IN POCHE PAROLE…

Il mancato adempimento degli obblighi di comunicazione alla BDAP non impedisce agli enti locali le assunzioni di personale a tempo determinato, necessarie a garantire l’attuazione del Pnrr e le funzioni di protezione civile, di polizia locale e di istruzione pubblica.

Il D.L. n. 80/2021, convertito nella L. 113/2021


La conversione definitiva nella L. 113/2021 del D.L. 80/2021 reca una notizia favorevole per gli enti locali in ordine alle conseguenze che scaturiscono dalla mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione, dei rendiconti, del bilancio consolidato e dal mancato adempimento degli obblighi di comunicazione alla BDAP.

Come si ricorderà, secondo la L. 113/2016 «in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l’approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato  invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l’approvazione, dei relativi  dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche … non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo,  con  qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e   di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto».

Gli impatti erano quindi estremamente penalizzanti, anche perché l’effetto sanzionatorio conseguente all’inadempimento BDAP se, inizialmente, si determinava nei trenta giorni successivi all’approvazione dei documenti contabili, a causa di una novella normativa, era stato poi legato al termine di legge previsto proprio per l’approvazione da parte dell’organo consiliare.

Le difficoltà della finanza locale, la complicazione di alcuni adempimenti e, soprattutto negli enti locali di minore dimensione demografica, le carenza di personale hanno talora condotto gli enti a dover subire gli effetti di questa disposizione per le criticità che impedivano il rispetto dei tempi previsti, bloccando (seppure temporaneamente) le assunzioni.

E’ quindi utile e condivisibile la novità recentemente introdotta, nella prospettiva della semplificazione, che prevede alcune significative eccezioni ai descritti meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti [1]

Da una parte, infatti, si prevede che gli enti possono comunque procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato necessarie a garantire l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dall’altra parte, invece, si prevede comunque, riprendendo un’impostazione già presente per la violazione dei vincoli di finanza pubblica, la possibilità di effettuare delle assunzioni di personale a tempo determinato per garantire l’esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi  i  servizi,  e  del  settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa  previsti  dalla  normativa vigente in materia.


[1] Art. 3-ter del D.L. 80/2021, aggiunto dalla L. di conversione n. 113/2021
"All'art. 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016,
n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.
160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti di  cui  ai
precedenti periodi possono  comunque  procedere  alle  assunzioni  di
personale a tempo determinato necessarie a garantire l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza,  nonche'  l'esercizio  delle
funzioni di protezione  civile,  di  polizia  locale,  di  istruzione
pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto  dei
limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia»."

 


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