IN POCHE PAROLE….
L’esecuzione in via d’urgenza non viola la regola dello stand still
Tar Campania, Napoli, sez. V, sentenza 5 gennaio 2022, n. 78– Pres. Abbruzzese, Red. D’Alterio
L’affidamento anticipato del servizio in via d’urgenza è sempre ammesso laddove trattasi di servizi pubblici essenziali che non possono tollerare interruzioni.
A margine
Un’impresa concorrente impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta per l’affidamento di un servizio di vigilanza antincendio attiva presso i presidi ospedalieri di un’ASL.
L’impresa, afferma, tra l’altro, la violazione della disciplina imperativa, di diretta derivazione comunitaria, dello stand still previsto dall’art. 32, co. 11 del D.lgs. n. 50/16, che inibisce la stipula del contratto sino alla conclusione della fase cautelare di primo grado, essendo stato proposto ricorso avverso l’aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, rimarcando peraltro non sussistere nella specie ragioni di urgenza per l’esecuzione anticipata del servizio.
La sentenza
Il Tar ritiene il ricorso infondato evidenziando che, per consolidata giurisprudenza in tema di gara per l’affidamento di un appalto pubblico, la violazione dell’art. 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, presuppone che sia intervenuta la stipulazione del contratto, senza la quale non sussiste alcuna violazione della clausola di stand still, non essendo l’esecuzione in via d’urgenza parificabile alla stipulazione del contratto.
Peraltro, è stato anche rilevato che la mera violazione della clausola di stand still, senza che concorrano vizi propri dell’aggiudicazione, non comporta l’annullamento dell’aggiudicazione o l’inefficacia del contratto, in quanto trattasi di una fase successiva a quella di selezione del migliore contraente, che, per ciò stesso, non potrebbe ripercuotersi negativamente sul provvedimento di aggiudicazione definitiva (ex multis, Consiglio di Stato, sez. III, 17 giugno 2019, n. 4087; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II , 11 marzo 2021 , n. 3047).
Nel caso in esame nessun contratto è stato ancora stipulato, posto che, a fronte della cessazione del precedente affidamento al gestore uscente, l’amministrazione ha disposto l’affidamento anticipato del servizio al RTI aggiudicatario a far data dal 2 agosto 2021, trattandosi di servizio rientrante tra i servizi pubblici essenziali che non può tollerare interruzioni (come anche evidenziato dal Capitolato tecnico), dovendosi chiaramente evitare di lasciare i presidi ospedalieri privi delle prescritte garanzie in caso di incendio, con evidenti profili di responsabilità per la tutela della saluta pubblica.
Ciò in conformità all’articolo 8 comma 1 lett. a) del D.L. 76/2020, che dispone “ … è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura …”.