IN POCHE PAROLE…
Nella disciplina per l’accesso ai servizi sociali, non può essere automaticamente prevista una contribuzione di tipo fisso a carico del disabile assistito che presenta un indicatore ISEE pari a zero,
Consiglio di Stato, sez. I, parere 11 agosto 2021, n. 1397, Pres. Torsello, Est. Neri
È illegittimo il Regolamento comunale per l’accesso ai servizi sociali che, in sede di disciplina delle prestazioni erogate a favore di persone con disabilità grave inserite presso un centro diurno disabili, introduce la previsione della compartecipazione al costo di tale servizio, fissando una quota fissa di base, pur in presenza di un ISEE nullo.
A margine
In sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il ricorrente chiede l’annullamento della disciplina prevista del “regolamento di accesso ai servizi sociali e modalità di partecipazione al costo” di un Comune che, nel definire la compartecipazione al costo dei servizi diurni a favore delle persone con disabilità, pur prevedendo formalmente l’utilizzo dello strumento ISEE, richiede una contribuzione fissa minima e indistinta, pari al 15% della retta, anche a fronte di indicatori nulli.
Il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere il parere di competenza.
Il parere
Il Collegio è del parere che il ricorso debba essere accolto. In proposito si richiamano precedenti in termini (sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371; id. 27 novembre 2018, n. 6708) secondo cui l’opzione di una contribuzione fissa, totalmente svincolata dal parametro vincolante dell’indicatore ISEE, si pone in contrasto con la disciplina di riferimento (legge n. 328/2000).
Inoltre, nel caso in esame, viene assegnato un improprio e discriminante rilievo selettivo alla percezione di emolumenti (pensione di invalidità ovvero indennità di accompagnamento) che, tanto in ragione delle indicate sentenze del Consiglio di Stato, che per le successive modifiche normative, avrebbero dovuto essere considerati normativamente “protetti” e, dunque, con valenza neutra tanto ai fini dell’ISEE che, in via consequenziale, nella definizione della capacità contributiva degli utenti disabili.
Ragionando diversamente vi sarebbe un contrasto con le previsioni degli artt. 32, 38 e 53 Cost. e dell’art. 3 della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, che assicurano la tutela assistenziale ad ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere.
Si evidenzia comunque la necessità, rappresentata dal Comune, di contemperare l’accesso alle prestazioni con la sostenibilità finanziaria delle stesse.
La Sezione, pur condividendo tale principio, precisa tuttavia che il “giusto punto di equilibrio” debba trovarsi con soluzioni – appartenenti alla sfera della discrezionalità amministrativa – che siano rispettose del delineato quadro.
Quanto al ruolo della famiglia, la Sezione reputa che n debbano essere rispettati i principi affermati dalla Corte costituzionale con la sentenza 14 gennaio 2016, n. 2: «È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere» e che l’accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all’obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d’altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e “familiarmente” non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali».
Il modo in cui ciò dovrà avvenire non può però essere stabilito dal Collegio, spettando alla scelta discrezionale dell’amministrazione previa esauriente istruttoria.
In particolare, l’amministrazione, nell’individuare la disciplina da applicare, potrà valorizzare il nucleo familiare di riferimento, se esistente. Inoltre, innanzi ad un indicatore ISEE del disabile pari a zero, non potrà prevedere automaticamente una contribuzione di tipo fisso.
Pertanto, fermo il rispetto di tale principio, potrà essere riconosciuto un “peso” al nucleo familiare del disabile ma ogni variazione, ogni deroga e ogni scostamento andranno meglio calibrati nei futuri atti dell’amministrazione rispetto a quanto avvenuto, con regole più complete e oggettive, rispetto a quella attualmente fissata dal Comune che, molto discrezionalmente e genericamente, prevede la “possibilità di ottenere ulteriori riduzioni della contribuzione, se non addirittura l’esenzione totale”.
di Simonetta Fabris