L’art. 31 bis del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, ha istituito un fondo da 150 milioni di euro destinato a finanziare l’assunzione di personale a tempo determinato da impiegare nei piccoli comuni, con meno di 5.000 abitanti, per la progettazione, la realizzazione ed il monitoraggio degli interventi previsti nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (P.N.R.R.).

Le risorse saranno ripartite con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (non ancora emanato) tra i Comuni sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali.

I Comuni interessati, entro il 31 gennaio 2022, possono comunicare al Dipartimento della funzione pubblica le esigenze di personale connesse ai progetti del P.N.R.R.

Le assunzioni:

  • devono avvenire con contratto a tempo determinato per personale con qualifica non dirigenziale, in possesso di specifiche professionalità, per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del P.N.R.R. e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;
  • devono essere disposte nel limite di una spesa aggiuntiva non superiore al valore dato dal prodotto della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione, per la percentuale distinta per fascia demografica indicata nella tabella 1 annessa al decreto legge 152/2021;
  • sono subordinate all’asseverazione da parte dell’organo di revisione del rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
  • sono previste in deroga alle disposizioni sul contenimento delle spese in materia di impiego pubblico di cui all’art. 9, comma 28, del decreto legge 78/2010 (che stabilisce il limite di spesa per il lavoro flessibile) e all’art. 259, comma 6, del decreto legislativo 267/2000 (sul contenimento della spesa per il personale a tempo determinato):
  • non rilevano ai fini del valore-soglia previsto, in termini di capacità assunzionale, dall’articolo 33 del decreto legge 34/2019;

Le disposizioni si applicano anche ai comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario, previa verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali da effettuare entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dai comuni interessati.

 

Ruggero Tieghi


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