Con comunicato del Presidente del 9 giugno 2021, l’ANAC ha ribadito che la clausola dei bandi di gara che impone all’aggiudicatario il pagamento del corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per i servizi di committenza e le altre prestazioni correlate allo svolgimento di gara, è illegittimo.

Si tratta dei corrispettivi che devono essere versati dalle stazioni appaltanti, quando le stesse scelgono di avvalersi delle prestazioni di altri soggetti che forniscono supporto nelle attività di committenza, mediante la messa a disposizione di infrastrutture informatiche, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle stesse.

Comunicato del Presidente dell’Autorità del 9.6. 2021


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