IN POCHE PAROLE…

Con la newsletter del 17 gennaio 2022, l’ANAC  segnala  il mancato recepimento, da parte dell’Italia, della direttiva europea n. 2019/1937 sui whistleblower [1].


Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (europa.eu)


[1] La disciplina italiana è contenuta nella  Legge 30/11/2017 n° 179 , recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”


ANAC – newsletter, n. 1, del  17 gennaio 2022

«Cari lettori, iniziamo questa prima newsletter del 2022 comunicandovi il mancato recepimento, da parte dell’Italia, della direttiva europea n. 2019/1937 circa la protezione di tutti coloro che segnalano illeciti, i cosiddetti whistleblower. L’omessa trasposizione normativa della stessa, che aveva termine ultimo lo scorso 17 dicembre 2021, ha impedito, al momento, di vedere allineato il nostro Paese all’Europa. L’obiettivo dell’approfondimento di questo mese è, pertanto, quello di tornare a puntare i riflettori su un istituto troppo spesso sottovalutato nell’ambito della lotta alla corruzione, delineando il quadro normativo di riferimento e le principali novità introdotte dalla richiamata legislazione comunitaria. [… ]».

Di cosa si tratta

L’ANAC denuncia la mancata trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva Europea del 2019  sui whistleblower, entro il termine imposto dalla stessa normativa comunitaria.

La direttiva stabilisce norme minime comuni di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione nei seguenti settori:  appalti pubblici;  servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti;  sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali;  salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

E ancora, violazioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione di cui all’articolo 325 TFUE e ulteriormente specificate nelle pertinenti misure dell’Unione; violazioni riguardanti il mercato interno, di cui all’articolo 26, paragrafo 2, TFUE, comprese violazioni delle norme dell’Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società.

Gli Stati membri possono estendere la protezione prevista dal diritto nazionale relativamente a settori o atti non contemplati dalla direttiva.

Le disposizioni della direttiva si applicano negli Stati membri nella misura in cui una materia non sia obbligatoriamente disciplinata da atti settoriali dell’Unione.

Il whistleblower

La direttiva si applica alle persone segnalanti, ossia alle persone fisiche che segnalano o divulgano informazioni sulle violazioni, acquisite nell’ambito delle loro attività professionali, sia che siano lavoratori pubblici e privati che lavoratori autonomi. E anche nel caso in cui  il loro rapporto di lavoro è iniziato successivamente all’emanazione della Direttiva per ciò che concerne le informazioni attinenti a violazioni acquisite durante il processo di selezione o altre fasi delle trattative precontrattuali.

Le informazioni sulle violazioni possono essere segnalate attraverso i canali di segnalazione e le procedure interni  ed esterni prevista dai capi II e III della Direttiva.

Le misure di tutela

L’identità della persona segnalante non può essere divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnala[1]zioni.

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per vietare qualsiasi forma di ritorsione contro le persone segnalanti, comprese minacce e tentativi di ritorsione, inclusi in particolare: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell’orario di lavoro; d) la sospensione della formazione; e) note di merito o referenze negative; f) l’imposizione o amministrazione di misure disciplinari, la nota di biasimo o altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l’intimidazione, le molestie o l’ostracismo; h) la discriminazione, il trattamento svantaggioso o iniquo; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro permanente, laddove il lavora[1]tore avesse legittime aspettative di vedersi offrire un impiego permanente; j) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; k) danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o la perdita finanziaria, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di reddito; l) l’inserimento nelle liste nere sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono com[1]portare l’impossibilità per la persona di trovare un’occupazione nel settore o nell’industria in futuro; m) la conclusione anticipata o l’annullamento del contratto per beni o servizi; n) l’annullamento di una licenza o di un permesso; o) la sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Termine per il recepimento della direttiva

L’art. 26 della direttiva prevede che gli Stati devono emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla e direttiva entro il 17 dicembre 2021.

Entro lo stesso termine del 17 dicembre 2021, per i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno di segnalazione entro il 17 dicembre 2023.

L’Italia ha perso l’appuntamento per allineare il nostro Paese all’Europa e l’ANAC invita a puntare i riflettori su un istituto troppo spesso sottovalutato nell’ambito della lotta alla corruzione.

 

 


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