IN POCHE PAROLE….

L’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera deve intendersi riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice.


Tar Veneto, Venezia, sez. II, sentenza 13 ottobre 2021 n. 1216, Pres. Pasi, Est. Valletta


Una diversa soluzione finirebbe con il consentire un’agevole elusione della norma e della ratio di tutela dei lavoratori che la ispira.

A margine

Un’impresa impugna l’aggiudicazione di una gara per l’affidamento di un servizio di gestione di rifiuti speciali per una Università affermando, tra l’altro, che l’offerta dell’aggiudicataria dovesse ritenersi anomala ai sensi dell’art. 97 comma 5 lett. d) del d.lgs. 50/2016, risultando i costi della manodopera indicati in sede di offerta inferiori ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle ministeriali vigenti e non essendo stato tenuto conto dell’aggiornamento del CCNL del “terziario, distribuzione, servizi” intervenuto nell’anno 2018.

Infine assume che l’aggiudicataria avrebbe omesso, ancorché espressamente richiesto dal disciplinare, di dichiarare compiutamente gli importi relativi agli oneri della sicurezza.

La sentenza

Il Tar ricorda che, nel caso in esame, la stazione appaltante ha effettuato, ai sensi dell’art.95, comma 1, d.lgs. 50/2016, l’analisi dei costi della manodopera dell’aggiudicataria con il procedimento di verifica dell’offerta.

Dall’esame di quanto inviato prendeva atto che l’importo dichiarato risultava parziale in quanto non comprendente i costi del personale per l’attività di ritiro dei rifiuti sanitari che l’aggiudicataria si impegnava a subappaltare.

In seguito ad ulteriore contraddittorio con la ditta, la stazione appaltante si determinava a riconoscere la controinteressata quale miglior offerente affermando la congruità della relativa offerta e ritenendo che ci fossero le condizioni tecniche per l’affidamento, giusta apposita relazione.

Per contro, il Collegio ritiene che l’aggiudicataria si sia, effettivamente, sottratta all’obbligo di compiuta indicazione dei costi della manodopera in sede di presentazione dell’offerta, avendo indicato solo quelli legati al personale dipendente della stessa e non il costo da sostenere per il personale impiegato dalla ditta subappaltatrice.

In specie, con riferimento ai costi in esame, il giudice si domanda se l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera debba intendersi come riferito anche ai costi legati al personale impiegato dall’eventuale azienda subappaltatrice, dando risposta affermativa.

Infatti, una diversa soluzione finirebbe con il consentire un’agevole elusione della norma e della ratio di tutela che la ispira.

In senso conforme, del resto, si è espressa in diverse occasioni la giurisprudenza che ha, sul punto, osservato: “(..) Non può opporsi che l’obbligo di indicazione del costo della manodopera sarebbe limitato a quella proprio dell’offerente con esclusione di quello sostenuto dall’eventuale subappaltatore. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali la previsione (articolo 95, comma 10, d.lgs. 50/2016) non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori (cfr. TAR Milano, 06.11.2018 n. 2515); e ancora: “Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta” (cfr. Cons. St., Sez. V, 8 marzo 2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 7 ottobre 2020, nr. 348).

di Simonetta Fabris

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Sullo stesso tema si veda in questa rivista “Obbligo di indicazione o meno nell’offerta i costi “indiretti” della manodopera” pubblicato in data 24.12.2021, secondo cui L’impresa non ha l’onere di indicare nell’offerta economica i costi indiretti di manodopera riferiti a figure professionali coinvolte nella commessa solo in ausilio e in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili. E’ preferibile riferire il costo della manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti ai soli costi diretti della commessa escludendo i costi per le figure professionali coinvolti nella commessa in ausilio e solo in maniera occasionale secondo esigenze non prevenibili”.

 


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