IN POCHE PAROLE….

Le ordinanze di sgombero di aree di proprietà pubblica abusivamente occupate costituiscono atti di natura gestionale di competenza dei dirigenti.


Tar Sicilia, Palermo, sez. I, sentenza 1° luglio 2021 n. 2134, Pres. Ferlisi, Est. Lento


La ripartizione delle competenze amministrative tra organi politici e burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo.

A margine

Un soggetto chiede al Tar l’annullamento di ordinanza sindacale che gli intima di sgomberare un’area di proprietà pubblica da lui abusivamente occupata, affermando la violazione e falsa applicazione dell’art. 54 del TUELL nonché il difetto dei presupposti e della motivazione, lo sviamento e l’incompetenza.

La sentenza Il Collegio accoglie il ricorso sul motivo dell’incompetenza del Sindaco, trattandosi di atto gestionale. In proposito si ricorda che la ripartizione delle competenze amministrative tra organi politici e burocratici va effettuata in base al principio generale di distinzione fra atti di gestione e atti d’indirizzo, che trova riscontro non solo nell’art. 107 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, ma altresì, in termini generali, nell’art. 4 del d.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, il quale comporta che tutta l’attività gestionale rientra, unitamente alle scelte che le sono inerenti, nella sfera delle competenze dirigenziali, e non in quella degli organi politici (in termini CGA, sez. giur., 17 giugno 2016, n. 173).

Nella specie viene in considerazione un’ordinanza di sgombero di un’area abusivamente occupata, la quale rientra nella competenza dirigenziale, senza che a diversa conclusione possa addivenirsi sulla base del mero richiamo fatto dal Sindaco al comma 4 bis dell’art. 54 del TUELL, che presuppone e non fonda il potere di adozione dell’atto, che nella specie, come detto, è mancante.

Tale considerazione era già stata fatta negli stessi termini nell’ordinanza cautelare di accoglimento, nella quale si era, altresì, fatto esplicito riferimento alla circostanza che “rimaneva impregiudicato il potere/dovere del Comune di riadottare l’atto, ove ritenga accertata, alla stregua della convenzione relativa al piano di lottizzazione, l’occupazione di un’area pubblica, mediante ordinanza dirigenziale”.

 


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