IN POCHE PAROLE….
Le equipollenze dei titoli di studio costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica.
Tar Puglia, Lecce, sez. III, sentenza 11 agosto 2021, n. 1264, Pres. D’Arpa, Est. Abbate
Il giudizio di equipollenza appartiene esclusivamente al legislatore, con la conseguenza che l’unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione.
A margine
Un concorrente impugna la sua esclusione da un concorso pubblico per titoli ed esami presso un Comune per la copertura di n. 2 posti di istruttore Direttivo Tecnico, Categoria Giuridica “D” a fronte della ravvisata non equipollenza, secondo l’attestazione acquisita dal M.I.U.R., del titolo di studio posseduto dal ricorrente «laurea in scienze geo – topo – cartografiche, estimative, territoriali ed edilizie della classe n° 7 del d.m. 509/99» con i diplomi di laurea triennale di ingegneria o di architettura e diplomi di laurea conseguita nel vecchio ordinamento di ingegneria o di architettura, come previsto dal bando di concorso, quali requisiti generali di ammissione.
Il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento di esclusione deducendo che la motivazione dello stesso, facendo riferimento alla mancata equipollenza/equiparazione dei due diplomi, alla stregua di una interpretazione autentica operata dal MIUR “dei Decreti Ministeriali vigenti in materia” si pone in contrasto con la stessa volontà dell’Amministrazione che aveva fatto ricorso al criterio dell’equipollenza sostanziale e non a quella legale.
La sentenza – Il collegio rileva che, avendo il ricorrente dichiarato (con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà) la equipollenza “legale” tra la laurea triennale da lui posseduta ed il titolo di studio richiesto dal bando- che, invece, è stata correttamente esclusa dal M.I.U.R – l’esclusione del ricorrente dal concorso è stata legittimamente disposta dal Comune, in disparte ogni questione se il bando, nel fare riferimento alla equipollenza, facesse riferimento ai criteri legali (art. 4 D.M. n. 509/1999, Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009, D.M. n. 270/2004) ovvero rimettesse alla Commissione di concorso la concreta valutazione di equipollenza o equiparazione c.d. sostanziale tra il titolo di studio posseduto dal concorrente e il titolo di studio richiesto dal bando.
Priva di pregio è l’affermazione secondo cui, essendo il diploma di laurea posseduto dal ricorrente equipollente al diploma di laurea in “Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale” ed essendo quest’ultimo diploma equipollente, in base al D.M. 11.5.2000, al diploma di laurea in Ingegneria civile ed Architettura ai fini dell’ammissione ai pubblici concorsi, vi sarebbe anche una equipollenza formale tra il diploma di laurea posseduto dal ricorrente principale con quello di Ingegneria ed Architettura.
Deve, infatti, ritenersi che le equipollenze valgono e operano esclusivamente per i diplomi di laurea espressamente citati nei relativi decreti di equipollenza e, quindi, non possono essere estese secondo una proprietà transitiva ad altre lauree, in quanto “l’equipollenza dei titoli di studio può essere riconosciuta e determinata esclusivamente dalla legge (cd. equipollenza formale)” (T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 01 marzo 2011, n. 1867).
A tale riguardo, la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “Diversamente, si finirebbe con l’effettuare un’interpretazione analogica della disciplina dell’istituto dell’equipollenza tra titoli accademici, non consentita per il carattere eccezionale delle relative norme; il giudizio di equipollenza appartiene, pertanto, esclusivamente al legislatore, con la conseguenza che l’unico parametro cui fare correttamente riferimento è quello fissato dalla legge e dall’ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica (T.A.R. Marche Ancona, sez. I, 25 gennaio 2010, n. 8; T.A.R. Sicilia Catania, sez. II, 29 luglio 2009, n. 1397)” (T.A.R. Puglia, Lecce, Sezione II, 20/07/2011, n. 1384).