IN POCHE PAROLE…

Il Governo, nella riunione del Consiglio dei Ministri del 16 novembre scorso, ha approvato il decreto legislativo con l’istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico in attuazione della legge delega 46/2021 , in vigore da marzo 2022.


I documenti

Legge delega 1 aprile 2021, n. 46. , recante ” Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale” (GU n. 82 del 6 aprile 2021)

Comunicato stampa del Consiglio dei ministri

 


A decorrere dal 1° marzo 2022 verrà istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, ce un beneficio economico  mensile ai nuclei familiari secondo la condizione economica del nucleo, sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Le domande di assegnazione si potranno presentare dal primo gennaio 2022, per un periodo che andrà da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Insieme alla domanda l’interessato  andrà presentata anche la dichiarazione Isee, ma chi non la presenta riceverà comunque l’assegno al minimo.

Potranno richiederlo tutti i residenti da almeno due anni, compresi i cittadini extracomunitari.

L’assegna è  riconosciuto ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra
una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

Gli importi saranno parametrati all’Isee:, sotto i 15mila euro di Isee spetterà il massimo dei benefici, oltre i 40mila comunque almeno il minimo.

Il beneficio  è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo del beneficiario.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è istituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi, monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno di cui al presente decreto


LO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ISTITUZIONE DELL’ASSEGNO
UNICO E UNIVERSALE, IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA CONFERITA AL
GOVERNO AI SENSI DELLA LEGGE 1° APRILE 2021, N. 46.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
VISTA la legge 1° aprile 2021, n. 46 recante “Delega al Governo per riordinare, semplificare e
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale”;
VISTO il decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1988, n. 153 recante “norme in materia previdenziale, per il miglioramento delle gestioni degli enti
portuali ed altre disposizioni urgenti” e, in particolare, l’articolo 2;
VISTA la legge 23 dicembre 1998, n. 448 recante “misure di finanza pubblica per la stabilizzazione
e lo sviluppo” e, in particolare, l’articolo 65;
VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare, l’articolo 1, comma
353;
VISTO l’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante istituzione del “Fondo
assegno universale e servizi alla famiglia”;
VISTO il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, recante “Misure urgenti in materia di assegno temporaneo per figli minori”;
VISTO il decreto-legge 30 settembre 2021, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla
legge…recante misure urgenti in materia di giustizia e di difesa, nonché proroghe in tema di
referendum, assegno temporaneo e IRAP e, in particolare, l’articolo 4;
VISTO il decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge…. recante
misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili e, in
particolare, l’articolo 17, comma 1;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 recante approvazione del
testo unico delle imposte sui redditi e, in particolare, l’articolo 12;
VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…;
SENTITA la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del…;
SULLA PROPOSTA del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali e del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per le disabilità;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1
(Oggetto)
1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l’assegno unico e universale per i figli a carico, che
costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di
ciascun anno e febbraio dell’anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione
economica del nucleo, in base all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito
disciplinato.
2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare
indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell’articolo 7 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l’ISEE
è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5
dicembre 2013, n.159.
3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda,
ai sensi dell’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal
richiedente l’assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione, anche con riferimento all’articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3.

ART. 2
(Beneficiari)
1. L’assegno di cui all’articolo 1, il cui importo è determinato ai sensi dell’articolo 4, è riconosciuto
ai nuclei familiari:
a) per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
b) per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra
una delle seguenti condizioni:
1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
2) svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore
a 8.000 euro annui;
3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
4) svolga il servizio civile universale;
c) per ciascun figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
2. L’assegno di cui all’articolo 1 spetta, nell’interesse del figlio, in parti uguali a chi esercita la
responsabilità genitoriale, salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 4 e 5.
3. Al fine di assicurare la piena conoscibilità del beneficio, al momento della registrazione della
nascita del figlio, l’ufficiale dello stato civile informa i genitori sull’assegno. Alle attività previste dal
presente comma si provvede nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3
(Requisiti soggettivi del richiedente)
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è riconosciuto a condizione che al momento della presentazione
della domanda e per tutta la durata del beneficio il richiedente sia in possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
a) sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero sia cittadino di uno Stato non appartenente
all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia
titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo
superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a
soggiornare in Italia per un periodo superiore a sei mesi;
b) sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
c) sia residente e domiciliato in Italia;
d) sia o sia stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di
un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.

ART. 4
(Criteri per la determinazione dell’assegno)
1. Per ciascun figlio minorenne è previsto un importo pari a 175 euro mensili. Tale importo spetta in
misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce
gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 50 euro
in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo
rimane costante.
2. Per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è previsto un
importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a
15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati
nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000
euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
3. Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una maggiorazione dell’importo pari a 85 euro
mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di
ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati nella tabella 1 fino a
raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di
ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
4. Per ciascun figlio con disabilità minorenne è prevista una maggiorazione, sulla base della
condizione di disabilità come definita ai fini ISEE, degli importi individuati ai sensi dei commi 1 e 3
pari a 105 euro mensili in caso di non autosufficienza, a 95 euro mensili in caso di disabilità grave e
a 85 euro mensili in caso di disabilità media.
5. Per ciascun figlio con disabilità maggiorenne fino al compimento del ventunesimo anno di età è
prevista una maggiorazione dell’importo individuato ai sensi del comma 2 pari a 50 euro mensili.
6. Per ciascun figlio con disabilità a carico di età pari o superiore a 21 anni è previsto un assegno
dell’importo pari a 85 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari o inferiore
a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi indicati
nella tabella 1 fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000
euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane costante.
7. Per le madri di età inferiore a 21 anni è prevista una maggiorazione degli importi individuati ai
sensi dei commi 1 e 3 pari a 20 euro mensili per ciascun figlio.
8. Nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione
per ciascun figlio minore pari a 30 euro mensili. Tale importo spetta in misura piena per un ISEE pari
o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente secondo gli importi
indicati nella tabella 1 fino ad annullarsi in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli
di ISEE superiori a 40.000 euro la maggiorazione non spetta.
9. Nel caso di assenza di ISEE per i casi indicati all’articolo 1, comma 3, spettano gli importi
corrispondenti a quelli minimi previsti ai commi da 1 a 8.
10. A decorrere dall’anno 2022 è riconosciuta una maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con
quattro o più figli, pari a 100 euro mensili per nucleo.
11. Gli importi dell’assegno di cui all’articolo 1, come individuati della tabella 1 allegata al presente
decreto, e le relative soglie ISEE sono adeguati annualmente alle variazioni dell’indice del costo della
vita.

ART. 5
(Maggiorazione per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 25.000 euro)
1. Al fine di consentire la graduale transizione alle nuove misure a sostegno dei figli a carico e di
garantire il rispetto del principio di progressività, per le prime tre annualità, è istituita una
maggiorazione di natura transitoria, su base mensile, dell’importo dell’assegno di cui all’articolo 1,
come determinato ai sensi dell’articolo 4.
2. La maggiorazione di cui al comma 1 è riconosciuta ai soggetti aventi diritto all’assegno come
determinato all’articolo 4 e in presenza delle ulteriori entrambe seguenti condizioni:
a) valore dell’ISEE del nucleo familiare di appartenenza del richiedente non superiore a 25.000 euro;
b) effettiva percezione, nel corso del 2021, dell’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2
del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988,
n. 153, in presenza di figli minori da parte del richiedente o da parte di altro componente del nucleo
familiare del richiedente.
3. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 è pari alla somma dell’ammontare mensile della
componente familiare, come determinato al comma 4, e dell’ammontare mensile della componente
fiscale, come determinato al comma 5, al netto dell’ammontare mensile dell’assegno come
determinato all’articolo 4.
4. Per componente familiare si intende:
a) per i nuclei familiari che comprendono entrambi i genitori, inclusi quelli separati o divorziati o
comunque non conviventi, il valore teorico dell’assegno per il nucleo familiare determinato sulla base
della Tabella A allegata al presente decreto;
b) per i nuclei familiari che comprendono uno solo dei due genitori, il valore teorico dell’assegno per
il nucleo familiare determinato sulla base della Tabella B allegata al presente decreto.
5. Per componente fiscale si intende:
a) nei casi in cui entrambi i genitori siano titolari di un reddito superiore a 2.840,51 euro annui, la
somma degli importi dei valori teorici delle detrazioni per i figli determinati, sulla base della Tabella
C allegata al presente decreto, per ciascun genitore;
b) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a), l’importo del valore teorico della detrazione per i
figli determinato per il solo richiedente sulla base della Tabella D allegata al presente decreto.
6. Ai fini del riconoscimento degli importi indicate dalle Tabelle A, B, C e D:
a) vanno considerati i figli componenti del nucleo familiare del richiedente;
b) va considerato l’indicatore della situazione reddituale, valido ai fini ISEE, come risultante
dall’articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, per le
Tabelle A e B e il reddito del genitore risultante dalla dichiarazione sostitutiva unica ai sensi
dell’articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, valida
ai fini del calcolo dell’ISEE di cui al comma 2, lettera a), per le Tabelle C e D.
7. La maggiorazione mensile di cui al comma 1 spetta:
a) per l’intero, nell’anno 2022, a decorrere dal 1° marzo 2022;
b) per un importo pari a 2/3, nell’anno 2023;
c) per un importo pari a 1/3 nell’anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell’anno 2025.
8. La maggiorazione non spetta a decorrere dal 1° marzo 2025.
9. La sussistenza della condizione di cui comma 2, lettera b), è autodichiarata dal richiedente al
momento della richiesta. Tale autodichiarazione è soggetta a controllo successivo a cura dell’INPS
che provvede, in caso di dichiarazione mendace, alla revoca della maggiorazione e all’applicazione
delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

ART. 6
(Modalità di presentazione della domanda ed erogazione del beneficio)
1. La domanda per il riconoscimento dell’assegno di cui all’articolo 1 è presentata a decorrere dal 1°
gennaio di ciascun anno ed è riferita al periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di
presentazione della domanda e quello di febbraio dell’anno successivo. La domanda è presentata in
modalità telematica all’INPS ovvero presso gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001,
n. 152, secondo le modalità indicate dall’INPS sul proprio sito istituzionale entro 20 giorni dalla
pubblicazione del presente decreto.
2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4 e 5, la domanda di cui al comma 1 è presentata da un
genitore ovvero da chi esercita la responsabilità genitoriale. L’assegno è riconosciuto a decorrere dal
mese successivo a quello di presentazione della domanda; nel caso in cui è presentata entro il 30
giugno dell’anno di riferimento, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo
anno. Ferma restando la decorrenza, l’INPS provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta
giorni dalla domanda.
3. Nel caso di nuove nascite in corso di fruizione dell’assegno, la modifica alla composizione del
nucleo familiare è comunicata con apposita procedura telematica all’INPS ovvero presso gli istituti
di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 entro centoventi giorni dalla nascita del nuovo
figlio, con riconoscimento dell’assegno a decorrere dal settimo mese di gravidanza.
4. L’assegno è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva,
in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l’assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di nomina di un tutore,
l’assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato.
5. I figli maggiorenni di cui all’articolo 2 possono presentare la domanda di cui al comma 1 in
sostituzione dei genitori secondo le modalità di cui al presente articolo e richiedere la corresponsione
diretta della quota di assegno loro spettante.
6. L’erogazione avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, fatto
salvo quanto previsto all’articolo 7 in caso di nuclei familiari percettori di Reddito di cittadinanza.
7. Con riguardo all’assegno relativo ai mesi di gennaio e febbraio di ogni anno, si fa riferimento
all’ISEE in corso di validità a dicembre dell’anno precedente.
8. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all’articolo 7,
comma 2, sono valutati in 14.219,5 milioni di euro per l’anno 2022, 18.222,2 milioni di euro per
l’anno 2023, 18.694,6 milioni di euro per l’anno 2024, 18.914,8 milioni di euro per l’anno 2025,
19.201,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.316,0 milioni di euro per l’anno 2027, 19.431,0 milioni
di euro per l’anno 2028 e 19.547,0 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 si provvede ai
sensi dell’articolo 13. L’INPS provvede al monitoraggio dei relativi oneri, anche in via prospettica
sulla base delle domande pervenute e accolte, e comunica mensilmente i risultati di tale attività al
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze inviando
entro il 10 del mese successivo al periodo di monitoraggio, la rendicontazione degli oneri, anche a
carattere prospettico, relativi alle domande accolte.

ART. 7
(Compatibilità rispetto alle prestazioni sociali)
1. L’assegno di cui all’articolo 1 è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a
favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti
locali.
2. Per i nuclei familiari percettori del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26, l’INPS corrisponde d’ufficio,
a valere sugli oneri indicati all’articolo 6, comma 10, l’assegno di cui all’articolo 1 congiuntamente ad
esso e con le modalità di erogazione del Reddito di cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo
dell’assegno spettante in ciascuna mensilità ai sensi di quanto previsto dal presente comma. Il
beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di
cittadinanza relativa ai figli minori che fanno parte del nucleo familiare, calcolata sulla base della
scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n. 26. La richiesta di suddivisione del Reddito di
cittadinanza fra i componenti maggiorenni del nucleo comporta anche il pagamento dell’assegno
unico in parti uguali fra gli esercenti la responsabilità genitoriale.
3. Per la determinazione del Reddito familiare di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), n. 4), del
decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge del 28 marzo 2019, n.
26, l’assegno non si computa nei trattamenti assistenziali di cui all’articolo 2, comma 6, del medesimo
decreto-legge.

ART. 8
(Neutralità fiscale)
1. L’assegno non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

ART. 9
(Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia, è
istituito l’Osservatorio nazionale per l’assegno unico e universale per i figli a carico, di seguito
Osservatorio, con funzioni di supporto tecnico-scientifico per lo svolgimento delle attività di analisi,
monitoraggio e valutazione d’impatto dell’assegno di cui al presente decreto.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Presidente dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui
all’articolo 1, commi 1250 e 1253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed è composto da
rappresentanti delle Amministrazioni competenti in materia e delle associazioni familiari individuate
con il decreto di cui al comma 4, nonché da un membro designato dal Presidente dell’Osservatorio
nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e della Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Nello svolgimento delle funzioni, l’Osservatorio:
a) promuove iniziative e incontri seminariali per favorire la conoscenza dei risultati delle
ricerche e indagini;
b) coordina le proprie attività di ricerca con quelle dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia e
dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451;
c) predispone per l’Autorità politica delegata per la famiglia una relazione semestrale sullo stato di
implementazione dell’assegno; a tal fine, l’INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
alla realizzazione di un osservatorio statistico sui beneficiari dell’assegno aggiornato mensilmente e
pubblicato sul sito istituzionale dell’Istituto nonché alla trasmissione all’Osservatorio di una relazione
trimestrale sugli aspetti amministrativi-gestionali; la relazione semestrale dell’Osservatorio individua,
altresì, le possibili azioni da realizzare per una maggiore efficacia dell’intervento.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata per la
famiglia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite
la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio.
5. Dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio non derivano nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. Ai suoi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese
o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 10
(Abrogazioni e modificazioni)
1. Con effetto dal 1° gennaio 2022, è abrogato il comma 353 dell’articolo 1, della legge 11 dicembre
2016, n. 232.
2. Con effetto dal 1° marzo 2022, l’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è abrogato. Per
l’anno 2022, l’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 è riconosciuto
esclusivamente con riferimento alle mensilità di gennaio e febbraio.
3. Limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di
essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153 e di cui all’articolo 4 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 1955, n. 797.
4. All’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera c), primo periodo, dopo le parole “i figli adottivi o affidati” sono aggiunte
le seguenti: “, di età pari o superiore a 21 anni che non beneficiano dell’assegno unico e universale
di cui al decreto legislativo recante attuazione della legge 1° aprile 2021, n. 46”;
b) al comma 1, lettera c), il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;
c) al comma 1, lettera c), sesto periodo, dopo le parole “In presenza di più figli” sono aggiunte
le seguenti: “che danno diritto alla detrazione”;
d) il comma 1-bis è abrogato;
e) al comma 2, primo periodo, le parole “Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis” sono sostituite
dalle seguenti: “Le detrazioni di cui al comma 1”;
f) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano a decorrere dal 1° marzo 2022.
6. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono abrogati i commi 348 e 349 dell’articolo 1, della legge 11
dicembre 2016, n. 232.
ART. 11
(Disposizioni di proroga in materia di assegno temporaneo per figli minori e di maggiorazione
dell’importo dell’assegno al nucleo familiare)
1. Al decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2021, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “28
febbraio 2022”. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto secondo le modalità disciplinate
dagli articoli da 1 a 4 del citato decreto-legge n. 79 del 2021 e nel limite di spesa di 440 milioni di
euro per l’anno 2022;
b) all’articolo 5, comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “28
febbraio 2022”.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 440 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla
lettera a) e valutati in 463 milioni di euro per l’anno 2022 con riferimento alla lettera b) si provvede
ai sensi dell’articolo 13.
ART. 12
(Disposizioni in materia di assunzione di personale per l’attuazione dell’Assegno unico e
universale)
1. Al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel presente decreto, a decorrere
dall’anno 2022 è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale di Area C con profilo economico C1 da assegnare alle strutture dell’INPS.
La dotazione organica del personale di Area C dell’INPS è incrementata di n. 385 unità.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 si
provvede ai sensi dell’articolo 13.
3. L’INPS pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all’utenza utilizzando
le banche dati presenti negli archivi dell’Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli
strumenti necessari ad un’eventuale erogazione d’ufficio dell’assegno.
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ART. 13
(Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dal riconoscimento dell’assegno di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e all’articolo 7,
comma 2, dall’articolo 11 e dall’articolo 12 valutati complessivamente in 15.142,5 milioni di euro
per l’anno 2022, 18.242,2 milioni di euro per l’anno 2023, 18.714,6 milioni di euro per l’anno 2024,
18.934,8 milioni di euro per l’anno 2025, 19.221,0 milioni di euro per l’anno 2026, 19.336,0 milioni
di euro per l’anno 2027, 19.451,0 milioni di euro per l’anno 2028 e 19.567,0 milioni di euro annui a
decorrere dall’anno 2029 si provvede:
a) quanto a 6.627,9 milioni di euro per l’anno 2022, 6.018,6 milioni di euro per l’anno 2023,
6.669,0 milioni di euro per l’anno 2024, 6.874,0 milioni di euro per l’anno 2025, 6.962,4 milioni di
euro per l’anno 2026, 6.897,2 milioni di euro per l’anno 2027, 6.861,1 milioni di euro per l’anno 2028
e 6.824,1 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029 mediante corrispondente riduzione
dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e
successive modificazioni e integrazioni, come rifinanziata dall’articolo 17, comma 1, del decretolegge 21 ottobre 2021, n. 146;
b) per la restante quota mediante le maggiori entrate derivanti dall’articolo 10, commi 4 e 5 e
dalle minori spese derivanti dall’articolo 10, commi da 1 a 3 e comma 6.
ART. 14
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare


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