In data 21 dicembre 2021, Anac rende noto di aver approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo un’effettiva riduzione degli oneri in capo agli operatori del settore e delle stazioni appaltanti. Si tratta di una delle misure di semplificazione in materia di contratti pubblici previste dal Pnrr e dal Decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, che ne ha affidato la realizzazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione.

Ricordiamo che il FVOE trova la propria disciplina all’art. 81, c. 4 del Codice dei contratti secondo cui “Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico nel quale sono presenti i dati di cui al comma 2 per la verifica dell’assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80, l’attestazione di cui all’articolo 84, comma 1, per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e documenti relativi ai criteri di selezione di cui all’articolo 83 che l’operatore economico carica. Il fascicolo virtuale dell’operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle singole gare. I dati e documenti contenuti nel fascicolo virtuale, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, possono essere utilizzati anche per gare diverse. In sede di partecipazione alle gare l’operatore economico indica i dati e i documenti relativi ai requisiti generali e speciali di cui agli articoli 80, 83 e 84, contenuti nel fascicolo virtuale per consentire la valutazione degli stessi alla stazione appaltante”.

In base al Comunicato del Presidente del 29 novembre 2021 , già a partire dal mese di marzo 2022, sarà operativa la prima versione del FVOE che consentirà di svolgere le seguenti attività:

  • verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
  • utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
  • istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4- bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.

Anac, inoltre, ricorda che sta lavorando per portare a compimento le iniziative relative alla razionalizzazione e alla interoperabilità delle banche dati attualmente operanti in relazione alla definizione di standard, necessaria affinché, da un lato, la pluralità degli enti certificatori interessati integri le proprie basi informative con la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici e, dall’altro lato, le stazioni appaltanti integrino le proprie piattaforme alla stessa Banda dati gestita da Anac.


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