IN POCHE PAROLE…
L’effettuazione del sopralluogo, previsto dalla legge di gara, è una mera facoltà e non un obbligo dell’impresa sanzionato a pena di esclusione dalla gara.
Tar Toscana, Firenze, sez. I, sentenza 6 agosto 2021, n. 1138, Pres. Atzeni, Est. Gisondi
La previsione del Codice secondo cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara” è dettata allo scopo di consentire alle PA di definire termini per la presentazione delle offerte calibrati e non con finalità espulsive.
L’effettuazione del sopralluogo, se previsto dalla legge di gara, è rimesso alla autoresponsabilità della impresa offerente per la quale la possibilità di “prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie” costituisce una facoltà, specie se il sopralluogo è previsto in una pluralità di sedi dislocate in città diverse non limitrofe.
La stazione appaltante non può trasformare la facoltà di sopralluogo in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, ostandovi il principio della tassatività delle cause di esclusione.
A margine
Un’impresa viene esclusa da una gara per l’affidamento di un servizio di lavaggio e asciugatura di biancheria per aver effettuato il sopralluogo obbligatorio, a pena di esclusione, indicato dall’amministrazione nella lex specialis di gara, soltanto presso una sola delle tre previste.
L’impresa si rivolge dunque al Tar chiedendo l’annullamento del provvedimento di esclusione adducendo che la mancata effettuazione del sopralluogo non potrebbe costituire causa di esclusione alla luce della normativa contenuta nel D.Lgs n. 50/2016.
La sentenza
Il Tar ritiene il ricorso fondato, ricordando che l’art. 79, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, fa sì riferimento alle ipotesi in cui “le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara”, ma solo per farne conseguire la necessità che i termini per la presentazione delle offerte siano calibrati in modo che gli operatori interessati “possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie per presentare le offerte”.
Ad avviso del Tar non vi sono quindi effetti espulsivi automatici in caso di mancato sopralluogo
Infatti, la norma, anche letta in congiunzione con la intervenuta abrogazione dell’art. 106, comma 2, del d.P.R. n. 207 del 2010, manifesta la chiara opzione del legislatore di rimettere l’effettuazione del sopralluogo, qualora esso sia previsto dalla legge di gara, alla autoresponsabilità della impresa offerente per la quale la possibilità di “prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie” costituisce evidentemente una facoltà o al più un onere dalla cui pretermissione può derivare esclusivamente la preclusione della proposizione ogni eccezione o contestazione in fase esecutiva.
Non è quindi in facoltà della stazione appaltante trasformare la predetta facoltà (che il legislatore si preoccupa solo di agevolare mediante previsione di termini adeguati per il suo esercizio) in un obbligo sanzionato a pena di estromissione dalla gara, ostandovi il principio della tassatività delle cause di esclusione (T.A.R. Catanzaro, sez. I, 10/11/2020, n. 1772), la cui applicazione non è rimessa al vaglio discrezionale della p.a. e non può quindi dipendere da una valutazione caso per caso in ordine alla rilevanza del preventivo sopralluogo ai fini della corretta formulazione dell’offerta tecnica (la cui eventuale incompatibilità con la situazione di fatto costituisce causa di esclusione a prescindere dalla previa visione dello stato dei luoghi).
Infine, l’obbligo di sopralluogo, anche a volerne ipotizzare la astratta ammissibilità, non potrebbe essere tale da comportare oneri sproporzionati a carico delle imprese interessate a partecipare alla gara, come quello di recarsi in una pluralità di sedi dislocate in città diverse (e per nulla limitrofe) per prendere visione in ciascuna di esse di tutte le particolarità che connoterebbero i luoghi in cui la commessa deve essere eseguita.