IN POCHE PAROLE….

Il versamento del contributo ANAC effettuato dalla società consorziata designata esecutrice anzinchè dal Consorzio stabile non è motivo di esclusione.


Tar Sicilia, Catania, sez. III, sentenza 04 novembre 2021 n. 3268, Pres. Burzichelli, Est. Cumin


L’art. 1180 c.c., consente che l’adempimento di una determinata obbligazione e quindi anche il pagamento di un certo debito pecuniario, avvenga ad opera di soggetti terzi.

A margine

Un’impresa concorrente impugna l’aggiudicazione di una gara di lavori di “Adeguamento sismico e messa in sicurezza di un Istituto Comprensoriale”, affermando l’irregolarità dell’offerta del controinteressato Consorzio stabile aggiudicatario per pagamento del contributo ANAC assolto dalla designata società esecutrice delle opere consorziata, piuttosto che dal Consorzio Stabile, con conseguente violazione dell’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e della Delibera n. 1121 del 29/12/2020 dell’ANAC, art. V.3.2.1).

La sentenza – Il Collegio ricorda che l’art. 1, comma 67, della Legge 23/12/2005 n. 266 dispone che: “l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, cui è riconosciuta autonomia organizzativa e finanziaria, ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento di cui al comma 65 determina annualmente l’ammontare delle contribuzioni ad essa dovute dai soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla sua vigilanza, nonche’ le relative modalità di riscossione, ivi compreso l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta nell’ambito delle procedure finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche”.

Ad avviso del Collegio da tale norma non può essere desunto alcun obbligo di “versamento (in proprio) del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta”, a fronte della possibilità, garantita dall’art. 1180 c.c., che l’adempimento di una determinata obbligazione – e quindi: anche il pagamento di un certo debito pecuniario – avvenga ad opera di soggetti terzi.

In assenza della espressa previsione normativa circa la personalità dell’obbligo in materia di versamento del contributo ANAC, e senza che possa assumere alcuna rilevanza il diverso eventuale tenore delle risposte fornita dalla stessa stazione appaltante alle FAQ (di valore assolutamente recessivo se in contrasto con una norma di rango legislativo), le uniche circostanze tali da poter precludere la efficacia nei confronti della stazione appaltante e dell’ANAC della operata solutio da parte della consorziata esecutrice avrebbero potuto essere, a norma dell’art. 1180 c.c.:

1) “l’interesse (del creditore) a che il debitore esegua personalmente la prestazione”;

2) Il rifiuto del creditore “se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.

Nel caso di specie, però, il Consorzio Stabile non ha manifestato alcuna opposizione a che fosse la società esecutrice ad assolvere agli obblighi di cui di cui all’art.1, comma 67 della Legge 23/12/2005 n. 266 e alla Delibera n. 1121 del 29/12/2020 dell’ANAC.

Per quanto concerne invece l’interesse “a che il debitore esegua personalmente la prestazione”, la sua individuazione non può costituire oggetto di un’indagine di tipo motivazionale e psicologico così come per l’attuazione dei rapporti obbligatori secondo lo jus commune. Qui l’”interesse” dell’ANAC è unicamente quello correlato al munus che l’ordinamento attribuisce a tale autorità.

Pertanto, rispetto a tale (istituzionalizzato) “interesse” rimane ininfluente, in assenza di una specifica previsione di legge che specifichi come personale “l’obbligo di versamento del contributo da parte degli operatori economici quale condizione di ammissibilità dell’offerta”, se sia stato lo stesso partecipante alla gara a procedere al versamento del contributo, od un soggetto terzo a norma dell’art. 1180 c.c.

Il Collegio ritiene quindi perfettamente corretta la scelta effettuata dalla stazione appaltante di non disporre l’ esclusione dalla gara del Consorzio Stabile aggiudicatario.


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