IN POCHE PAROLE….

Illegittimo un ponteggio premiante per gli operatori presenti sul territorio della Regione in cui opera la SA.


Tar Calabria, Reggio Calabria, sez. III, sentenza 30 novembre 2021 n. 901, Pres. Criscienti, Est. Romeo


L’attribuzione indiscriminata di un punteggio aggiuntivo in favore degli operatori presenti sul territorio della Regione è foriera di un ingiustificato pregiudizio a danno di quelle imprese che non possano vantare un siffatto radicamento.

La dimensione ‘regionale’ del criterio di collegamento al territorio degli operatori economici partecipanti è irragionevole laddove non consente di comprendere come la presenza ‘radicata’ di un’impresa in una qualsiasi area del vastissimo territorio regionale possa meglio ‘illuminare’ la qualità dell’offerta. 

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L’impresa terza classificata impugna l’aggiudicazione di una procedura aperta avente ad oggetto l’appalto per l’individuazione di soggetto attuatore del progetto SPRAR unitamente alle lex specialis, nella parte in cui prevede l’assegnazione di un punteggio inerente al “Radicamento dell’Ente Gestore nel territorio della Regione”.

Tale attribuzione sarebbe illegittima per genericità, finendo con il favorire, in modo del tutto irragionevole, le imprese che hanno un collegamento organizzativo con il territorio regionale, con evidente violazione dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

In secondo luogo, l’irragionevolezza e l’ingiustizia del criterio emergerebbero proprio con riferimento alla posizione della ricorrente, la quale, pur avendo impeccabilmente svolto il servizio oggetto d’appalto nel triennio precedente in qualità di gestore uscente, verrebbe senza alcuna plausibile ragione penalizzata nella possibilità di poterlo proseguire, per la semplice circostanza che altri operatori vantano un più prolungato radicamento nel territorio della Regione.

La sentenza

Il Collegio ritiene il ricorso fondato evidenziando che la ragionevolezza della clausola di territorialità va valutata in rapporto alla funzionalità delle specifiche esigenze poste dalla natura e dalle caratteristiche della prestazione (TAR Veneto, sez. I, 21 giugno 2018, n. 673).

Clausola irragionevole  – Nel caso in esame, la delineata dimensione ‘regionale’ del criterio di collegamento al territorio degli operatori economici partecipanti ne rende palpabile l’irragionevolezza, non essendo dato comprendere come la presenza ‘radicata’ di un’impresa in una qualsiasi area del vastissimo territorio regionale, magari distante centinaia di chilometri dal Comune appaltante, possa meglio ‘illuminare’ la qualità dell’offerta.

Se, infatti, si fosse valorizzato il radicamento territoriale comunale o provinciale, la previsione del bando avrebbe potuto, forse, soddisfare il raggiungimento dello scopo prefissato dall’amministrazione, ma il radicamento territoriale regionale premierebbe anche un’impresa che potrebbe vantare rapporti con le realtà sociali distanti centinaia di chilometri (dal Comune) che risulterebbero del tutto ininfluenti ai fini della tutela dell’interesse individuato dall’amministrazione”.

Tali rilievi appaiono inoltre idonei a confutare l’applicabilità alla vicenda che occupa – invocata dalla difesa Stazione appaltante sul rilievo di una pretesa identità di situazioni – dei principi affermati dalla recente sentenza n. 472/2021 del TAR di Catanzaro circa la legittimità di una omologa clausola di radicamento territoriale dell’Ente gestore di un servizio di analoga natura, tenuto conto che nella vicenda oggetto di quel giudizio la clausola contestata – ritenuta dai Giudici non irragionevole – aveva rilevanza ‘provinciale’, valorizzando dunque le esperienze pregresse degli operatori in un contesto territoriale più circoscritto.

Vulnus alla concorrenza e non discriminazione – Sicché appare evidente che l’attribuzione indiscriminata di un punteggio aggiuntivo in favore degli operatori presenti sul territorio della Regione sia foriera di un ingiustificato pregiudizio a danno di quelle imprese che, come la ricorrente, non possano vantare un siffatto radicamento, e ciò nondimeno possano essere in grado di avviare un proficuo dialogo con il territorio relazionandosi con i servizi socio-assistenziali ed educativi e con gli altri soggetti coinvolti nell’erogazione di servizi di accoglienza integrata in favore dei titolari di protezione internazionale.

La clausola territoriale in esame presta inoltre il fianco a dubbi di legittimità in relazione all’art. 95 del codice dei contratti anche sul diverso fronte della misura del punteggio ad essa correlato e del relativo criterio di attribuzione, stabilito in ragione di un punto per ogni anno (di radicamento) fino a un massimo di dieci punti. Tale punteggio, infatti, figura certamente rilevante, in quanto corrispondente alla decima parte del punteggio totale attribuibile per l’offerta tecnica, e come tale idoneo ad impattare negativamente sulla concorrenza, potendo nel settore di interesse anche la più modesta variazione di punteggio condizionare l’esito della gara.

Alla luce delle esposte argomentazioni la clausola del bando in questione va ritenuta illegittima per violazione dell’art. 95, co. 6, del codice dei contratti nonché dei su menzionati principi di concorrenza e non discriminazione e, altresì, per eccesso di potere in relazione ai plurimi profili di irragionevolezza sopra rilevati.

di Simonetta Fabris


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