IN POCHE PAROLE…
In mancanza del vicesindaco, il sindaco sospeso a seguito di sentenza di condanna non definitiva è sostituito dal commissario prefettizio e non dall’assessore anziano come previsto dallo statuto comunale.
I DOCUMENTI
R.D. 383/1934 art. 19
TUEL n. 267/2000, artt. 59, 273 e 274
La massima
“La mancata designazione del vicesindaco in costanza della sospensione ex art. 11, comma 2, d.lgs. 235/2012 del sindaco dell’ente comporta la nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino, e ciò anche nel caso in cui lo statuto comunale preveda l’ipotesi della contemporanea assenza o impedimento temporaneo del sindaco e del vicesindaco e disponga che le relative funzioni vengano temporaneamente esercitate dall’assessore presente più anziano di età” (dal sito del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali)
Il quesito
Il segretario comunale chiede al Ministero se, per assicurare la continuità dell’azione amministrativa, l’assessore anziano possa sostituire il sindaco durante il periodo della sua sospensione, disposta in base alla Legge Severino (art. 11, comma 2, D.lgs. 235/2012), nel caso che manchi anche il vicesindaco nel frattempo dimessosi, come prevede lo statuto comunale in caso di contemporaneo impedimento del sindaco e del vicesindaco.
Il parere
ll Ministero ritiene che non possa trovare applicazione nella fattispecie lo statuto comunale, secondo cui in caso di impedimento anche del vicesindaco, esercita le funzioni vicarie l’assessore anziano; ciò in quanto lo statuto prevede la supplenza da parte di questi in caso di contemporaneo impedimento delle due figure ma non anche in caso di sospensione di diritto per condanna, mentre l’art. 53, comma 2, del del TUEL stabilisce che il vicesindaco sostituisce il sindaco, non solo in caso di assenza o di impedimento temporaneo, ma anche nel caso di sospensione dall’esercizio della funzione ai sensi dell’articolo 59 dello stesso TUEL.
In particolare, per il Ministero rileva distinguere fra sostituzione per assenza temporanea e sospensione per condanna [1], da qualificare non come impedimento ma come interdizione giudiziale. Ciò in quanto la “sostituzione per assenza o impedimento è una supplenza caratterizzata dalla durata temporanea, presumibilmente breve in considerazione della prossima riassunzione delle funzioni da parte del titolare mentre nel caso di sospensione ex art. 11, comma 1, d.lgs. 235/2012, la sostituzione assume il carattere della reggenza, la cui durata si protrae per un ampio arco temporale”.
Da ciò deriva, scrive il Ministero, che “in mancanza della figura del vicesindaco cui affidare le funzioni del sindaco in vigenza del periodo di sospensione – e non trovando applicazione l’ipotesi prevista dallo statuto comunale, in quanto riferito al caso di assenze o impedimento del sindaco o del vicesindaco a carattere del tutto occasionale e temporaneo – si dovrà provvedere alla nomina di un commissario prefettizio ai sensi dell’art. 19 del r.d. n. 383/1934, al quale conferire i soli poteri di sindaco e giunta sino al termine del periodo di sospensione del primo cittadino”.
[1] “Legittimazione da parte del neo eletto sindaco a porre in essere gli atti di propria competenza a far tempo dalla data di proclamazione degli eletti, pur in presenza di una condanna con sentenza non definitiva, per il reato di cui all’art. 317 c.p., condanna per la quale l’art. 59, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, prevede la sospensione di diritto dalla carica ricoperta” (parere del Ministero del 31 maggio 2011).