La norma sull’esclusione delle offerte anomale va sempre applicata anche nelle gare sotto il milione di euro, pure se non è previsto dagli atti e dalla procedura negoziata. L’esclusione è infatti automatica. Lo ha chiarito l’Autorità Nazionale Anticorruzione con un Parere di Precontenzioso – Delibera n. 4 del 12 gennaio 2022 – intervenendo in una procedura di lavori del Comune di Cossano Canavese della città metropolitana di Torino.
Anac ha contestato l’operato della stazione appaltante che non aveva proceduto all’esclusione automatica dell’offerta anomala, facendosi forza delle disposizioni del decreto legge 76/2020, che prevede una disciplina derogatoria, temporalmente limitata e giustificata dalla pandemia di Covid19. L’Autorità ha specificato che le previsioni della lex specialis, incompatibili con la disciplina del Codice degi contratti pubblici, devono essere integrate e sostituite. Questo, nello specifico del Comune di Cossano, in merito alla disciplina dei contratti sotto-soglia previsti dall’articolo 36 del Codice degli Appalti.
Pertanto, secondo Anac, la disciplina di gara va integrata con l’esclusione automatica delle offerte anomale. Il decreto legge 76/2020, giustificato dall’emergenza Covid, non prevale sulla disciplina dei contratti sotto-soglia del Codice degli Appalti. La stazione appaltante, operante nei settori speciali, si era giustificata sostenendo che nella sua veste di impresa pubblica operante nei settori speciali poteva limitarsi (per gli acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria) ad applicare un proprio regolamento la cui disciplina è soggetta solamente al rispetto dei principi comunitari a tutela della concorrenza. Anac ha ritenuto ciò non legittimo.