaria – una deroga agli ordinari principi in materia concorsuale ed, anzi, deve rilevarsi che essa milita nel senso opposto a quello invocato.

L’articolo recita testualmente che: “2. Le amministrazioni di cui al comma 1, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, la non contestualità, assicurando comunque la trasparenza e l’omogeneità delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettività tra tutti i partecipanti”.

Dal tenore letterale della disposizione emerge che il legislatore, pur avendo avuto contezza del grave stato pandemico, ha previsto la mera facoltà d’adottare misure che deroghino alla contestualità delle prove, lasciando alla P.A. procedente la piena discrezionalità di continuare a rispettare i principi ordinari in tutti i casi in cui non ritenga opportuno derogarli.

Ciò significa che qualsiasi Amministrazione, proprio in applicazione dell’invocato disposto normativo, non è tenuta in alcun modo a derogare ai principi ordinari che ispirano le procedure concorsuali, difettando una disposizione che imponga l’invocata previsione di prove suppletive o contestuali, ma da remoto.

Nel caso di specie, la posizione assunta dalla P.A. è a fortiori giustificata dalla particolare tipologia di concorso in esame atteso che, trattandosi di una selezione per l’assunzione di risorse in ambito sanitario, la stessa emergenza sanitaria cagionata dall’infezione da SARS-COVID19 può indubbiamente aver enfatizzato quelle esigenze di celerità nella conclusione della procedura de qua.

Pertanto il ricorso è respinto.


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