IN POCHE PAROLE….

La scelta del vaccino da somministrare è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione.


Tar Emilia-Romagna, Bologna, decreto 10 gennaio 2022, n. 7 – Pres. Migliozzi


La valutazione è effettuata dall’AUSL sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto, senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.

A margine

In seguito a molteplici sue richieste non riscontrate, un soggetto ricorre al Tar per ottenere dall’AUSL, quale prima somministrazione di vaccino anti covid-19, il vaccino Pfizer (anziché Moderna), affermando che è “sempre stato fatto scegliere ai vaccinandi in prima dose se fare dosi Pfizer o Moderna”.

Il decreto

Il giudice evidenzia che la richiesta non appare meritevole di positivo apprezzamento atteso che la scelta del vaccino a somministrarsi è rimessa unicamente all’autorità sanitaria preposta alla vaccinazione sulla scorta dell’anamnesi e degli altri dati clinici rilevati a carico del soggetto chiamato a sottoporsi alla vaccinazione stessa e tanto ai fini della salvaguardia della salute della persona, nell’alveo dei vaccini autorizzati da AIFA e da ISS e senza che possa configurarsi a priori una sorta di diritto di opzione dell’interessato a vedersi somministrare un determinato tipo di vaccino anziché un altro.

Peraltro, in sede di operazioni propedeutiche alla materiale somministrazione del vaccino, il paziente deve fornire il consenso informato.

Pertanto il Tar respinge l’istanza di decreto cautelare ante causam avanzata ai sensi dell’art. 61 c.p.a. ordinando di notificare il decreto all’AUSL.


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