IN POCHE PAROLE…

Per il riconoscimento dell’incentivo IMU/TARI è necessario solo  il rispetto del termine, ordinario o prorogato, di approvazione del bilancio di previsione, ma non anche del termine per l’approvazione del rendiconto di gestione.

Corte dei conti, Sezione autonomie, deliberazione 10 dicembre 2021, n. 19/SEZAUT/2021/QMIG, Pres G. Carlino, Rel. D. Provvidera


Il riconoscimento dell’incentivo tributario IMU/TARI è possibile anche se il bilancio di previsione è approvato successivamente al termine del 31/12 ma purché entro la diversa data stabilita dalla proroga, tanto se disposta con legge quanto con decreto ministeriale. Per il rendiconto, invece, rileva esclusivamente il diverso termine individuato sulla base della proroga disposta in via legislativa.

Appare incongruo, invece,  correlare gli incentivi in questione all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile.


A margine

E’ questa la decisione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (deliberazione n° 19/2021), a seguito della rimessione della Sezione regionale di controllo della Liguria, finalizzata a chiarire definitivamente i termini di applicazione della disciplina introdotta dalla L. 145/2018, al fine di garantire uno strumento di incentivazione delle attività di recupero dell’evasione tributaria dei comuni.

Si tratta di un esito molto atteso dalle unità organizzative che si occupano della gestione dei tributi negli enti locali, che si ritenevano penalizzati da una disposizione che condiziona il riconoscimento dell’incentivo al rispetto dei termini di approvazione dei documenti contabili. Condizione, quest’ultima, che in modo consolidato la magistratura contabile aveva, tra l’altro, inteso riferita ai termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione (ossia al 31/12) senza potere considerare le eventuali proroghe disposte, tanto in via legislativa quanto mediante decreto ministeriale.

La soluzione favorevole ora accolta dalla Sezione delle Autonomie valorizza la ratio della disposizione, il cui obiettivo di fondo è legato all’opportunità di destinare risorse specifiche al fine di potenziare l’attività di acquisizione delle entrate comunali.

Tale finalità, tra l’altro, è stata considerata così rilevante dal legislatore, anche ai fini del perseguimento e mantenimento degli equilibri di bilancio, da sottrarre il trattamento incentivante per il personale alle limitazioni previste per il trattamento accessorio del personale, legate al dato 2016.

Consequenzialmente, lo spirito della norma è quello di premiare l’effettivo incremento di accertamenti e incassi da IMU e TARI e, pertanto, non può che condividersi l’assunto che ciò che rileva è che la destinazione del maggior gettito (da incassare, oltre che da accertare) avvenga nel rispetto degli equilibri di bilancio e dei principi di finanza pubblica deducibile da idonea programmazione, della corretta e preventiva determinazione degli obiettivi, della destinazione dei soli maggiori incassi (o meglio, di una percentuale di essi) al trattamento accessorio e, infine, della liquidazione sulla base di entrate certe risultanti dall’approvazione del rendiconto del precedente esercizio finanziario.

Per quanto riguarda, invece, il termine afferente il documento consuntivo, sempre secondo la pronuncia, appare rilevante la diversa funzione del bilancio di previsione e del rendiconto, rispettivamente preordinati alla programmazione degli interventi e all’allocazione delle relative risorse nell’esercizio finanziario futuro, il primo, e alla rappresentazione delle risultanze della gestione precedente, il secondo.

In tale logica sistematica – è infine osservato – appare incongruo correlare gli incentivi in questione all’approvazione del rendiconto esclusivamente entro il termine ordinario del 30 aprile, anche in considerazione del fatto che l’approvazione del rendiconto oltre il termine fissato dal d.lgs. n. 267/2000, ma entro il termine per legge differito, non altera i risultati raggiunti nel precedente esercizio finanziario, né produce alcun effetto sull’avvenuta attività di riscossione da parte del personale che, avendo raggiunto l’obiettivo assegnato, sarebbe pregiudicato dalla mancata corresponsione dell’incentivo pianificato nel bilancio di previsione tempestivamente approvato.

Marco Rossi


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