IN POCHE PAROLE…
Per escludere un candidato che non si presenta a sostenere le prove concorsuali, non basta l’e-mail di convocazione
Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 21 luglio 2021, n. 5491, Pres. Volpe, Est. Lamberti
E’ illegittima l’esclusione del candidato dal concorso per mancata partecipazione alle prove, se l’amministrazione non dimostra di averlo utilmente convocato, non essendo sufficiente che il sistema non ha restituito al mittente un avviso di fallimento dell’invio.
In caso di mancato riscontro all’e-mail di convocazione, anche specificamente richiesto, l’amministrazione, in base al principio di correttezza, avrebbe dovuto utilizzare un altro mezzo di convocazione, o, quanto meno, inoltrare la e-mail di comunicazione e di assicurarsi della sua ricezione.
A margine
Un candidato ad un concorso pubblico per docente nella scuola primaria e secondaria ricorre contro il MIUR per non aver ricevuto la e-mail di convocazione a sostenere le prove ed essere stato escluso per non essersi presentato.
L’Amministrazione ritiene di aver assolto l’onere di convocazione attraverso l’invio di una mail all’indirizzo indicato nella domanda che il ricorrente afferma, tuttavia, di non aver mai ricevuto.
In primo grado, con sentenza n. 1101-2019, il T.A.R. per la Toscana accoglie il ricorso rilevando che “risulta assente qualsivoglia elemento probatorio o indiziario che possa far presumere la ricezione della convocazione da parte del ricorrente. In particolare, non può essere considerato tale il fatto che il sistema non abbia restituito al mittente un avviso di fallimento dell’invio“.
Il MIUR si appella quindi al Consiglio di Stato.
La sentenza
Il Collegio evidenzia che, anche a prescindere dalla questione relativa alla distinzione tra modalità di comunicazione tramite PEC, piuttosto che tramite mail ordinaria, nel peculiare caso in esame non sussiste comunque la prova che la convocazione sia stata utilmente comunicata e che il ricorrente l’abbia ricevuta.
Tale lacuna probatoria non può andare a pregiudizio del ricorrente, avuto riguardo al fatto che la stessa amministrazione aveva testualmente specificato nella comunicazione asseritamente inviata quanto segue: “si prega il candidato di dare immediata conferma di avvenuta ricezione rispondendo alla presente e-mail”.
A fronte di tale strumento predisposto dalla stessa amministrazione al fine di comprovare la ricezione della mail, la mancata conferma di ricezione da parte del candidato, oltre all’assenza di altri elementi dai quali desumere la corretta ricezione della comunicazione, avvalorano l’affermazione di quest’ultimo di non avere mai ricevuto la mail.
Al riguardo, la consulenza di parte prodotta in giudizio dal ricorrente costituisce un ulteriore elemento da cui desumere che questi non abbia ricevuto la convocazione a causa del blocco della casella mail a seguito di intrusioni esterne. L’appellato richiama inoltre la documentazione prodotta in primo grado dall’amministrazione ed in particolare una mail generata da Mail Delivery System, diretta all’Ufficio Concorsi, con oggetto “Messaggio non consegnato e rispedito al mittente”, che, avendo identica data ed orario della email di convocazione dell’appellato, potrebbe essere quella di rifiuto dell’email diretta allo stesso per la convocazione.
Ad avviso del Collegio, sussistono una pluralità di elementi oggettivi che confermano la prospettazione dell’appellato di non aver mai ricevuto la comunicazione, dovendosi sul punto integralmente confermare la decisione di primo grado.
Da un altro punto di vista, a fronte della specifica richiesta dell’amministrazione di conferma di ricezione, il mancato riscontro alla stessa da parte del destinatario imponeva all’amministrazione, in base ad un basilare principio di correttezza, di convocare attraverso un altro mezzo il candidato, oppure, quanto meno, di inoltrare nuovamente la comunicazione e di assicurarsi della sua ricezione.