IN POCHE PAROLE…

Con la circolare a firma del Capo di gabinetto del Ministro dell’Interno datata 10 agosto 2021 sono state fornite ai prefetti le indicazioni per la verifica delle certificazioni verdi da Covid-19.

Circolare green pass (10.08.2021)

Nel testo della circolare viene evidenziato come il ricorso alle certificazioni verdi rappresenti uno strumento di salvaguardia e di tutela della salute pubblica anche per scongiurare il ripristino di misure restrittive a fini del contenimento del contagio. Viene richiamata, altresì, la massima attenzione sull’attività di verifica e controllo circa l’impiego effettivo di detta certificazione, facendone oggetto di apposita programmazione in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e nelle discendenti pianificazioni di carattere operativo a cura dei questori.

La Certificazione verde COVID-19, com’è noto, nasce per facilitare la libera circolazione in sicurezza dei cittadini nell’Unione europea durante la pandemia di COVID-19. Attesta di aver fatto la vaccinazione o di essere negativi al test o di essere guariti dal COVID-19. La Certificazione contiene un QR Code che permette di verificarne l’autenticità e la validità. La Commissione europea ha creato una piattaforma tecnica comune per garantire che i certificati emessi da uno Stato possano essere verificati nei 27 Paesi dell’UE oltre che in Svizzera, Islanda, Norvegia e Lichtenstein.

In Italia la Certificazione viene emessa esclusivamente attraverso la Piattaforma nazionale del Ministero della Salute in formato sia digitale sia stampabile.

App “Verifica C19”

Per il controllo è stata predisposta  l’applicazione ‘VerificaC19’ che è stata sviluppata dal Ministero della Salute. La Certificazione è richiesta dal verificatore all’interessato che mostra il relativo QR Code (in formato digitale oppure cartaceo).

L’App VerificaC19:

  • legge il QR Code, ne estrae le informazioni e procede con il controllo del sigillo elettronico qualificato;
  • applica le regole per verificare che la Certificazione sia valida;
  • mostra graficamente al verificatore l’effettiva validità della Certificazione nonché il nome, il cognome e la data di nascita dell’intestatario della stessa.

L’interessato, su richiesta del verificatore, esibisce un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.

L’art.3 del D.L. n.105 del 23 luglio 2021 espressamente prevede che l’obbligo di verifica della certificazione è affidato  ad una serie di soggetti, tra cui i titolari e i gestori delle attività per le quali  è richiesto  il Green Pass.

I soggetti autorizzati 

Il DPCM del 17 giugno 2021, ancora più in dettaglio, specifica che  sono autorizzati alla verifica del Green Pass:

  1. i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
  2. il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
  3. i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
  4. il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; 
  5. i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; 
  6. i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati. 
  7. I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) del comma 2 sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica. 

L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica, deve dimostrare, a richiesta dei verificatori, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità. 

Il controllo relativo alla corretta esecuzione delle verifiche è svolto dai soggetti di cui all’art. 4, comma 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19, divenuta operativa dallo scorso 6 agosto, ricorre “in ogni caso” e, proprio in ragione di ciò, costituisce un obbligo a carico dei soggetti ad essa deputati.

La verifica è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.

La certificazione verde, ai sensi dell’art.9 bis del d.l. n.105 del 2021, non è richiesta per i servizi di ristorazione erogati all’aperto, nonché per l’asporto e per il consumo al banco, rimanendo tuttavia al riguardo pienamente confermate tutte le altre disposizioni anti-covid riguardanti il distanziamento interpersonale.

La circolare ministeriale sottolinea alcuni altri aspetti:

  • a questa richiesta il portatore di  Green pass è tenuto ad adempiere,  mostrando il proprio documento, anche se il richiedente non è un pubblico ufficiale
  • la verifica va fatta in maniera riservata, tale da non violare la privacy dell’avventore;
  • va esclusa la possibilità di raccolta dei dati che vengono cosi verificati;
  • in caso si verifichi una violazione o un abuso la sanzione sarà a carico solamente dell’avventore e non del titolare dell’attività.

Tutti i soggetti  sopracitati possono richiedere anche la verifica dell’identità della persona che esibisce il green pass, attraverso il controllo del documento di identità.

La richiesta di esibire il documento di identità, diversamente dalla verifica del possesso della certificazione verde, ha natura discrezionale ed è rivolta a garantire il legittimo possesso della certificazione medesima, pertanto “non ricorre indefettibilmente”: il verificatore può – se lo ritiene necessario – procedere alla richiesta, ad esempio nei casi di manifesta non corrispondenza tra il nome del titolare del green pass e la persona che lo esibisce e più in generale nei casi di abuso o elusione delle norme.

Nelle suindicate fattispecie l’avventore il destinatario del controllo è tenuto all’esibizione del documento d’identità anche qualora il verificatore non rientri nella categoria dei pubblici ufficiali, di cui al comma 2 lett.a) dell’art.13 del DPCM del 17 giugno 2021.

Il controllo sulla corretta esecuzione delle verifiche è comunque rimesso ai sensi dell’art.13 co.3 del DPCM 17 giugno 2021 ai soggetti di cui all’art.4 co.9 del d.l. n.19 del 25 marzo 2020, ossia alle forze di polizia e al personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.

DPCM 17.3.2021 (green pass)

L’attività di verifica delle certificazioni non comporta, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma.

Al riguardo, il Garante per la privacy ha formulato un parere che ha confermato la legittimità di quanto previsto dal d.l. n.105 del 2021 e dal DPCM del 17 giugno u.s.: “la disciplina procedurale comprende, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde – anche gli obblighi di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art.13 co.4, del citato DPCM. Tra le garanzie previste da tale decreto è, del resto, compresa anche l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in qualunque forma”.

L’eventuale sanzione di cui all’art.13 del DPCM del 17 giugno u.s. in caso di mancata corrispondenza fra il possessore della certificazione verde e l’intestatario della medesima risulterà applicabile nei confronti del solo avventore, laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico dell’esercente.

DPCM 2.3.2021

DPCM 2.3.2021 – allegati

Le violazioni riscontrabili all’atto del controllo possono essere così compendiate

violazione dell’art.1, comma 1 del D.P.C.M 2.3.2021:

  • obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
  • obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale o si configurino assembramenti o affollamenti, negli spazi all’aperto delle  strutture sanitarie, nonché in presenza di soggetti con conosciuta connotazione di alterata funzionalità del sistema immunitario (ordinanza del Ministro della Salute del 22.6.2021).

violazione dell’art.1, comma 5 del DPCM 2.3.2021:

  • obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

violazione dell’art.2, comma 2 del DPCM 2.3.2021:

  • si allontanava dal proprio domicilio con infezione respiratoria / febbre maggiore di 37,5°.

violazione dell’art.11, comma 3 del DPCM 2.3.2021:

  • accedeva a □ parchi, □ ville e giardini pubblici non rispettando □ il divieto di assembramento □ la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

violazione dell’art.17 del DPCM 2.3.2021:

  • svolgeva attività □ sportiva, □ motoria all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, senza rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di □ mt.2 per l’attività sportiva, □ mt.1 per ogni altra attività

violazione dell’art.49 del DPCM 2.3.2021:

  • effettuava uno spostamento da e per Stati e territori di cui all’elenco E – allegato E del DPCM 2 marzo 2021, nonché faceva ingresso o transitava nel territorio nazionale in violazione delle disposizioni di cui all’art.49 del DPCM 2 marzo, così come applicato dal d.l. n.52 del 2021 convertito in legge n.87 del 17 giugno 2021 e d.l. n.105 del 23 luglio 2021

violazione dell’art.9-bis, comma 1, del D.L. n.52 del 2021:

  • lettera a): presso esercizio pubblico di ristorazione (compresi bar, ecc.) effettuava la consumazione al tavolo, al chiuso, senza essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera b): accedeva a uno spettacolo aperto al pubblico o un evento o una competizione sportiva senza essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera d): (limitatamente alle attività al chiuso) accedeva a una piscina, centro natatorio, palestra, sport di squadra, centro benessere, anche all’interno di strutture ricettive senza essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021
  • lettera e): accedeva a sagre e/o fiere, convegni e/o congressi senza essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera h): accedeva all’interno di sala giochi, sala scommesse, sala bingo o casinò senza essere munito di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021.

Nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico possono riscontrarsi le seguenti infrazioni:

violazione dell’art.11, comma 2 del D.P.C.M. 2.3.2021:

  • mancata esposizione, all’ingresso di locali pubblici e aperti al pubblico nonché di esercizi commerciali, di un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale

violazione dell’art.27 del D.P.C.M 2.3.2021 e allegati 9, 10 e 11:

  • mancato utilizzo del dispositivo di protezione individuale da parte del personale e/o della clientela;
  • mancata predisposizione di igienizzanti per le mani;
  • mancato distanziamento di almeno un metro tra le sedute e tra la clientela al banco;
  • consentiva la consumazione al tavolo a un numero di persone superiore alle quattro unità (salvo che siano tutti conviventi);

violazione dell’art.9-bis, comma 1, del D.L. n.52 del 2021:

  • nei casi previsti dalla vigente normativa, non verificava il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021 da parte di persona che accedeva ai servizi dallo/a  stesso/a forniti;
  • lettera a): presso esercizio pubblico di ristorazione (compresi bar, ecc.) consentiva la consumazione al tavolo, al chiuso, a persona non munita di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera b): consentiva l’accesso a uno spettacolo aperto al pubblico o un evento o una competizione sportiva a persona non munita di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera d): (limitatamente alle attività al chiuso) consentiva l’accesso a una piscina, centro natatorio, palestra, sport di squadra, centro benessere, anche all’interno di strutture ricettive, a persona munita di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera e): consentiva l’accesso a sagre e/o fiere, convegni e/o congressi a persona non munita di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021;
  • lettera h): consentiva l’accesso all’interno di sala giochi, sala scommesse, sala bingo o casinò a persona non munita di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’art.9, comma 2 del D.L. n.52 del 2021.

La violazione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 a euro 1.000,00, con pagamento in misura ridotta e con effetto liberatorio, più favorevole, di  euro 400,00 (quattrocento/00), pari al  minimo della sanzione edittale, quale sanzione amministrativa e di euro 11,48 per eventuali spese di notifica. Importo ulteriormente ridotto per pagamento entro 5 giorni dalla contestazione/notificazione a euro 280,00 (duecentottanta//00) quale sanzione amministrativa e di euro 11,48 per eventuali spese di notifica.

Nei confronti del titolare dell’esercizio pubblico, ritenuto necessario impedire la prosecuzione o la reiterazione delle violazioni accertate e qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, è disposta l’immediata chiusura provvisoria dell’attività a titolo di sanzione accessoria per un numero di giorni (da 1 a 10) che saranno scomputati da quella definitivamente irrogata.

Per la violazione dell’art.2 del d.l. n.33 del 2020 in relazione all’art.1 co.6 del d.l. n.33 del 2020, convertito in legge n.74 del 2020 (non rispettare il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora o altro luogo indicato quale soggetto posto in isolamento dall’Autorità amministrativa sanitaria perché dichiarato positivo al Covid-19) continua ad essere prevista la sanzione penale e non quella amministrativa.

Il d.l. n.105 del 2021 evidenzia che lo svolgimento di alcune attività è consentito solo se si è in possesso del c.d. green pass, che attesti l’avvenuta effettuazione di almeno una dose di vaccino oppure se si è risultati negativi a un tampone molecolare o rapido nelle ultime 48 ore se si dispone di attestato di guarigione dal COVID-19 nei sei mesi precedenti, anche in zona bianca:

  • servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre
  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso
  • sagre e fiere, convegni e congressi
  • centri termali, parchi tematici e di divertimento
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di ristorazione
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò
  • concorsi pubblici.

La Certificazione verde COVID-19 non è richiesta ai bambini esclusi per età dalla campagna vaccinale (fino a 12 anni) e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, per i quali verrà creata una Certificazione digitale dedicata. Finché questa non sarà disponibile, potranno essere utilizzate quelle rilasciate in formato cartaceo.

Il criterio guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni e Province autonome è calibrato a partire dal 1° agosto su due parametri principali:

  • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
  • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Relativamente alla differenziazione delle misure in funzione del diverso colore individuato per le zone si osserva che costituiscono misure comuni quelle afferenti al distanziamento sociale e all’obbligo delle mascherine nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e all’aperto nelle situazioni in cui non sia possibile mantenere il distanziamento sociale o si verifichino assembramento o affollamento. Per le attività c’è l’obbligo di rispettare i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche.

Restano sospese le attività in sale da ballo, discoteche e simili, all’aperto o al chiuso (parimenti deve ritenersi ancora sospeso il ballo all’interno di qualsivoglia esercizio).

 

In zona bianca non si applicano le misure di sospensione o divieto di esercizio delle attività ad eccezione di sale da ballo, discoteche e simili all’aperto e al chiuso, ragion per cui deve ritenersi ancora sospeso il ballo all’interno di qualsiasi esercizio. Non sono previsti limiti orari per gli spostamenti e conseguentemente anche i limiti di orari per l’apertura delle attività.

Permane l’obbligo di rispettare i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure negli ambienti di lavoro del 6 aprile 2021 e delle Linee Guida adottate dal Ministero della Salute il 29 maggio 2021 per attività dei servizi di ristorazione (obbligo di mantenere l’apertura di porte, finestre e vetrate; assicurare la separazione di 1 metro tra tavoli e tra persone che non possano godere di deroghe al distanziamento; definizione di un numero massimo di presenze contemporanee all’interno dell’esercizio, raccomandare l’accesso tramite prenotazione, mantenere l’elenco dei soggetti che hanno prenotato per 14 giorni, ecc.).

Linee guida attività economiche e sociali (29.05.2021)

Le attività delle sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, sono consentite anche se svolte all’interno dei locali adibiti ad attività differenti (es. le newslot nei pubblici esercizi).

Restano ovviamente possibili eventuali limitazioni emesse attraverso ordinanze regionali o comunali (ad es., divieto di consumo di alcol all’aperto, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, fatto salvo all’interno dei locali sede di pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione delle stesse o nelle aree concesse o adibite a spettacoli all’aperto).

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19.

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 35 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paraolimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.

In zona gialla, oltre al rispetto degli obblighi comuni, nei locali pubblici ed aperti al pubblico (quindi negli esercizi commerciali e pubblici esercizi) deve essere esposto all’ingresso un cartello con il numero massimo di persone ammesse.

Non si applicano le misure di sospensione o divieto di esercizio delle attività ad eccezione di sale da ballo, discoteche e simili all’aperto e al chiuso.

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi con distanziamento interpersonale e ingressi dilazionati, impedendo di sostare più del tempo necessario agli acquisti.

Per le attività di somministrazione permangono le limitazioni dettate dal Dpcm del 2 marzo 2021 (quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, sempre consentita la consegna a domicilio e l’asporto, con divieto di consumo sul posto o nelle adiacenze.

Sono vietate tutte le  feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, e sagre ed analoghi eventi, ad eccezione di quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.

E’ consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. Sono consentite le attività delle piscine e quelle delle palestre.

La capienza consentita per gli spettacoli all’aperto non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Per gli eventi e le competizioni sportive la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

 

In zona arancione sono generalmente vietati gli spostamenti fuori comune di residenza/domicilio/abitazione (salvo esigenza lavorative, studio, salute, necessità o per usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune). Dai comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti sono consentiti gli spostamenti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai confini (escluso verso i capoluoghi di provincia).

Dalle ore 22.00 alle 05.00 gli spostamenti sono consentiti solo per esigenze lavorative, di necessità o salute. E’ consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata in ambito comunale, una sola volta al giorno e nei limiti di quattro persone ulteriori rispetto a quelli ivi già conviventi, nell’abitazione di destinazione. Le persone che si spostano potranno portare con sé i minorenni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi.

Le attività commerciali al dettaglio devono svolgersi con distanziamento interpersonale e ingressi dilazionati, impedendo di sostare più del tempo necessario agli acquisti. Nelle giornate festive e prefestive sono comunque chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistivi, tabacchi, edicole e librerie.

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale (consentiti: la consegna a domicilio, l’asporto fino alle ore 22.00 – ma solo fino alle 18.00 per i soggetti con codice Ateco prevalente 56.3 – con divieto di consumazione sul posto, la ristorazione per alloggiati negli alberghi).

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente, nonché le attività dei parchi tematici e di divertimento.

Altresì vietate le attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso.

Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, le sagre, le fiere ed analoghi eventi.

Sono sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali; i convegni, congressi e gli altri eventi, nonché le palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.

Le riunioni nell’ambito delle pubbliche amministrazioni si svolgono in modalità a distanza, salvo sussistenza di motivate ragioni. E’ fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.

 

In zona rossa, oltre alle limitazioni allo svolgimento delle attività già valide per la zona arancione, è prevista la chiusura degli esercizi commerciali, eccezion fatta per quelli considerati essenziali, nonché, di norma, la chiusura delle attività di servizio alla persona (come parrucchieri e barbieri).

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

Per quanto riguarda gli esercizi di somministrazione è confermata la chiusura, fatta salva la possibilità della consegna a domicilio, dell’asporto (fino alle 22 per le attività di ristorante e alle ore 18 per i bar).

Attività aperte in zona rossa

Servizi alla persona aperti in zona rossa

 

Per quanto concerne le celebrazioni religiose pubbliche con la partecipazione dei fedeli e lo svolgimento delle processioni religiose all’esterno di strutture ecclesiastiche e luoghi di culto il comitato tecnico-scientifico di supporto alle decisioni della Presidenza del Consiglio ha confermato le indicazioni e le raccomandazioni già fornite per le cerimonie religiose.

In particolare, per quanto riguarda le processioni, “evidenziata la notoria idoneità di tali cerimonie a costituire occasione di propagazione del contagio” e ferma restando, nella misura del possibile, l’esigenza di evitare assembramenti, si richiamano per la rigorosa applicazione le “regole già previste per la circolazione all’aperto, le quali impongono l’uso dei dispositivi di protezione individuale in tutti i casi in cui non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale e siano previsti affollamenti/assembramenti”.

Essenziale è, inoltre, il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali, alla cui responsabilità va rimessa la definizione delle specifiche prescrizioni, da individualizzare sulla base delle concrete caratteristiche dei singoli eventi, così come il controllo delle prescrizioni medesime”.

Eventi e competizioni sportive

Relativamente all’organizzazione di eventi e competizioni sportive il Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha redatto apposite linee guida ai sensi del d.l. 22 aprile 2021 n.52 convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021 n.87, del d.l. 23 luglio 2021 n.105 e del d.l. 6 agosto 2021 n.111.

Tra le misure elencate nelle linee guida che devono essere osservate in tutte le location delle manifestazioni:

  • assicurare percorsi di accesso ed uscita separati e organizzati in modo da evitare ogni possibile situazione di assembramento, anche in fase di afflusso e deflusso del pubblico. Nel caso in cui sia previsto l’accesso di migliaia di persone, è necessario prevedere, informando preventivamente gli utenti, uno scansionamento temporale di entrata ed uscita, in relazione ad ogni via di accesso/uscita, in modo tale da garantire in ogni momento il distanziamento di un metro. Ove necessario, è auspicabile interloquire con le attività preposte, per valutare l’opportunità del potenziamento del trasporto pubblico;
  • in tutte le fasi dinamiche dell’accesso, della permanenza nell’impianto sportivo (sia all’aperto che al chiuso) e dell’uscita deve essere indossata correttamente la mascherina chirurgica;
  • assicurare una continua informazione alle persone presenti a qualunque titolo all’evento, incentrata su tutte le misure in atto e sui corretti comportamenti personali da adottare prima e durante l’evento;
  • per i lavoratori/operatori, raccomandare di limitare i contatti al di fuori del proprio luogo di lavoro;
  • al chiuso è obbligatorio l’uso della mascherina, in zona bianca e in zona gialla. All’aperto, è obbligatorio in zona gialla, mentre, in zona bianca, l’obbligo vige nei contesti in cui non sia rispettato almeno un metro di distanziamento, nonché ove si creino condizioni di assembramento;
  • effettuare una costante sanificazione delle mani, favorita dal posizionamento di colonnine e dispenser gel in ogni punto strategico;
  • predisporre layout nelle varie location in cui si svolge l’evento per favorire il distanziamento interpersonale, la corretta gestione dei flussi e l’esclusione di assembramenti;
  • diversificare i percorsi sia in entrata che in uscita dalle aree della competizione sportiva e da ogni area riservata a ciascun gruppo, inclusi gli spettatori;
  • garantire il non superamento del numero massimo di spettatori indicato dalla norma;
  • assicurare l’installazione di barriere fisiche (es. in plexiglas) dove non è possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
  • divieto di accedere a qualsiasi area dell’evento in presenza di sintomi comuni di infezione da Covid-19. Tutto dovrà essere giornalmente certificato, dai soggetti accreditati, su apposito modulo e/o applicazione digitale (app);
  • mantenere corretti comportamenti igienici, con massima cura alla pulizia personale e a comportamenti di igiene respiratoria quali starnutire nel gomito, utilizzo di fazzoletti usa e getta, sanificazione dei propri effetti personali (es. computer e scrivania);
  • garantire una costante azione di pulizia e sanificazione di tutte le location dell’evento;
  • in tutte le occasioni dove si opera in ambienti chiusi assicurare adeguati ricambi d’aria e, ove siano presenti impianti di trattamento d’aria, l’esclusione della funzione di ricircolo.

Nel contesto di un evento o competizione sportiva le linee guida prevedono un’organizzazione basata sul principio delle “bolle”, da intendersi come un ecosistema di gruppi di lavoro omogenei, i quali devono limitare al minimo i contatti e la condivisione di spazi fisici durante l’evento. I diversi gruppi possono essere suddivisi in bolle di diverso colore, ad es. bolla rossa (team atleti, allenatori, medici, squadre, fisioterapisti, accompagnatori, addetti antidoping, personale medico e sanitario del soccorso), bolla gialla (professionisti dei media), bolla blu (staff dell’organizzazione, volontari, personale di supporto, Forze dell’Ordine, fornitori), bolla verde (ospiti, autorità), mentre per gli spettatori valgono le regole dell’accesso riservato esclusivamente alle persone in possesso di una delle certificazioni verdi covid-19 di cui all’articolo 9 co.2 del d.l. 22 aprile 2001, n.52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021 n.87.

Dati questi presupposti e considerato che le “bolle” identificano persone che condividono abitualmente gli stessi luoghi e che per disposizione generale tutti i partecipanti all’evento devono autocertificare di non essere affetti da Covid-19, di non essere sottoposti a periodi di quarantena obbligatoria, di non accusare sintomi riconducibili al Covid-19 e di non aver avuto contatti con persona affetta da tale infezione negli ultimi quattordici giorni, si ritiene che nei minivan/navette, sia dell’organizzazione che di eventuali servizi di noleggio con conducente, possano essere occupati tutti i posti disponibili, fatta eccezione per quelli anteriori nel caso in cui non sia stato possibile installare paratìe divisorie fra autista e passeggeri. Sono vietati trasporti con sedili “faccia a faccia”.

Tutti i partecipanti alla manifestazione devono richiedere un accredito all’organizzazione per poter essere ammessi; il processo di accreditamento prevede la raccolta di tutte le informazioni anagrafiche delle persone, oltre ad eventuali altre informazioni di tipo, per esempio, sanitario, nel rispetto della regolamentazione in materia di privacy.

L’accredito

L’accesso a qualsiasi area della manifestazione senza accredito è vietato.

Per il processo di accreditamento è suggerito nelle linee guida l’uso di soluzioni tecnologiche software che devono essere in grado di:

  • caricare e verificare i test Covid-19, o altra documentazione richiesta dal Comitato Tecnico-Scientifico;
  • tracciare gli spostamenti del partecipante negli ultimi 14 giorni (che ciascun partecipante dovrà aggiornare giornalmente indicando i propri spostamenti nel periodo di osservazione dei 14 giorni precedenti l’evento);
  • informazioni sullo stato di salute del partecipante aggiornate quotidianamente.

Le linee guida disciplinano altresì le modalità di esecuzione dei tamponi e le procedure da attivare in caso di positività di un soggetto, ivi compreso il c.d. contact tracing.

Linee guida per eventi sportivi (20.08.2021)

Il d.l. n.105 del 2021 prevede, infine, l’istituzione di un fondo per i ristori alle sale da ballo e l’effettuazione di tamponi a prezzo ridotto: il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 definisce, infatti, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto.

DL 23.7.2021 n.105

Autodichiarazione spostamenti


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