IN POCHE PAROLE….
I soggetti che abbiano riportato condanne penali, anche per reati estinti, non possono essere iscritti nell’elenco nazionale degli OIV.
Consiglio di Stato, sez. I, parere adunanza 15 settembre 2021, n. 1575– Pres. (ff.) Carpentieri, Est. Mele
Nella specie non si tratta di valutare la moralità e l’affidabilità di un soggetto mero esecutore di opera pubblica, ma bensì di un “controllore” nell’ambito di funzioni che attengono al funzionamento ed all’attività complessiva delle P.A.
A margine
Un soggetto propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del provvedimento del Dipartimento della Funzione Pubblica di cancellazione dall’Elenco nazionale degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV) in esito ai controlli effettuati da cui risulta a suo carico una condanna penale divenuta irrevocabile nel 1994.
In particolare, il soggetto deduce che la condanna di cui trattasi risale a ben 24 anni prima ed era stata emessa per reati contravvenzionali, utilizzando l’istituto del patteggiamento di cui all’articolo 444 c.p.p., evidenziando che, ai sensi del successivo articolo 445 c.p.p., esso comporta l’applicazione del beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale quando la pena inflitta non sia superiore a due anni.
Lo stesso articolo 445 c.p.p. prevede, per i reati contravvenzionali con pena non superiore ai due anni, l’estinzione degli stessi, ove l’imputato nel termine di due anni non commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole, determinandosi altresì l’estinzione di ogni effetto penale.
Il ricorrente sottolinea che nei diversi casi in cui la legge prevede similari oneri dichiarativi è sempre prevista l’esclusione del suddetto obbligo dichiarativo per reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione ovvero l’estinzione, come previsto in materia di appalti dall’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016.
Pertanto, non sarebbe ragionevole richiedere di dichiarare situazioni che, per espressa previsione legislativa, non rilevano più ai fini dell’affidabilità e dell’integrità morale del partecipante.
In via in via subordinata l’interessato contesta il decreto del 2 dicembre 2016 con cui la Presidenza del Consiglio ha istituito l’Elenco nazionale dei componenti degli OIV, ove il relativo articolo 2 fosse interpretato nel senso di escludere la partecipazione di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati ormai estinti.
Il parere – Il collegio evidenzia la legittimità della previsione dell’art. 2 del decreto del 2 dicembre 2016 che esclude la partecipazione di soggetti che abbiano riportato condanne penali per reati ormai estinti.
Invero, nell’Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione non possono essere iscritti (o, se già iscritti, debbono esserne cancellati) i soggetti che hanno riportato sentenze penali definitive di condanna, anche in base all’istituto del patteggiamento, ossia della applicazione della pena su richiesta della parte.
Infatti, il generale riferimento al “non aver riportato condanne penali” evidenzia l’irrilevanza della natura del reato commesso (delitto o contravvenzione) nonché dell’epoca, anche risalente, della condanna.
La Sezione aggiunge che il dettato normativo non attribuisce rilevanza ai reati estinti, non essendovi alcun riferimento, ai fini della sussistenza comunque del requisito di iscrizione, a tali reati.
Inoltre, in considerazione dell’attribuzione agli OIV di molteplici e delicate funzioni di controllo che attengono al funzionamento delle pubbliche amministrazioni, al corretto utilizzo delle risorse pubbliche ed alla prevenzione ed al contrasto dei fenomeni di corruzione, le previsioni del decreto ministeriale impugnato risultano legittime e proporzionate, anche con riferimento agli obblighi dichiarativi imposti, i quali devono essere adempiuti da soggetti aspiranti “controllori” in maniera puntuale, completa e veridica, derivandone altrimenti l’esclusione o la cancellazione dall’Elenco.
Non può, invero, predicarsi l’applicabilità al procedimento di iscrizione nell’Elenco Nazionale dei componenti degli Organismi di valutazione delle disposizioni dettate dal Codice dei contratti pubblici, laddove prevede che non può costituire motivo di esclusione la condanna penale “quando il reato è stato dichiarato estinto” dopo la condanna.
Infatti, non si tratta nella specie di valutare la moralità e l’affidabilità di un soggetto mero esecutore di opera pubblica, ma bensì di un “controllore” nell’ambito di funzioni che attengono al funzionamento ed all’attività complessiva delle pubbliche amministrazioni, per il cui esercizio è ragionevole imporre requisiti più stringenti rispetto a quanto avviene in materia di partecipazione a procedure di appalto o concessioni.
Rileva, peraltro, la Sezione che, anche a voler accedere alla tesi sostanzialistica propugnata dal ricorrente e ritenere sussistente il requisito di partecipazione in presenza di condanna per reato estinto, il predetto requisito può ritenersi presente solo quando l’estinzione sia stata dichiarata dal giudice penale.
In proposito si evidenzia che la disposizione del Codice dei contratti pubblici invocata dal ricorrente espressamente richiede, ai fini dell’insussistenza del motivo di esclusione dalla procedura a cagione della condanna penale, l’avvenuta dichiarazione di estinzione del reato.