IN POCHE PAROLE….
L’operazione di riparametrazione delle offerte per essere applicata deve essere espressamente prevista dal bando di gara e non può essere facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.
Tar Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sentenza 18 giugno 2021, n. 341, Pres. Realfonzo, Est. Giardino
L’obbligo di previsione della riparametrazione nella lex specialis della gara ha lo scopo di evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero “sconfinare nell’arbitrio” influenzando in modo decisivo il risultato finale.
A margine
Un’impresa viene esclusa da una gara per l’affidamento in concessione di una sorgente di acqua minerale per non aver raggiunto la sua proposta progettuale il punteggio complessivo minimo di punti 65 previsto dal bando.
L’impresa ricorre dunque al Tar affermando che, nell’assegnazione dei punteggi, la Commissione avrebbe operato una riparametrazione per ciascun criterio/punteggio nonostante tale operazione non fosse prevista nel bando di gara. Ciò avrebbe consentito alla controinteressata di conseguire un punteggio totale di 90,15 anziché quello che le sarebbe spettato pari a 62,40 sulla base della sommatoria dei punteggi senza riparametrazioni.
La sentenza
Il Tar ritiene il ricorso fondato ricordando che, in analogia con i principi in materia (es. Linee guida ANAC n. 2 “Offerta economicamente più vantaggiosa”) deve ritenersi che la stazione appaltante ha la mera facoltà di procedere alla riparametrazione dei punteggi, a condizione che la stessa sia prevista nel bando di gara.
Tali conclusioni trovano un fondamento nelle conclusioni del Consiglio di Stato (sez. consultiva, 3 agosto 2016, parere n. 1767) che si pongono in continuità con la giurisprudenza prevalente che ricollega questo assunto alla necessità di evitare che l’esito della gara possa essere influenzato da scelte della commissione che potrebbero addirittura “sconfinare nell’arbitrio” e che, comunque, potrebbero influenzare in modo decisivo il risultato finale (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 gennaio 2016, n. 266).
Pertanto, in una procedura ad evidenza pubblica, l’operazione di riparametrazione deve essere espressamente prevista dalla legge di gara per poter essere applicata e non può tradursi in una modalità di apprezzamento delle offerte facoltativamente introdotta dalla commissione giudicatrice.
Infatti la discrezionalità che pacificamente compete alla stazione appaltante nella scelta, alla luce delle esigenze del caso concreto, dei criteri da valorizzare ai fini della comparazione delle offerte, come pure nella determinazione della misura della loro valorizzazione, non può non rivestire un ruolo decisivo anche sul punto della c.d. riparametrazione che, avendo la funzione di preservare l’equilibro fra i diversi elementi stabiliti nel caso concreto per la valutazione dell’offerta, non può che dipendere dalla stessa volontà e rientrare quindi già per sua natura nel dominio del potere di disposizione ex ante della stessa Amministrazione (Consiglio di Stato, Sez. III, 25 febbraio 2016, n. 749; T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I Sent., 19/04/2017, n. 262).
Nel caso in esame, sil bando di gara non conteneva alcuna esplicita clausola di riparametrazione.
Illegittimamente dunque la Commissione, nell’assegnazione dei punteggi, ha proceduto ad una riparametrazione per ciascun criterio/punteggio, in aperta violazione della lex specialis.
Tale profilo appare rilevante anche sotto il profilo dell’eccesso di potere in quanto, ove la Commissione non avesse effettuato detta riparametrazione, la controinteressata avrebbe conseguito un punteggio di 62,40, inferiore alla soglia minima di punteggio (65) prevista per poter conseguire l’aggiudicazione.
Ne consegue la fondatezza della censura e l’illegittimità dell’attribuzione dei punteggi come operata dalla commissione di gara.